TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-11-09, n. 201200840

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-11-09, n. 201200840
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201200840
Data del deposito : 9 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00374/2009 REG.RIC.

N. 00840/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00374/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2009, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dagli avvocati P G e A G, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Sperlonga in persona del Sindaco p. t. non costituito;

per l'annullamento

della determinazione prot. n. 1058 del 21.1.2009 del Comune di Sperlonga Settore Urbanistico, notificata il 3.2.2009, con la quale sono state respinte le istanze di condono edilizio ex art. 39 L. 724/94 prot. n. 2954 e n. 2955 del 1.3.1995;

del provvedimento prot. n. 1686 del 30.1.2009, notificato il 3.2.2009, con cui è stata notificata in allegato la determinazione prot. n. 1058 del 21.1.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 6 aprile 2009 e depositato il successivo giorno 30, il sig. L C, premesso di essere proprietario del bene immobile sito in Sperlonga località Punta Cetarola alla Via Monte Piano snc, posto al piano seminterrato e distinto con il numero 5 bis, acquistato in data 26.5.2006, ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato con cui il Settore Urbanistico del Comune di Sperlonga ha comunicato il rigetto delle domande di condono edilizio prot. n. 2954 e 2955 presentate in data 1.3.1995, ai sensi dell’art. 39 L. 724/94, dalla società C.T.A. Punta Cetarola a r. l..

2) Dette domande di condono riguardano:

- la domanda prot. n. 2954, il mutamento di destinazione d’uso dei locali (realizzati abusivamente e sanati con concessione in sanatoria n. 15 del 29.11.1995 a condizione che non fossero adibiti a destinazione residenziale) sottostanti ai bungalows autorizzati, dal n. 1 bis al n. 4 bis e dal n. 29 bis al 40 bis, in mini alloggi per attività turistica recettiva;

- la domanda prot. n. 2955, il mutamento di destinazione d’uso dei locali (realizzati abusivamente e sanati con concessione in sanatoria n. 15 del 29.11.1995 a condizione che non fossero adibiti a destinazione residenziale) sottostanti ai bungalows autorizzati, dal n. 5 bis al n. 12 bis e dal n. 17 bis al 28 bis, in mini alloggi residenziali privati.

3) A giustificazione del diniego, l’Amministrazione rileva un contrasto tra la dichiarazione resa dal rappresentante della società Punta Cetarola in sede di domanda di condono prot. n. 2955 (mutamento della destinazione d’uso in mini alloggi residenziali privati) e la successiva dichiarazione in data 2.9.2000 (destinazione esclusiva ad attività turistico recettiva come le restanti unità del complesso);
inoltre, testualmente, che “tutti i bungalows non costituenti unità costruttive autonome e autosufficienti, ma parti di un unico “complesso produttivo alberghiero”e quindi porzioni di una entità edificatoria ben individuata (albergo) vincolate a comune destinazione, funzione e godimento (categoria catastale D2), sono stati frazionati in distinte unità immobiliari a civile abitazione con classificazione catastale A2 (abitazioni civili);

tale situazione, trasformazione di un complesso turistico alberghiero (categoria catastale D2) in tante unità immobiliari destinate a civile abitazione (categoria catastale A2) ha comportato variazioni essenziali a tutto il complesso, che non poteva essere oggetto di solo due domande di condono edilizio per mutamento di destinazione d’uso come quelle all’esame (punti d) ed e) della presente (…) L’aver trasformato in civile abitazione tutti i bungalows del complesso turistico alberghiero, comportava la presentazione di domande di condono edilizio per singola unità abitativa così come accatastate.

Ed inoltre: le opere oggetto delle due domande, così come si rileva dalla suddetta perizia giurata, sviluppando mc 3582,46 si pongono in contrasto con il primo comma dell’art. 39 della L. 724/94” (che indica i limiti delle volumetrie condonabili n.d.r.).

4) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Eccesso di potere sotto diversi profili.

Il vincolo alberghiero richiamato nel provvedimento e in precedenza stabilito dal legislatore risulta ormai scaduto sul piano della normativa statale per effetto della sentenza della C. Cost. n. 4/1981.

II) Eccesso di potere sotto ulteriori profili.

Il provvedimento è carente di adeguata motivazione in quanto non indica quali sarebbero le variazioni di standards urbanistici che il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile in argomento avrebbe prodotto.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L. 47/85. Silenzio assenso.

La prolungata inattività del Comune resistente ha determinato l’accoglimento della domanda di condono in argomento ai sensi dell’art. 35 della L. 47/85.

5) All’udienza del 4 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

6) In via pregiudiziale, il Collegio rileva il perfezionamento del silenzio assenso sulle domande di condono edilizio prot. n. 2954 e n. 2955, presentate in data 1.3.1995 dalla società Punta Cetarola.

7) Sul punto, questo Tribunale in occasione di analogo ricorso presentato dalla società Punta Cetarola (R.G. 288/2009) si è pronunciato con la sentenza n. 53 del 2.2.2010 affermando:

“L’art. 39 comma 4 della L. 724/94 dispone che “il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo;
ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno”.

Nel caso che ci occupa, va evidenziato che la domanda di condono riguardava il solo cambio di destinazione d’uso di una volumetria già in precedenza sanata con la concessione in sanatoria n. 15 del 29.11.1995 (primo condono ai sensi della L. n. 47/85).

A seguito della presentazione della domanda da parte della società Punta Cetarola, il Comune di Sperlonga con nota prot. 7545 del 26.5.1995 chiedeva alla istante di integrare la documentazione necessaria per istruire la pratica, elencando i documenti richiesti.

