TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202300512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202300512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300512
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 00512/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza-Comando Interregionale Italia Sud Occidentale-Palermo, Guardia di Finanza-Comando Regionale Calabria-Catanzaro, Comando Provinciale Guardia di Finanza Vibo Valentia, Comando Provinciale Guardia di Finanza Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

- del provvedimento del Comando Interregionale della Guardia di Finanza dell'Italia Sud-Occidentale prot. n. 0078089/2022 del 08.02.2022 con il quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio prestato in qualità di -OMISSIS- in servizio presso la Guardia di Finanza, sede di -OMISSIS-, a decorrere dalla data dello 09.02.2022 sino alla data dello 08.08.2022, per la durata di mesi 6 con conseguente detrazione di anzianità prevista dagli artt. 858, comma 1, lett. C) e 215 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e decurtazione del salario in misura pari alla metà;

nonché per l'annullamento

- di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, dei seguenti atti: 1) il verbale della riunione della Commissione di disciplina del 13.01.2022 mai trasmesso al ricorrente; 2) la nota di deferimento prot. n. 358719 del 02.11.2021 del Comando Regionale con la quale il -OMISSIS- è stato deferito dinnanzi alla Commissione di disciplina; 3) l'ordine di deferimento e di nomina e convocazione di una commissione di disciplina del Comando regionale della Calabria prot. n. 358644 del 02.11.2021; 4) il Rapporto finale prot. n. 329595 del 06.10.2021 redatto dall'Ufficiale Inquirente, -OMISSIS-, del Comando provinciale di Vibo Valentia, recante le valutazioni condotte all'esito dell'inchiesta disciplinare e la relativa nota di trasmissione prot. n. 330213 di para data; 5) la nota n. 271347 del 10 agosto 2021 del Comando Provinciale di Vibo Valentia di riassunzione dell'inchiesta formale con contestuale ordine di inchiesta formale e nomina dell'Ufficiale inquirente con la quale il -OMISSIS- è stato incaricato, in qualità di Ufficiale inquirente, di condurre formale inchiesta a carico del -OMISSIS-; 5) la richiamata nota n. 266066/1295 del 05.08.2021 del Comandante della Guardia di finanza di Catanzaro, di contenuto ignoto perché mai trasmessa al ricorrente, con la quale sarebbe stata disposta un'inchiesta formale a carico del -OMISSIS-; 6) la nota n. 50418/2022 del 14.2.2022, di riduzione del trattamento economico;

e per l’adozione di ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza-Comando Interregionale Italia Sud Occidentale-Palermo, della Guardia di Finanza- Comando Regionale Calabria-Catanzaro, del Comando Provinciale Guardia di Finanza-Vibo Valentia e del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 16.02.2022 e depositato in data 18.02.2022, il -OMISSIS-, in servizio presso la Guardia di Finanza di -OMISSIS- (RC), ha impugnato il provvedimento disciplinare, meglio indicato in epigrafe, con il quale gli veniva comunicata la sospensione dal servizio, per mesi sei, con la seguente motivazione “ -OMISSIS- della Guardia di Finanza, all’epoca dei fatti in forza presso la Compagnia di -OMISSIS-, in concorso con un Ufficiale del Corpo e altri civili, così come emerge dalle intercettazioni captate tra il 28 febbraio e il 3 luglio 2008, partecipava all’organizzazione della simulazione delle tracce di un incidente stradale (asseritamente avvenuto in data 13.03.2008) in realtà mai avvenuto, ma in relazione al quale veniva prodotta una denuncia di sinistro allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto dalla compagnia assicurativa “FONDIARIA SAI”, consistito nella somma di € 6.400/00, derivante dalla liquidazione dell’incidente e delle conseguenti lesioni, in realtà mai verificatosi ”.

2. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha rappresentato in fatto che:

- i fatti contestati nel procedimento disciplinare sono gli stessi da cui aveva tratto origine il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria - D.D.A., in cui egli, unitamente ad altri colleghi, era stato imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 640 c.p. (concorso in truffa);

- con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS-, riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 642 c.p. (concorso in fraudolento danneggiamento dei beni assicurati) lo aveva condannato alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;

- con sentenza n. -OMISSIS-, emessa il 23.03.2021 e divenuta irrevocabile l’08.05.2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria lo aveva assolto perché “il fatto non sussiste”, in conseguenza della dichiarata inutilizzabilità in sede penale delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari;

- ciò nondimeno, all’esito del processo penale, l’Amministrazione lo aveva comunque sottoposto a procedimento disciplinare, contestandogli formalmente l’addebito astrattamente punibile con la perdita del grado per rimozione e deferendolo al giudizio della Commissione di Disciplina;

- all’esito dell’istruttoria, il Comando Interregionale, discostandosi sia dalle valutazioni del Comandante Regionale Calabria, sia dal giudizio della Commissione di Disciplina, aveva adottato il provvedimento impugnato, irrogando la sospensione dal servizio per la durata di mesi sei, in luogo della perdita del grado per rimozione.

3. Il ricorrente, in punto di diritto, denuncia l’illegittimità del provvedimento gravato, formulando cinque distinte doglianze:

3.1. Con la prima di esse, si censura la violazione e la falsa applicazione dei commi primo e terzo dell’art. 1392 comma 1 e comma 3 D.lgs. n. 66/2010, lamentando l’inosservanza sia del termine per l’avvio del procedimento disciplinare di stato (avvenuto in data 10.08.2021 mediante la notifica dell’atto di contestazione degli addebiti) sia di quello per la sua conclusione coincidente con l’adozione della sanzione della sospensione dal servizio.

3.2. Con la seconda doglianza, si lamenta l’eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, per l’asserita inosservanza degli artt. 1387 e 1392, D.lgs. n. 66/2010 nonché dell’art. 9, L. n. 241/1990, non avendo la Commissione di disciplina disposto il rinvio dell’audizione nonostante il legittimo impedimento a comparire comprovato con nota prot. 6796 del 10 gennaio 2022.

3.3. Con la terza doglianza, il ricorrente critica la legittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria e dell’ingiustizia grave e manifesta, derivanti dalla violazione dell’art. 653, comma 1, c.p.p. in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 251 del 23.03.2021 che, in riforma della sentenza condanna di primo grado, lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 642 c.p. con formula piena (“ il fatto non sussiste ”) avrebbe dovuto spiegare efficacia vincolante anche nell’ambito del giudizio per responsabilità disciplinare davanti all’Amministrazione di appartenenza.

3.4. Con la quarta doglianza, il ricorrente lamenta il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’ingiustizia grave e manifesta, la violazione degli artt. 270 c.p. e 15 Cost, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché il giudizio di responsabilità assunto dalla Commissione di Disciplina e successivamente fatto proprio dai vertici gerarchici si sarebbe incentrato su trascrizioni letterali di intercettazioni telefoniche e ambientali che, già dichiarate inutilizzabili nel processo penale, non sarebbero suscettibili di essere utilizzate neppure in sede disciplinare.

3.5. Si deduce, infine, quale ultimo vizio di legittimità del gravato provvedimento disciplinare, l’eccesso di potere emergente dalla sequenza contraddittoria dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione.

Secondo la versione dei fatti riportata dal ricorrente, infatti, con nota n. 280433 del 2010 il Comando della Guardia di Finanza Provinciale di Reggio Calabria avrebbe avviato un procedimento per la sospensione cautelare dal servizio, definito con determina del Comando interregionale del 19.11.2010 con cui si sarebbe deciso di non adottare alcun provvedimento in tal senso, salvo poi “riaprire” con comunicazione n. 271347 del 10 agosto 2021 il procedimento disciplinare e concluderlo con la richiamata sanzione afflittiva,

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