TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300066
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 00066/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2015, proposto da
Investment Trust Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Ugo Piccinini, 2;

contro

Comune di Navelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via degli Orsini 25;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Navelli prot. n. 648/15 del 25/2/2015 contenente risposta di diniego alla richiesta di occupazione di suolo pubblico con carattere permanente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Navelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato la società Investment Trust srl, premesso di svolgere attività di impresa edile impegnata nella ricostruzione post sisma del 6.4.09 nella fraz. di Civitaretenga e di aver richiesto al Comune di Navelli l’occupazione di suolo pubblico con carattere permanente per la realizzazione di un ponteggio con conseguente applicazione della relativa tariffa a titolo di Cosap, ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, del provvedimento del Comune di Navelli prot. n° 648/15 del 25 febbraio 2015 di diniego alla richiesta di occupazione di suolo pubblico con carattere permanente.

La società ricorrente lamenta che l’ente civico resistente ha qualificato l’occupazione di che trattasi di natura temporanea, anziché permanente, con conseguente relativa determinazione del canone da corrispondere a titolo di COSAP per un importo superiore rispetto a quello previsto per le occupazioni permanenti.

Il gravame è affidato alla denuncia di tre articolate doglianze così rubricate:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ art. 44 D. Lgs. n. 507/1993.

II) VIOLAZIONE PROCEDIMENTALE E FALSA APPLICAZIONE DEL L’ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE COSAP COMUNE DI NAVELLI.

III) DIFETTO DI CONTENUTI ED INDICAZIONI A TUTELA DELL’UTENTE NEL CORPO DEL PROVVEDIMENTO.

Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune di Navelli instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Alla camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015, fissata per la discussione della domanda cautelare, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 234/2015, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ritenendo, impregiudicata ogni ulteriore questione in rito e nel merito, che la questione attenesse a profili patrimoniali reintegrabili.

All’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

I primi di due motivi impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione.

Secondo le prospettazioni di parte ricorrente l’ente civico avrebbe erroneamente qualificato l’occupazione di suolo pubblico necessaria alla installazione del cantiere per la ricostruzione post sisma di carattere “ temporaneo ”, mentre la medesima andrebbe qualificata in termini di “ occupazione permanente ”, con applicazione della più favorevole relativa tariffa COSAP, perché non collegata alla costruzione di un’opera visibile ed avente una durata superiore ad un anno.

La tesi della società ricorrente non ha pregio sotto il profilo giuridico.

L’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 e possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o territorio indisponibile, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Il richiamato art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997 indica che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, evidenziando che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il Comune di Navelli, con l’art. 2 della Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/1999, recante REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, ha stabilito che “ sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore all’anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ”.

La disposizione sopra richiamata presuppone, ai fini della qualificazione di una occupazione come permanente, la sussistenza di un duplice concomitante requisito: il carattere stabile della occupazione e la durata superiore ad un anno.

Ricorre la stabilità della occupazione quando essa si realizza con un’opera che incida stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo in relazione all'obiettiva ed intrinseca natura della costruzione.

Tale approccio ermeneutico trova un avallo nella Circolare MEF n.1/DF del 20.01.2009 laddove si precisa che la norma di riferimento per la definizione della nozione di " occupazioni permanenti " deve essere rinvenuta nell'art.63, comma 2, lettera g) d. lgs. n.446/97 che, nel disciplinare le occupazioni abusive, qualifica come permanenti quelle " realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ”.

Alla luce delle predette considerazioni, è di meridiana evidenza che non possa configurarsi come stabile nei termini anzidetti l’occupazione che si realizza mediante il cantiere edile che, per sua natura, ha carattere precario, trattandosi di una installazione mobile e non durevole in quanto destinata a dare un'utilità non prolungata nel tempo ma solo in relazione al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività edilizia.

In definitiva, l’occupazione di suolo pubblico mediante la realizzazione di un cantiere (con ponteggi e deposito di materiale e/o attrezzatura necessaria per l'effettuazione dei lavori) per attività edilizia ha carattere occasionale e deve, quindi, ritenersi temporanea, a nulla rilevando l’eventuale circostanza che tale occupazione possa protrarsi oltre l’anno. Ne discende, di conseguenza, che la tariffa da applicare a tale tipologia di occupazione di suolo pubblico è sempre ed esclusivamente quella stabilita per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Da ultimo, deve essere rigettato anche il terzo motivo di gravame atteso che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la mancata o erronea indicazione del termine e dell'autorità presso cui è possibile impugnare il provvedimento non invalida il provvedimento ma si risolve in una mera irregolarità dell'atto.

3.§- In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza del gravame che, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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