Tale incombente veniva espletato con il deposito di parte dei documenti in data 10.8.1995;

In data 12.10.1999, l’Amministrazione chiedeva la produzione di ulteriore documentazione al fine di completare la fase istruttoria;
con nota del 9.8.2001 sollecitava detta integrazione documentale, con avviso che entro il termine di tre mesi avrebbe adottato provvedimento definitivo di improcedibilità della domanda e conseguente diniego di concessione in caso di mancato deposito della documentazione.

In data 13 agosto 2001 la Società Punta Cetarola provvedeva al deposito della documentazione richiesta.

Da tale data, essendo stati rilasciati anche tutti i pareri favorevoli degli enti preposti alla tutela dei vincoli ivi insistenti (nulla osta paesaggistico della Regione Lazio prot. 9552 del 1.10.97, confermato dalla Soprintendenza Beni Architettonici il 17.11.97;
autorizzazione idrogeologica dell’Ispettorato Dipartimento delle Foreste di Latina con nota 3543 del 1.4.97), iniziava a decorrere il termine di un anno (essendo Sperlonga Comune con meno di 500.000 abitanti) per l’adozione di un provvedimento negativo, in mancanza del quale, come in effetti si è verificato, si è formato il provvedimento implicito di assenso di concessione in sanatoria.

Non appare condivisibile l’affermazione, riferita alla sola domanda n. 2955 (e non anche a quella n. 2954) contenuta nel provvedimento impugnato, che l'oblazione dovuta sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso ai sensi dell’art. 40 della L. 47/85, col deliberato proposito di alterare la reale consistenza ed essenza delle opere abusive.

In realtà, osserva il Collegio che non sembra esservi un contrasto significativo tra la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della soc. Punta Cetarola (datata 8.8.95) e contenuta nella integrazione documentale dell’11.8.1995 e quella (datata 2.9.2000) contenuta nella integrazione documentale depositata il 13.8.2001.

Quest’ultima dichiarazione infatti, è interpretabile come la precisazione che le opere abusive di cui alla istanza prot. n. 2955, strumentali al cambio di destinazione d’uso dei locali seminterrati (sottostanti i bungalows) ad uso residenziale privato, sono destinate esclusivamente ad attività turistico recettive.

Lo stesso dicasi con riguardo alla precisazione contenuta nella perizia dell’arch. S, su incarico dello stesso legale rappresentante della soc. Punta Cetarola, in cui si afferma che le opere che hanno determinato il mutamento di destinazione d’uso dei locali seminterrati a mini alloggi residenziali privati (domanda n. 2955) sono anch’esse destinate ad attività turistico recettivo per mantenere unitario il complesso alberghiero.

In ogni caso, anche se tale contrasto vi fosse, ritiene il Collegio che comunque di per sé non è così evidente da configurare una dichiarazione non veritiera o palesemente dolosa, posto che l’oblazione è stata pagata in unica soluzione con versamento in data 30.12.1994, sulla base della dichiarata destinazione d’uso dei locali in questione ad uso residenziale privato.

Pertanto il riferito contrasto, ammesso che sussista, non è di per sé idoneo a incidere sulla determinazione dell’importo dell’oblazione e, conseguentemente, non preclude la formazione del silenzio-assenso.

Pur essendosi formato il silenzio assenso sulle menzionate domande di condono, il Collegio ritiene comunque di evidenziare l’infondatezza degli ulteriori motivi di diniego contenuti nel provvedimento impugnato.

L’Amministrazione contesta che la variazione catastale in data 2.3.1989 - con la quale i bungalows, parti di un unico complesso produttivo alberghiero (categoria catastale D 2) sono stati frazionati in distinte unità immobiliari a civile abitazione (con classificazione catastale A 2) - avrebbe comportato variazioni essenziali a tutto il complesso, che non potevano essere oggetto di solo due domande di condono per mutamento di destinazione d’uso, trattandosi, nel caso di specie, di mutamento di destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici.

Osserva il Collegio, che la variazione catastale con richiesta di frazionamento è stata denunciata con nota prot. n. 928 del 2.3.1989 (cfr. doc. 11 produzione CTA);
sulla base di tale frazionamento è stata calcolata dal Comune l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 2 comma 46 della L. 662/96 determinata in € 46.852,00 con nota prot. n. 2135 del febbraio 2003 (doc. 14 della Produzione CTA).

L’accatastamento di cui alla domanda di condono ex L. 724/94 è quindi rimasto lo stesso effettuato nel 1989 e conosciuto dal Comune già all’epoca del primo condono (ex L. 47/85) con rilascio della concessione edilizia n. 15 del 29.11.1995.

Non è quindi la variazione catastale che ha comportato la “variazione essenziale” menzionata nel provvedimento ma il cambio di destinazione d’uso in residenziale.

Tale cambio è proprio l’oggetto delle domande di condono nn. 2954 e 2955, in cui le unità abitative sono state tutte indicate correttamente.

Pertanto non assume alcuna rilevanza il fatto che le singole unità abitative siano elencate in solo due domande, tanto meno sotto il profilo della “dolosa infedeltà” preclusiva della formazione del silenzio assenso.

Infine, è infondato il contestato eccessivo ampliamento di volumetria, rispetto ai limiti previsti dall’art. 39 della L. 724/39, posto che, come in precedenza evidenziato, la volumetria era stata in precedenza sanata con la concessione edilizia in sanatoria n. 15 del 29.11.1995, rilasciata a seguito della domanda presentata nel 1986 (primo condono ex L. 47/85)” (

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