TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-11-22, n. 201601675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-11-22, n. 201601675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201601675
Data del deposito : 22 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2016

N. 01675/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01167/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2016, proposto da:
R P, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Pagliaro C.F. PGLMNL68H24E243X, e domiciliata per legge presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, già Croce Rossa Italiana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro n. 613/13 pubblicata il 2.8.2013, confermata dalla Corte di Appello di Firenze - Sezione Lavoro con Ordinanza del 14.10.2014, passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che le parti, agli odierni preliminari, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010 sono state avvisate della sussistenza di profili di rito incidenti sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza.


Premesso che la ricorrente, ad esito della sentenza del Tribunale di Livorno n. 613 del 2.8.2013 (che accertava il diritto alla stabilizzazione nell’organico del personale a tempo indeterminato di Croce Rossa Italiana e condannava quest’ultima ad assumere l’interessata con contratto a tempo indeterminato decorrente dal 31.5.2008 ed a corrispondere le eventuali differenze retributive maturate dalla data di assunzione in relazione alla qualifica ed al CCNL applicato), ha sottoscritto in data 8.3.2016 il contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.5.2008.

Atteso che la deducente chiede la corresponsione, da parte dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, delle somme dovute dal 31.5.2008 al momento della sottoscrizione del contratto, e quantifica in euro 154.395,86 le differenze retributive maturate nel periodo dal 1.1.2010 al 7.3.2016 (cui si aggiunge l’importo di euro 5.445,78, dovuto per assegni familiari e “bonus Renzi”).

Considerato quanto segue.

Il Comitato dell’amministrazione resistente, con deliberazione n. 67 del 23.9.2016, ha deliberato l’apertura di procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa della gestione separata dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italia (si veda il sito internet dell’Ente stesso). Ciò in applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 178/2012, il quale ha istituito apposita gestione separata nella quale confluiscono “i debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente”.

La pretesa creditoria della ricorrente, accertata con sentenza del Tribunale di Livorno n. 613 del 2.8.2013, ha la propria causa giuridica nell’avviso pubblico, datato 15.11.2007, per la stabilizzazione nei ruoli del personale a tempo indeterminato e nei presupposti di stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato maturati nel maggio 2008, per effetto dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006. Ed infatti il contratto stipulato dalle parti in data 8.3.2016 si richiama all’accertamento giudiziale del diritto all’assunzione decorrente dal 31.5.2008.

Le spettanze economiche maturate nel periodo intercorrente tra il 31.5.2008 ed il momento di sottoscrizione del suddetto contratto di lavoro subordinato trovano la propria causa giuridica su atti risalenti a prima del 2012, e quindi fanno parte della gestione separata prevista dal citato art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 178/2012, il quale preclude espressamente, sino alla conclusione della procedura concorsuale, l’esercizio di azioni esecutive o l’adozione di atti preordinati alla riscossione coattiva (si veda l’ultimo paragrafo del predetto comma 2).

Orbene, costituisce giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui, in caso di assoggettamento dell’ente debitore alla liquidazione coatta amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento di crediti, inclusi quelli derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, l’azione di riscossione coattiva non è proponibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto la pretesa creditizia deve essere fatta valere in via amministrativa dinanzi al commissario liquidatore, salvi restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo ed il ricorso amministrativo previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 178/2012.

Del resto, se ai singoli creditori fosse ammesso, in pendenza della liquidazione, di svolgere azioni esecutive individuali, verrebbe certamente a compromettersi l'efficacia dello strumento concorsuale diretto a far conseguire ad ogni creditore, e non ad uno solamente, il soddisfacimento del rispettivo credito, vanificando così l'esigenza posta alla base del principio della "par condicio creditorum" (Cons. Stato, VI, 8.8.2008, n. 3918).

In conclusione, il ricorso per ottemperanza va dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità della vicenda in esame.

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