TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-10-11, n. 202201359

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-10-11, n. 202201359
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201359
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2022

N. 01359/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2017, proposto da
F S, A I, V R, G R, F R, R C, C T, G D, M R, A A G, A M, G L, M G S e G P, in qualità di ex soci della Cooperativa Maximilian S.r.l., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato R G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani n. 168, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Rutigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato A L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia n. 83/B, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della nota prot. n. 20667 del 26.10.2016, notificata in data 4.11.2016, con la quale il Comune di Rutigliano ha disposto il recupero delle maggiori somme per l’indennità di esproprio dei lotti di E.R.P. inseriti nel Piano Particolareggiato di via Dante, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, della nota prot. n. 2033 del 28.01.2016 del Comune di Rutigliano, nonché, ove occorra, della deliberazione di G.M. n. 227 del 20.11.2003, di approvazione dello schema di convenzione per la cessione in diritto di proprietà dei suoli compresi nel programma costruttivo di E.R.P. e degli atti, non conosciuti, con i quali il Comune ha provveduto al calcolo delle indennità da corrispondere ai proprietari dei suoli espropriati da assegnare alla Cooperativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 27 settembre 2022 il Cons. R T nessun difensore collegato per le parti, ma presenti a verbale l’Avvocato R G R, per la parte ricorrente, e l’Avvocato Antonio Deramo, per il Comune resistente, a seguito del deposito di istanze di passaggio in decisione senza la discussione orale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione n. 77 del 22.11.2001, il Consiglio Comunale di Rutigliano ha localizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 della l. n. 865/1971, le aree interessate dal programma di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei Piani di urbanistici attuativi approvati e convenzionati.

Nel Piano Particolareggiato di via Dante, è stato individuato il comparto “AA” destinato all’edilizia residenziale pubblica.

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 12.02.2002, è stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione in diritto di proprietà delle aree di edilizia residenziale e, con successiva deliberazione n. 152 del 22.10.2002, sono state approvate le relative graduatorie ed

state assegnate alla Cooperativa Idea 90 il lotto 1, alla Cooperativa Futura 2 il lotto 2 ed alla Cooperativa Maximilian il lotto 3.

Con atto pubblico rep. 2752 del 30.09.2004 rogato dal Segretario Comunale, è stata stipulata la convenzione di assegnazione ex art. 35 della l. n. 865/1971 tra il Comune di Rutigliano e la Cooperativa Maximilian a r.l., nella quale: a) si precisava che l’area assegnata era in corso di acquisizione da parte dell’Ente a mezzo di procedura ablatoria (ancora in corso di espletamento), tanto che la cessione veniva configurata quale vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. (artt. 3 e 4);
b) veniva determinato il prezzo di cessione, puntualizzandosi espressamente: “… il corrispettivo come sopra stabilito deve considerarsi definitivo salvo interventi legislativi modificativi delle indennità di esproprio e successive eventuali sentenze a seguito di giudizi intentati in merito alla suddetta determinazione” (art. 7).

Con ordinanze nn. 89 del 26.07.2006 e 118 del 13.09.2016 l’Amministrazione comunale di Rutigliano ha disposto l’espropriazione per pubblica utilità dei suoli di proprietà della Società Cooperativa Mediterranea a r.l. e, tra gli altri, del geom. L V, occorrenti per l’attuazione degli interventi di E.R.P. ivi previsti, ed ha quantificato l’indennità di esproprio nella misura, rispettivamente, di €. 73.531,60 e di €. 64.557,45.

I proprietari delle aree espropriate hanno impugnato detta quantificazione dinanzi alla Corte di Appello di Bari e, nel corso dei relativi giudizi, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei parametri di cui all’art. 5 bis del d.l. n. 359 del 1992, trasfuso nell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001.

L’Amministrazione ha quindi cercato un accordo bonario con i proprietari per la quantificazione delle relative indennità di esproprio.

Non è intervenuto l’accordo bonario tra il Comune di Rutigliano ed i proprietari delle aree in questione.

