TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-01-07, n. 202000015
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Testo completo
Pubblicato il 07/01/2020
N. 00015/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2019, proposto da:
società agricola Cascina Panatera s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B e P M C A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M M B in Torino, corso Re Umberto I, n. 71;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Torino, presso i cui Uffici in Torino, via dell'Arsenale, n. 21, è domiciliato per legge;
nei confronti
F T e R B, nella qualità di titolari delle rispettive aziende agricole, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della procedura ristretta, repertorio n. 38163, del 21 maggio 2019 con il quale il Ministero della Difesa, I Reparto Infrastrutture di Torino, ha aggiudicato all’azienda agricola R B la concessione di sfalcio di erba dell’aerocampo “M. Santi” nel Comune di Venaria Reale per il periodo di anni sei;
- della nota del Ministero della Difesa, I Reparto Infrastrutture di Torino, del 20 giugno 2019 con la quale è stata respinta la richiesta presentata in data 17 giugno 2019 dalla società ricorrente di esercizio del diritto di prelazione agraria di cui all’articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982;
- di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, anche non noto, ivi compreso il bando emanato dal Ministero della Difesa, I Reparto Infrastrutture di Torino, denominato <<avviso per la concessione di sfalcio erbe presso l’immobile denominato aerocampo “M. Santi” sito nel Comune di Venaria Reale (TO) concessione n. 1/2019>>, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 11 aprile 2019;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria della concessione, con dichiarazione di disponibilità al subentro nel predetto rapporto concessorio e, in via subordinata, per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni corrispondenti ai costi sostenuti per la partecipazione alla procedura ristretta, nonché al mancato lucro ed alla perdita di chance, da liquidarsi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 4, c.p.a., ovvero in via equitativa, o nella diversa misura che verrà provata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero della Difesa;
Visti i documenti e la memoria della società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società agricola Cascina Panatera s.s. esercita, in virtù del contratto di concessione rep. n. 3764, stipulato con il Ministero della Difesa, I Reparto Infrastrutture di Torino, in data 4 ottobre 2012 e con scadenza in data 19 febbraio 2019, l’attività dello sfalcio di erba su alcuni terreni demaniali ubicati all’interno dell’aerocampo militare “M. Santi” nel Comune di Venaria Reale.
In data 15 gennaio 2019 la Cascina Panatera s.s. ha chiesto al Ministero della Difesa il rinnovo della predetta concessione per l’esercizio di uno specifico ramo d’azienda dedicato allo sfalcio, al trattamento e alla rimozione dell’erba.
Il Ministero, con nota del 5 febbraio 2019, ha temporaneamente autorizzato la prosecuzione del servizio di sfalcio dell’erba, dietro pagamento del canone concessorio, sino all’espletamento della procedura di affidamento della concessione, da avviare alla scadenza del rapporto concessorio in corso.
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 11 aprile 2019 il Ministero della Difesa ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento della concessione di sfalcio delle erbe presso l’immobile denominato aerocampo “M. Santi” nel Comune di Venaria Reale, per la durata di anni sei, ed ha subordinato l’applicazione del diritto di prelazione agraria di cui all’articolo 4-bis della legge n. 203 del 1983 alla mancata manifestazione di interesse di giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, ai sensi dell’articolo 6, comma 4-bis, del d.lgs. n. 228 del 2001.
Hanno presentato manifestazioni di interesse per la concessione di sfalcio di erbe quattro operatori economici, tra i quali l’attuale società concessionaria e due giovani imprenditori agricoli.
Con provvedimento del 21 maggio 2019 il Ministero ha aggiudicato la concessione di sfalcio di erba all’azienda agricola R B.
Con nota del 17 giugno 2019 la società agricola Cascina Panatera s.s. ha esercitato nei confronti del Ministero della Difesa il diritto di prelazione agraria sui terreni ubicati nell’aerocampo militare “M. Santi” di Venaria Reale.
Con nota del 20 giugno 2019 il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di esercizio del diritto di prelazione per carenza dei presupposti applicativi indicati nella lex specialis .
1.1. La società agricola Cascina Panatera s.s. ha impugnato l’aggiudicazione della concessione di sfalcio di erbe all’impresa agricola R B, l’avviso di procedura ristretta per l’affidamento della concessione, nonché il rifiuto dell’istanza di esercizio del diritto di prelazione.
Con il primo e con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha contestato l’aggiudicazione della concessione per lo sfalcio di erbe e l’avviso della procedura ristretta per il suo