TAR Torino, sez. II, decreto ingiuntivo 2019-06-18, n. 201900096
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Pubblicato il 18/06/2019
N. 00096/2019 REG.PROV.PRES.
N. 00505/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 505 del 2019, proposto da
Comune di Chieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C P, E P, L P, M P;
per il pagamento
della somma di €. 51.327,90, oltre agli interessi legali ed al maggior danno derivante da svalutazione monetaria, a decorrere dal dovuto sino al saldo definitivo, oltre alle spese del presente procedimento, da liquidarsi in complessivi €. 1.982,50.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Premesso che il Comune di Chieri ha proposto il ricorso in epigrafe esponendo e documentando quanto segue:
- con deliberazione n. 9 del 31/1/2005 il Consiglio comunale di Chieri ha approvato il Piano esecutivo convenzionato relativo al P.E.C. per la costruzione di n. 5 fabbricati su terreni di proprietà, tra gli altri, della sig.ra Fasano Giuseppina;
- la relativa convenzione edilizia è stata stipulata tra le parti interessate il 10/7/2005 e ha previsto a carico dei “ privati stipulanti ” (artt. 5 e 6) l’obbligo di assumere la quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria, con previsione di realizzazione diretta a scomputo delle opere specificamente individuate, nonché l’obbligo di assumere in quota parte gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria;
- in data 3/7/2008 il Comune di Chieri ha rilasciato alle sigg.re Fasano Giuseppina e Fasano Anna il permesso di costruire n. 533/2006 per la costruzione di un fabbricato civile plurifamiliare - lotto 7 in via Gastaldi;
- non risultando realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel P.E.C. e nella convenzione edilizia di cui sopra per la parte riguardante l’edificio autorizzato con il permesso di costruire n. 533/2006, il Comune di Chieri (visto l’esito negativo della procedura di escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia degli impegni in questione) con atto del 31/5/2017 ha diffidato i sigg. Pertile Clelia, Pertile Enrico, Pertile Luigi, Pertile Mariagrazia, in qualità di eredi della sig.ra Fasano Giuseppina, a corrispondere la somma di € 51.327,90;
- in mancanza di riscontro positivo l’Amministrazione ha quindi deciso di agire in via monitoria;
Rilevato:
- che dagli atti depositati in giudizio non risulta evincibile il calcolo in base al quale è stata quantificata la somma asseritamente dovuta dagli eredi della signora Fasano Giuseppina;
- che, d’altra parte, la stessa individuazione degli eredi della predetta risulta priva di qualsiasi documentazione di supporto;
- che, infine, risulta pendente (stando a quanto riportato nell’atto di diffida del 31/5/2017) appello contro la sentenza del Tribunale di Torino n. 1297/17 che ha condannato il Comune di Chieri a restituire a UnipolSai Assicurazioni s.p.a. l’importo di € 51.327,90 conseguente all’escussione di una polizza che l’amministrazione riteneva rilasciata a garanzia degli impegni oggetto di causa;
Ritenuto che in relazione a quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento, in assenza dei necessari presupposti;