TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-03, n. 202413458
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2024
N. 13458/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08973/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8973 del 2018, proposto da Medusa Film s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, S P e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cicerone, 60;
contro
Ministero della cultura (già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e Ministero dell’economia e delle finanze, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Lotus Production s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 15 marzo 2018, recante “ Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17 comma 1, 18, 19 e 20 della l. 14 novembre 2016, n. 220 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Suppl. ord. n. 120 del 25 maggio 2018 – Serie generale, n. 24; unitamente ad ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale, o comunque coordinato o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2024 la dott.ssa V G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2018 e depositato il 26 luglio 2018, la società Medusa Film s.p.a. è insorta avverso il decreto del 15 marzo 2018 con cui il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura) ha adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le disposizioni applicative relative ai crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui all’artt. 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “il decreto”).
2. La ricorrente, nel premettere di appartenere al gruppo societario che fa capo alla società Mediaset s.p.a., e di agire quale produttore e distributore cinematografico tra i principali del Paese, affida il gravame a quattro motivi di diritto così rubricati: “ 1. Violazione degli artt. 3, 9, 21, 33, 41 e 53 Cost. ”; “ 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 12, l. 220/16. In subordine, violazione degli artt. 3, 9, 21, 33, 41 e 53 Cost. ”; “ 3. Con riferimento al credito d’imposta in favore della distribuzione cinematografica. Violazione della disciplina europea degli aiuti di Stato nel settore audiovisivo (artt. 107 e segg., Trattato funz. UE, regolamento n. 651/2014 del 17 giugno 2014, come modificato, comunicazione della Commissione 2013/C 332 come modificata). Violazione del principio di libera circolazione dei servizi ”; “ 4. Con riferimento al « tax credit esterno » . Violazione della disciplina europea degli aiuti di Stato nel settore audiovisivo (artt. 107 e segg., Trattato funz. UE, regolamento n. 651/2014 del 17 giugno 2014, come modificato, comunicazione della Commissione 2013/C 332 come modificata). Violazione del principio di libera circolazione dei servizi ”.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’economia e delle finanze, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio. Nemmeno risulta costituita la Lotus Production s.r.l., evocata quale controinteressata.
4. A seguito di avviso di perenzione, inviato dalla segreteria in data 27 luglio 2023, la ricorrente ha depositato in data 9 novembre 2023 istanza di fissazione dell’udienza nei termini e nei modi previsti dall’art. 82 c.p.a.
5. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito, il che, in applicazione del criterio decisionale della ragione più liquida (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), consente di prescindere dall’esame dei profili in rito concernenti la sua eventuale inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, connessi alla necessità che l’impresa presenti un’apposita richiesta per poter beneficiare dei crediti d’imposta disciplinati dal decreto impugnato.
In ragione dell’infondatezza nel merito, si può parimenti prescindere dalla questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza dell’abrogazione del decreto oggetto di impugnativa. Occorre dare atto, al riguardo, che l’art. 33 del decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 152 del 2 aprile 2021 ha disposto, a decorrere dalla data di relativa pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura, avvenuta il 12 aprile 2021, l’abrogazione del decreto gravato, le cui disposizioni, peraltro, secondo quanto previsto all’art. 34, comma 2, dello stesso d.m. n. 152, continuano ad applicarsi “ ai fini della definizione delle richieste presentate alla data del 31 dicembre 2020 ”.
2. Giova premettere all’esame delle censure una sommaria ricostruzione delle disposizioni di legge di cui il decreto impugnato costituisce attuazione, con la precisazione che, nel prosieguo, si farà riferimento alle norme della legge n. 220 del 2016 nella formulazione vigente alla data di adozione del decreto medesimo (i.e, quella originaria).
La legge n. 220 del 2016 di “ Disciplina del cinema e dell’audiovisivo ” (d’ora in avanti, anche “legge cinema”) prevede, nell’ambito degli interventi finanziari in cui si sostanzia il sostegno del settore cinematografico, diretti a concorrere “ al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l’adattamento all’evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali ” (art. 12, comma 1), “ il riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d’imposta ” (art. 12, comma 2, lett. a).
Nel dettaglio, la Sezione II (“ Incentivi fiscali ”) del Capo III (“ Finanziamento e fiscalità ”) della legge in esame prevede, agli artt. da 15 a 20, il riconoscimento di un credito di imposta per le seguenti tipologie di imprese: i) imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15), ii) imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16); iii) imprese di esercizio cinematografico (art. 17, comma 1) e industrie tecniche e di post-produzione (art. 17, comma 2); iv) esercenti sale cinematografiche (art. 18); v) imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (art. 19); vi) imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associate in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile (art. 20).
L’art. 21, comma 5, della legge rinvia, poi, per la disciplina attuativa, ad uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, cui è demandato di stabilire, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta di cui alle suddette disposizioni e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: (i) i limiti di importo per opera o beneficiario; (ii) le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica; (iii) la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; (iv) i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito .
È, dunque, nell’esercizio del potere loro attribuito da tale ultima norma che i Ministeri intimati hanno emanato il decreto impugnato, il quale detta le disposizioni applicative dei richiamati artt. 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge n. 220 del 2016. Ai fini della presente controversia, vengono in particolare in rilievo, il credito d’imposta di cui all’art. 16 della legge per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, oggetto del Capo II del decreto, il credito d’imposta di cui all’art. 20 della legge per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo che eseguono apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche (c.d. tax credit esterno), oggetto del Capo VI del decreto.
3. Così delineato il contesto normativo di riferimento, si può passare al vaglio dei singoli motivi di ricorso.
4. Il primo motivo concerne il credito d’imposta per le imprese di