TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-07-11, n. 202200653

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-07-11, n. 202200653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200653
Data del deposito : 11 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2022

N. 00653/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00462/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 462 del 2021, proposto da
L C, R M e M B, rappresentati e difesi dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torrazza Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V B e Fabio Dell'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;

nei confronti

Città Metropolitana di Torino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti prot. n. 2764 in data 27-4-2021, prot. n. 2765 in data 27-4-2021 e prot. n. 2789 in data 28-4-2021, con i quali il Sindaco del Comune di Torrazza Piemonte ha negato l'accesso richiesto dai ricorrenti, nella loro veste e funzione di Consiglieri comunali, alla documentazione depositata per la seduta consiliare del 30-4-2021;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella loro veste di Consiglieri comunali, di ottenere copia della documentazione richiesta con le rispettive istanze di accesso mediante modalità telematica (via e-mail);

e per il conseguente annullamento, quali atti conseguenziali,

delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Torrazza Piemonte nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 adottate nella seduta del Consiglio Comunale in data 30.04.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrazza Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori L C, R M e M B, tutti consiglieri comunali di minoranza del Comune di Torrazza Piemonte, ricevevano comunicazione della convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica per il giorno 30.04.2021.

2. Con separate istanze del 26 e 27.04.2021, i ricorrenti chiedevano al Sindaco di poter ricevere mediante posta elettronica l'invio della documentazione depositata presso l'ufficio segreteria del Comune in vista della predetta seduta consiliare.

3. La consigliera B rappresentava, altresì, l’impossibilità di presenziare alla seduta del Consiglio in programma e chiedeva, oltre all’invio telematico della documentazione, di potervi partecipare in collegamento da remoto.

4. Con le note impugnate, il Sindaco rigettava dette istanze e precisava che “ l’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2015, non consente l’invio della documentazione depositata per la seduta consiliare, ma prevede solo ed esclusivamente il deposito della stessa presso la segreteria comunale nei modi e nei termini indicati dallo stesso Regolamento comunale ”. Quanto alla richiesta della consigliera B di poter partecipare da remoto alla predetta seduta del Consiglio comunale, veniva precisato che non sarebbe stato possibile attivare il collegamento da remoto “ poiché la sala è priva di attrezzatura idonea a tale scopo ”.

5. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 30.04.2021, che si svolgeva con modalità “in presenza” e in assenza dei Consiglieri di minoranza, venivano approvate all’unanimità le deliberazioni dalla n. 4/2021 alla n. 13/2021.

6. Con il presente gravame, i ricorrenti domandano l’annullamento dei provvedimenti, in epigrafe specificati, con cui il Sindaco del Comune di Torrazza Piemonte ha negato l'accesso alla documentazione depositata per la seduta consiliare del 30.4.2021, nonché l'accertamento del loro diritto, in qualità di consiglieri comunali, di ottenere copia della documentazione richiesta mediante modalità telematica;
infine, i ricorrenti chiedono, quale conseguenza dell’accoglimento delle predette domande, il conseguente annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Torrazza Piemonte dai nn. 4 alla 13 adottate nella seduta del 30.04.2021.

7. A sostegno del gravame vengono articolate censure di violazione di legge, del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari (artt. 26, 27 e 40) e dello Statuto comunale, nonché incompetenza ed eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà.

8. Si è costituito in giudizio il Comune di Torrazza Piemonte per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.

9. All’esito della camera di consiglio del 21.09.2021, con ordinanza di questo T.A.R. n. 848/2021 è stata disposta la conversione del rito da camerale in ordinario, ai sensi dell’art. 32 del c.p.a., in ragione della formulazione di domanda di annullamento delle delibere adottate nella seduta consiliare del 30.04.21.

10. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e all’udienza del 11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Con il primo mezzo di gravame, i ricorrenti sostengono di essere legittimati alla richiesta di accesso agli atti sia sotto il profilo soggettivo, in quanto consiglieri comunali in carica del Comune di Torrazza Piemonte, sia sul piano oggettivo, inerendo l’istanza ostensiva all’attività istituzionale dell'ente e all’espletamento del mandato elettivo loro conferito. Il diritto di accesso, in questo caso, troverebbe fondamento nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nell’art. 9 dello Statuto comunale e negli artt. 26 e 27 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari (di seguito “Regolamento comunale”), secondo cui l’accesso dei consiglieri avviene prioritariamente mediante il rilascio degli atti richiesti in forma elettronica, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 2 e 12 del D.Lgs. n. 82/2005, che impongono alle pubbliche amministrazioni di utilizzare modalità informatizzate nei rapporti interni o nei rapporti con i privati. La disposizione di cui all’articolo 40 del Regolamento comunale, richiamata nel provvedimento impugnato, si limiterebbe solo a regolamentare il deposito degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ma non disciplinerebbe le modalità con le quali si esercita il diritto dei consiglieri ad avervi accesso.

Il motivo è infondato.

12. L’art. 40 del Regolamento comunale stabilisce che “ tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria Comunale, od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, nel giorno dell’adunanza e nei quattro giorni lavorativi precedenti nel caso di seduta ordinaria, nei due giorni lavorativi precedenti nel caso di adunanze straordinarie e 24 ore prima dell'adunanza nel caso di convocazione urgente.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri previsti dalla Legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4. All’inizio dell’adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza, a disposizione dei Consiglieri.

5. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati

13. La citata disposizione introduce particolari modalità di conoscenza delle proposte di deliberazione e dei documenti ad esse collegati, che divergono da quelle proprie dell’ordinario accesso agli atti e sono finalizzate a garantire ai consiglieri comunali una tempestiva e completa informazione per l’esercizio delle prerogative del mandato. Il deposito di tale documentazione nei brevi termini fissati dalla norma regolamentare – quattro giorni lavorativi precedenti l’adunanza per la seduta ordinaria, due giorni lavorativi precedenti per adunanze straordinarie e 24 ore prima nel caso di convocazione urgente – garantisce la conoscibilità e, dunque, l’accessibilità a detti atti, fermo restando che, nel giorno della seduta consiliare, gli stessi rimangono nella sala dell’adunanza a disposizione e per la libera consultazione dei consiglieri. Le stesse prerogative partecipative connesse alla funzione elettiva, peraltro, sono ulteriormente tutelate dalla previsione che vieta di sottoporre alla deliberazione definitiva del Consiglio qualsiasi proposta di cui non sia stata assicurata adeguata conoscibilità tramite il deposito della stessa, entro i suddetti termini, nel testo completo dei pareri previsti dalla legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne un pieno esame.

14. Al contrario di quanto ritenuto da controparte, nel caso di specie non può venire in considerazione la generale disciplina relativa alle modalità dell’accesso agli atti di cui agli artt. 26 e 27 del Regolamento comunale, la cui applicazione determinerebbe, paradossalmente, la frustrazione delle finalità al cui soddisfacimento essa è volta. Dette disposizioni, infatti, sottopongono a un regime differenziato le due componenti sostanziali del diritto di accesso, vale a dire il diritto di prendere visione dei documenti e quello di “consultazione”, comprensivo dell’estrazione di copia. Con riferimento al primo aspetto, è previsto che le richieste di visione vengano evase entro le successive 48 ore, mentre, per il rilascio delle copie degli atti, l’amministrazione ha a disposizione l’ordinario termine di 30 giorni decorrente dalla presentazione della richiesta.

Si tratta, a ben vedere, di un arco temporale incompatibile con i termini, ben più brevi, recati dall’art. 40 del Regolamento Comunale per il deposito delle proposte di deliberazione e della documentazione a corredo, ai fini della discussione in consiglio comunale. Infatti, se si applicassero alla fattispecie le disposizioni generali sull’accesso agli atti, l’amministrazione avrebbe a disposizione trenta giorni per provvedere sulla richiesta e rilasciare, in ipotesi, la copia telematica dei documenti richiesti, con la conseguenza che l’istanza di accesso potrebbe essere positivamente e regolarmente riscontrata, ma entro un termine che non consentirebbe ai consiglieri di partecipare informati all’adunanza, finendo per risultare, in sostanza, del tutto inutile.

