TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202200529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202200529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200529
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2022

N. 00529/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D e B S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;



contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Ufficio Commissione di Valutazione ed Avanzamento, Comando Regione Carabinieri Marche, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il ricorrente non idoneo all'avanzamento ad anzianità;

di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data -OMISSIS-, integrato da un atto di motivi aggiunti depositato in data 7 settembre 2010, il ricorrente - all’epoca dei fatti -OMISSIS- in servizio presso la Stazione C.C. di -OMISSIS-- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificatogli il -OMISSIS-, con il quale il Comando Generale dell’Arma - Ufficio Commissione di Valutazione ed Avanzamento lo ha giudicato non idoneo all’avanzamento ad anzianità, nonché ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale. Il -OMISSIS-chiede altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata promozione al grado superiore, che egli quantifica in € 10.000 ovvero nella diversa somma che il Tribunale riterrà congrua.

2. In fatto è stato nel ricorso e nell’atto di motivi aggiunti viene esposto che:

- il -OMISSIS-, in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal -OMISSIS-, ha conseguito la nomina a -OMISSIS-è stato promosso al grado superiore di -OMISSIS-;

- nel -OMISSIS-egli ha svolto le funzioni di comandante interinale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e, in tale ambito, è giunto anche alla cattura di un ricercato dal Tribunale -OMISSIS-per espiazione di pena detentiva;

- il -OMISSIS-è stato altresì l’unico militare in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-ad aver ricevuto le credenziali per l’accesso al Sistema Informativo dell’Arma dei Carabinieri “PERS 2000”, attraverso il quale viene visualizzato il curriculum di ogni militare e sono registrate le modifiche relative a mutamenti dei dati anagrafici;

- egli è inoltre in possesso di abilitazione allo S.D.I. (Sistema di Indagine) il quale consente l’accesso alla banca dati del Ministero dell’Interno ed alle altre banche dati esterne e dunque la cancellazione e variazione dei dati inseriti, le interrogazioni su persone giuridiche e fisiche con ricerche estese all’ambito Schengen, nonché la verifica di tutti i provvedimenti e procedimenti oggetto di indagini;

- il ricorrente all’epoca dei fatti era altresì componente della -OMISSIS-, con la qualifica di contabile, per cui ricopriva una posizione di responsabilità contabile, gestionale ed amministrativa con deposito della firma sullo specimen del conto corrente postale intestato al Comando Provinciale Carabinieri di Ancona. In forza di ciò egli è pertanto autorizzato ad emettere assegni per pagamenti a fornitori;

- il ricorrente ha frequentato il corso formativo per lo svolgimento dei servizi di ordine pubblico, per cui, a seguito del conseguimento dell’anzidetta abilitazione, egli può assumere i compiti di comandante di una squadra di dieci militari con cui affrontare delicate operazioni di polizia;

- il -OMISSIS-ha un impeccabile stato di servizio avendo riportato sempre valutazioni di “eccellente” e di “superiore alla media”, come si evince dalle note caratteristiche. Le capacità professionali gli hanno consentito di avanzare rapidamente nella carriera, tanto che dopo solo quattro anni di servizio il -OMISSIS-gli ha conferito un encomio per aver scongiurato le gravi conseguenze di un incendio occorso in un edificio;

- nell’ambito del corso per il conferimento della nomina a -OMISSIS-;

- il ricorrente è stato coinvolto in un unico episodio oggetto di contestazione ai fini che rilevano nel presente giudizio. Nel -OMISSIS- egli ha difatti subito procedimento penale per asserita -OMISSIS-, in conseguenza del quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare, assolutamente minima, di due giorni di consegna semplice. Si tratta di un episodio nel quale, in realtà, il ruolo del ricorrente è stato del tutto marginale, come si evince dall’istruttoria svolta nel processo penale e come emerge nelle sentenze che hanno definito il giudizio nei vari gradi;

- anche in sede disciplinare il Comando Legione Carabinieri Marche ha riconosciuto, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, che “ …il ruolo avuto nella vicenda dallo stesso -OMISSIS-, esaminato in un contesto complessivo, può essere ritenuto marginale rispetto a quello dei colleghi e quindi non passibile di un provvedimento più affittivo di quello che potrebbe essere invece l’eventuale irrogazione di una sanzione di corpo ”;

- senonché è accaduto che, in sede di valutazione per l’avanzamento ad anzianità nella qualifica di -OMISSIS-, è stato giudicato dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non idoneo alla promozione, e ciò sull’ asserito presupposto per cui il militare avrebbe “ …evidenziato rilevanti carenze comportamentali tanto da incorrere in condanna penale ed in sanzione disciplinare. L’ interessato non offre garanzie di ben esercitare le funzioni connesse con il grado superiore ”;

- la commissione, dunque, ha in pratica valorizzato l’unico episodio negativo verificatosi nella carriera del ricorrente, senza però considerare che nel -OMISSIS-, nonostante la pendenza del relativo procedimento penale, il militare è stato ugualmente valutato, nelle note caratteristiche, come “superiore alla media”, valutazione che è stata confermata in tutti gli anni successivi sino al 2006, anno dal quale è stato giudicato “eccellente” sino a tutto il 2009; nel -OMISSIS-gli è stato altresì affidato il comando interinale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- così come sono state confermate in capo al medesimo tutte le abilitazioni e le funzioni svolte. Il tutto senza che gli fossero mosse contestazioni di sorta circa il rendimento in servizio;

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