Con sentenze nn. 568 e 570 del 9.04.2015, l’adita Corte d’Appello ha riconosciuto la maggiore somma di €. 178.701,78 al Sig. L V e di €. 297.773,72 alla Società Cooperativa Mediterranea, a titolo di indennità di esproprio.

Con deliberazioni di C.C. nn. 59 e 60 del 29.12.2015, il Comune di Rutigliano ha riconosciuto il debito fuori bilancio.

Con successiva nota prot. n. 2033 del 28.01.2016, l’Amministrazione comunale ha comunicato alle Cooperative assegnatarie dei suoli espropriati, nel frattempo ormai disciolte, le somme da versare quale conguaglio sul prezzo di assegnazione dei relativi lotti, in ragione della volumetria assegnata a ciascuna cooperativa, invitando altresì i destinatari a trasmettere le tabelle millesimali di ogni edificio per consentire l’ulteriore suddivisione della somma tra gli assegnatari delle singole unità immobiliari, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, la somma sarebbe stata divisa in importi uguali.

In assenza di riscontro, con nota prot. 20667 del 26.10.2016, i singoli assegnatari sono stati quindi invitati a versare entro 30 giorni ciascuno la somma di € 27.359,65, preannunciandosi nei loro riguardi il recupero coattivo in caso di mancato pagamento nel termine assegnato.

Avverso quest’ultima nota i ricorrenti come in epigrafe specificati, in qualità di ex soci della Cooperativa Maximilian, hanno proposto il ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di censura:

I) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e ss. della l. 7.8.1990, n. 241). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.

I ricorrenti lamentano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con impossibilità, per gli interessati, di intervenire tempestivamente per evidenziare le proprie ragioni.

Inoltre assumono che dagli atti gravati non sarebbe dato neppure comprendere da dove derivi la presunta obbligazione di pagamento dei ricorrenti.

II) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e ss. della L. 7.8.1990, n. 241 - violazione dell’art. 7 della convenzione per la cessione in diritto di proprietà del suolo in Rutigliano alla via Dante - violazione dell’art. 2946 c.c.). Eccesso di potere per difetto assoluto di

istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.

La pretesa fatta valere dall’Amministrazione comunale nei confronti dei ricorrenti sarebbe prescritta, decorrendo il termine di prescrizione dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Inoltre la clausola contenuta nell’art. 7 della convenzione sarebbe volta a preservare gli acquirenti

da qualsivoglia ulteriore pretesa economica, stante la definitività del compenso, fatto salvo il caso in cui, a causa di sopravvenute disposizioni normative ed a seguito di giudizi intentati sulla scorta di tale presupposto, venga rideterminata l’indennità di esproprio.

Diversamente, il giudizio innanzi alla Corte d’Appello è stato instaurato, non a seguito

di sopravvenute disposizioni normative, bensì a causa dell’errore della P.A. nella stima dei suoli e nella conseguente determinazione dell’indennità di esproprio.

III) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e ss. della l. 7.8.1990, n. 241 - violazione dell’art. 7 della convenzione per la cessione in diritto di proprietà del suolo in Rutigliano alla via Dante - violazione degli artt. 1227 e 1375 c.c. - violazione dell’art. 35 della

l. n. 865/1971). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.

La somma che il Comune richiede ai ricorrenti conseguirebbe ad un comportamento illecito dallo stesso tenuto nel corso del procedimento di determinazione dell’indennità, per cui non possono risponderne gli incolpevoli cessionari delle aree.

Esso avrebbe, altresì, violato il disposto dell’art. 35 della l. n. 865/1971, laddove stabilisce che l’importo del corrispettivo della concessione in proprietà deve avere carattere vincolato ed essere predeterminato dal Comune o in misura pari al costo di acquisizione delle aree ovvero determinato discrezionalmente purché sia tale da assicurare la copertura delle spese sostenute.

Non essendo stata prevista nella convenzione l’ipotesi del conguaglio in caso di errore nella determinazione dell’indennità, non vi sarebbe ragione per far ricadere detto costo sul concessionario.

IV) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (violazione dell’art. 1341 c.c.). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.

La convenzione sottoscritta dalla Cooperativa è stata approvata con deliberazione di G.M. n. 227 del 20.11.2003, per cui sarebbe qualificabile come un “contratto per adesione”, dal momento che le condizioni ivi contenute sono state determinate unilateralmente dal Comune e passivamente accettate dalle Cooperative.

Di conseguenza, laddove vi siano clausole vessatorie – come quella con cui viene rimessa unicamente su una parte l’incertezza in ordine alla somma da versare quale corrispettivo per la cessione di un bene -, esse devono essere espressamente accettate e sottoscritte, mentre nella specie la convenzione è priva della doppia firma che ne avrebbe dovuto costituire la specifica approvazione.

In mancanza di tale imprescindibile adempimento, la convenzione e gli atti conseguenti adottati sulla sua scorta dovrebbero ritenersi illegittimi, poiché in contrasto con quanto statuito dall’art. 1341 c.c..

V) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e ss. della l. 7.8.1990, n. 241- violazione dell’art. 7 della convenzione per la cessione in diritto di proprietà del suolo in Rutigliano alla via Dante - violazione degli artt. 1227 e 1375 c.c. - violazione dell’art. 35 della l. n. 865/1971). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.

Anche l’ammontare della richiesta avanzata dal Comune sarebbe irragionevole.

L’Amministrazione non ha prodotto le tabelle di calcolo della maggior somma richiesta a titolo di indennità di esproprio, così impedendo ai ricorrenti di poter verificare la correttezza della pretesa economica.

Peraltro il Comune ha riconosciuto il debito fuori bilancio e ha deliberato di coprire la spesa derivante dalle pronunce giurisdizionali con propri fondi, mentre mancherebbe alcun atto deliberativo con il quale sarebbe stata imputata alle Cooperative cessionarie detta maggiore somma.

VI) Violazione ed omessa applicazione di legge (art. 3, comma 4, l. 7.8.1990, n. 241). Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In contrasto con la norma contenuta nell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, manca negli

atti gravati alcuna disposizione in merito al termine o all’Autorità cui ricorrere.

Con atto depositato il 20.01.2017, si è costituito in giudizio il Comune di Rutigliano, che successivamente, in data 23.01.2017, ha prodotto una memoria difensiva e documentazione conferente alla specie.

Detto Ente ha in primo luogo messo in dubbio la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, osservando che la parte ricorrente intende far valere alcune ragioni che – a suo dire – farebbero venir meno l’obbligazione di pagare il corrispettivo di assegnazione nei confronti del Comune e che inoltre il conguaglio ancora dovuto sul prezzo di assegnazione è stato determinato sulla base dei criteri legali, applicando parametri privi di ogni discrezionalità.

Sempre in via preliminare il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, assumendo che l’atto impugnato non avrebbe alcun contenuto provvedimentale, esaurendosi nel mero invito a versare quanto dovuto entro trenta giorni dalla notifica, mentre - se mai - l’unico atto che avrebbe potuto assumere carattere lesivo della posizione dei ricorrenti era la nota prot. 2033 del 28.01.2016, che quantificava le somme dovute e le ripartiva tra le tre cooperative assegnatarie, ma rispetto a tale atto il ricorso sarebbe tardivo.

Il Comune di Rutigliano ha infine articolatamente controdedotto nel merito alle censure ex adversa parte .

Nella camera di consiglio del 31.01.2017 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, per la quale era stata fissata tale camera di consiglio.

A seguito di avviso di segreteria di cui all’art. 82, comma 1, c.p.a., tutti i ricorrenti, tranne che A A G ed A M, hanno tempestivamente prodotto istanza di fissazione d’udienza, sottoscritta congiuntamente al proprio difensore.

Nell’udienza di smaltimento tenutasi in modalità da remoto in data 27.09.2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

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