TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202200664
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Pubblicato il 11/10/2022
N. 00664/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2021, proposto da
M V M, Il Gabbiano &C. Sas, Lido il Gabbiano S.r.l.s, rappresentati e difesi dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via G. De Rada 58\B;
contro
Comune di Roccella Jonica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Lombardo Mariolina &C. Sas, Alta Marea Catering di Ursino Domenico &C. Sas, Mariolina Lombardo, Lido Beach Club, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 541 del 18.01.2021, notificato in pari data, con cui il Comune di Roccella Jonica ha comunicato il diniego alla proroga delle Concessioni demaniali marittime n. 81/2005 del 15.03.2005 e n. 48/2006 del 18.04.2006 e successiva Licenza Suppletiva n. 17/2006 del 09.06.2016 in caso di mancata ottemperanza entro il termine 10 giorni alla Nota prot. 10500 del 30.10.2020 ed ha altresì ritenuto non confacente la perizia trasmessa dalla ricorrente in data 29.12.2020 prot. n. 13465 a firma dell'Ing. Maurizio Costarella;
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi: a) della Nota del Comune di Roccella Jonica prot. 10500 del 30.10.2020, con cui il Comune ha invitato la ricorrente a regolarizzare la superficie e la posizione dello stabilimento balneare “Il Gabbiano” in base ai punti fissi posti dall'ente sul marciapiede del lungomare con trasmissione della variazione entro 30 giorni dal ricevimento della Nota, pena il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima;b) della Nota esplicativa alla comunicazione del 30.10.2020 del Comune di Roccella Jonica prot. 11120 del 11.11.2020;c) ove occorra, del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Roccella Jonica, approvato con determinazione n. 51 del 06.03.2019, nella parte di interesse;d) il documento denominato “Istruttoria per diniego proroga concessione demaniale intestata alla signora Manno Maria Vittoria” del 05.01.2021 a firma del Responsabile dell'Area Ing. L S, privo di numero protocollo, conosciuto a seguito di accesso agli atti del 19.02.2021, conosciuta a seguito di accesso agli atti del 18.01.2021;e) la Delibera di G.C. n. 35 del 25.05.2020, qualora fosse occorrente e nella parte di interesse, conosciuta a seguito di accesso agli atti del 18.01.2021.
nonché per l'accertamento
del diritto al riconoscimento della proroga ex lege delle Concessioni Demaniali Marittime n. 81/2005 del 15.03.2005 e n. 48/2006 del 18.04.2006 e successiva Licenza Suppletiva n. 17/2016 del 9.06.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roccella Jonica;
Vista l’ordinanza cautelare n. 73 del 14 aprile 2021;
Visti i decreti cautelari nn. 163 del 5 luglio 2021 e 170 del 7 luglio 2021;
Vista l’ordinanza cautelare n. 203 del 30 luglio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Sig. Manno Maria Vittoria e la società “Il Gabbiano &C. S.a.s.” gestiscono, nel Comune di Roccella Jonica, uno stabilimento balneare, denominato ‘Lido Il Gabbiano’, realizzato su una porzione di area del demanio marittimo, a seguito di concessione comunale di costruzione rilasciata il 10 maggio 1995 e rinnovata con atti successivi. In forza di regolare titolo edilizio nel 2005 nello stabilimento veniva realizzata una terrazza ‘belvedere’ destinata a servizio di ristorazione, sostenuta, in conformità alle prescrizioni del piano spiaggia all’epoca vigente, con montanti poggiati su fondazioni ancorati in profondità con strutture in profilati metallici assemblati mediante bulloneria. Al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione dell’anzidetta struttura (n. 14/2005) sono collegate le concessioni demaniali marittime n. 81/2005 per lo stabilimento balneare (stagionale) e n. 48/2006 per la terrazza (annuale). La posizione del lido non subiva a seguire alcuno spostamento, mantenendo sin dal momento della sua realizzazione lo stesso posizionamento a distanza superiore a 50 mt dallo stabilimento esistente sul fianco sinistro.
