TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202400689
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/06/2024
N. 00689/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2023, proposto da S M, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto prot. n. 435/2023 emesso in data 12 settembre 2023 dalla Questura di Firenze, e notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di conversione del permesso di protezione speciale in permesso di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, già titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D. Lgs n. 25/2008, rilasciato dalla Questura di Firenze il 17 giugno 2022, con scadenza 17 giugno 2024, in data 18 maggio 2023 chiedeva la conversione del suddetto titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.
Con provvedimento del 12 settembre 2023 la Questura di Firenze respingeva l’istanza, con la seguente motivazione: « letta la Legge 5 maggio 2023 n. 50 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 marzo 2023 n. 20 che prevede l’abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008, precedentemente consentita dall’art. 6 D. Lgs. 286/1998, comma 1 bis, lett. a);letta la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere prot. N. 0050432 del 1.6.2023 con la quale si specificava che per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023 continua ad applicarsi la disciplina previgente;[…] Si archivia l’istanza […] in quanto è inammissibile », e dunque con riferimento all’intervenuta abrogazione, ad opera del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito nella L. n. 50 del 5 maggio 2023, della possibilità di conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, S M impugnava il provvedimento di reiezione della propria istanza di conversione, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
In particolare, il ricorrente invocava l’applicabilità, alla propria situazione, della normativa vigente al tempo della presentazione dell’istanza di rilascio del permesso per protezione speciale, non quella in essere al tempo della domanda di conversione;in via subordinata si deduceva l’incostituzionalità della normativa introdotta nel 2023.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023, era accolta con ordinanza n. 566/2023.
All’udienza pubblica del 15 maggio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, reca una disposizione transitoria espressa, prevedendo che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, “ in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di parte ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore del citato art. 7, per il che avrebbe dovuto applicarsi la suddetta disposizione transitoria di cui all’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, che, come precisato, consente la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i requisiti di legge.
Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
L’Amministrazione dovrà pertanto esaminare nuovamente l’istanza di conversione del ricorrente, conformandosi alle statuizioni recate con la presente pronuncia.
6. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la novità della questione esaminata.
7. Rilevato inoltre che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione n. 92 del 27 novembre 2023, si ritiene di poter liquidare, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, in favore dell’avv. G C – abilitato al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall’Ordine forense di Firenze e iscritto nella lista per il processo amministrativo –, la somma di euro 1.600,00 ( milleseicento /00), a titolo di onorario per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge