TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2011-05-05, n. 201101621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2011-05-05, n. 201101621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201101621
Data del deposito : 5 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02096/2011 REG.RIC.

N. 01621/2011 REG.ORD.CAU.

N. 02096/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2096 del 2011, proposto da:


Azienda Agricola Fratelli Milletti, rappresentato e difeso dall'avv. E O, con domicilio eletto presso E O in Roma, via G. Ferraris, 2;


contro

Comune di Lanuvio, rappresentato e difeso dall'avv. L N, con domicilio eletto presso L N in Lanuvio, via Roma c/o Uff. Leg.In Lanuvio 20;

nei confronti di

A D R;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza emessa dal Comune di Lanuvio il 30 novembre 2010 prot. n. 138/10 con cui è stato disposto il divieto di transito per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 5,0 tonnellate sul tratto di via delle Selve, compreso tra l’intersezione con via Casal Marini e Via Montegiove Vecchio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lanuvio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che sussistono i presupposti per il rilascio della misura cautelare richiesta sia per la sussistenza del danno grave ed irreparabile che per la fondatezza dei motivi connessi alla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione legata al solo pericolo di abbandono nell’area interessata di materiali pericolosi e rifiuti;

Ritenuto, altresì, che al danno lamentato può ovviarsi, al momento, invitando l’amministrazione resistente ad un riesame della situazione in fatto descritta nell’odierno mezzo di gravame e rinviando l’ulteriore esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011;

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