15. Nella fattispecie, quindi, non viene in discussione il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato (così art. 43, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 26 del Regolamento comunale) – diritto cui va riconosciuta, in termini generali, ampia latitudine – ma piuttosto le modalità con cui i ricorrenti chiedono di conoscere specificamente i contenuti delle proposte di deliberazione e i documenti allegati, vale a dire non più (o non solo) attraverso la consultazione de visu di detti atti presso i locali in cui sono depositati, ma con la ricezione individualizzata di copia della predetta documentazione.

16. Al riguardo, ferma restando la specialità della disciplina di cui all’art. 40 del Regolamento comunale che governa la fattispecie, va evidenziato come la finalità precipua del diritto di accesso sia quella di assicurare a chi ne faccia richiesta la conoscenza dei documenti amministrativi, che deve essere garantita in termini effettivi e con modalità non surrettiziamente impeditive. Ciò non contempla, tuttavia, anche il diritto all’ostensione degli atti e al rilascio di copia con una sola specifica modalità, nella specie quella telematica, soprattutto quando essa non risulti compatibile con i rapidi tempi di formazione e deposito delle proposte delle deliberazioni consiliari, che, peraltro, sono comunque liberamente consultabili nei termini di cui al citato art. 40 del Regolamento comunale.

Nella fattispecie, quindi, non vi è alcuna lesione del diritto di accesso dei consiglieri comunali, che possono conoscere e liberamente consultare le proposte di delibera nel luogo ove le stesse sono depositate e, nel giorno dell’adunanza, presso la sala in cui si svolge la seduta consiliare a disposizione per la consultazione.

17. Per completezza, con riguardo alla richiesta della consigliera B di partecipare all’adunanza tramite collegamento “da remoto”, l’impossibilità di predisporre le soluzioni tecniche a ciò necessarie rende sufficiente e adeguata ragione del diniego opposto dal Sindaco, né vi è prova che, al contrario, sarebbe stato possibile attrezzare la sala dell’adunanza così da consentire la partecipazione a distanza.

Il motivo, pertanto, deve essere respinto.

18. Con un secondo ordine di censure, i ricorrenti lamentano che il diniego di accesso di cui si discute sarebbe illegittimo per incompetenza. Le note impugnate, infatti, risulterebbero firmate dal Sindaco del Comune di Torrazza Piemonte, mentre il provvedimento avrebbe dovuto essere di competenza del dirigente, secondo quanto disposto dall’art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Regolamento comunale.

La doglianza non merita condivisione.

Come chiarito ai paragrafi che precedono, nel caso sub iudice non si discute della legittimità o meno di un mero diniego di accesso agli atti amministrativi, ma piuttosto del diritto dei Consiglieri comunali, al fine di esercitare con consapevolezza il proprio mandato, di consultare e prendere visione delle proposte di deliberazione del Consiglio, dei loro allegati e di tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Ne consegue che la competenza a riscontrare tale richiesta appartiene al Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, ai sensi artt. 30, comma 1 e 31 del Regolamento comunale, cui spetta assicurare “ una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio ” (cfr. art. 39, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

19. Con il terzo mezzo di gravame, i ricorrenti lamentano che il diniego opposto alle istanze di accesso agli atti non avrebbe consentito la loro partecipazione informata alla seduta consiliare, ai fini della espressione del voto;
la lesione delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri comunali, quindi, determinerebbe la conseguente illegittimità degli atti deliberativi adottati nel corso della seduta del 30.04.2021.

20. Dall’infondatezza dei primi due motivi di gravame deriva, come conseguenza, l’inaccoglibilità del terzo motivo di ricorso, essendo stato articolato esclusivamente sub specie di illegittimità derivata.

21. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

22, Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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