1.1. Il Comune, con delibera n. 27 del 20 novembre 2018, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 approvava il Piano Comunale di Spiaggia, rigettando tutte le osservazioni presentate dai titolari degli stabilimenti balneari e lo trasmetteva alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’approvazione definitiva, intervenuta con determinazione n. 51 del 6 marzo 2019.
1.2. Frattanto entrava in vigore la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019), il cui art. 1, co. 682-683, stabiliva la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sino al 31.12.2033.
La Regione Calabria, dopo indicazioni non sempre uniformi in merito alle modalità per ottenere la proroga delle concessioni a seguito dell’approvazione della citata legge statale (v. Circolare prot. 86233 del 28.02.2019), con circolare n. 370854 del 25 ottobre 2019 precisava che già con l’art. 11 della legge comunitaria n. 217 del 2011 era stato abolito il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, chiarendo, dunque, che il titolo per la proroga avrebbe potuto essere rilasciato solo a seguito di apposita istanza, da presentarsi entro il 31.12.2019, e della verifica della sussistenza, in capo al concessionario, dei requisiti richiesti e previo accertamento del pagamento degli oneri finanziari previsti e dell’assenza di innovazioni o occupazioni abusive sul demanio.
La Società Il Gabbiano &C. S.a.s., in data 15 novembre 2019 presentava, quindi, istanza di riconoscimento e validità della propria concessione sino al 31 dicembre 2033 (acquisita con prot. n. 13243).
1.3. A distanza di circa un anno, tuttavia, il Responsabile del Comune, con nota prot. n. 10500 del 30 ottobre 2020, invitava tutti i concessionari, fra i quali la società ricorrente, ad una serie di adempimenti, volti prioritariamente a “ regolarizzare la superficie … e la posizione delle proprie attività in base alla cartografia del Piano di spiaggia ed ai punti fissi posti da quest’Ufficio sul marciapiede del Lungomare ”, fissando per l’adeguamento il termine del 30 aprile 2021, “ pena la decadenza della concessione demaniale marittima ”. Con l’atto in questione, in sostanza, il Comune imponeva ai titolari di concessioni demaniali marittime sul lungomare di modificare il posizionamento dei propri lidi in conformità alle tavole allegate al nuovo piano spiaggia, provvedendo rispetto alla concessione demaniale a carattere stagionale (il lido) a predisporre la variazione di superficie e cartografica sulla piattaforma del Mare SID, con trasmissione del file da inserire nel sistema informatico entro 30 giorni (pena il mancato rinnovo), ed a collocare le sdraio e gli ombrelloni (per la stagione estiva 2021) entro i limiti fissati e secondo la variazione trasmessa. Analoga richiesta era formulata per la concessione a carattere stagionale, imponendosi, in egual misura, di predisporre la variazione di superficie e cartografica sulla Piattaforma del Mare SID con successiva trasmissione del file da inserire nel sistema informatico (entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione) e di adeguare la struttura (per la stagione estiva 2021) entro i limiti fissati dal Comune e secondo l’anzidetta variazione comunicata.
Ulteriori precisazioni, in merito ai nuovi limiti di superficie, venivano fornite con successiva nota dell’11 novembre 2020 (n. 11120), con la quale l’Amministrazione comunale confermava che “ gli stabilimenti dovranno essere posizionati rispetto ai punti noti fissati da questo settore e materializzati sul marciapiede del lungomare mediante tassello metallico ”.
1.4. La Società ricorrente, con nota del 29.12.2020 (assunta al protocollo dell’Ente n. 13465), comunicava all’Amministrazione di ritenere illegittima l’anzidetta determinazione, in particolar modo con riguardo allo spostamento della struttura fissa adibita a ristorante, richiamando in specie la circostanza secondo la quale le concessioni demaniali e gli stabilimenti balneari esistenti avrebbero dovuto essere considerati quali “elementi costitutivi” nella predisposizione del nuovo piano spiaggia, dovendo perciò essere preservata la loro originaria collocazione.
1.5. Con nota prot. n. 541 del 18 gennaio 2021 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, notificata in pari data, il Comune procedente, dato atto dell’inottemperanza della società istante “ a quanto richiesto … con nota del 30.10.2020, prot. n. 10500 e nota esplicativa del 11.11.2020 prot. n. 11120 ”, respingeva le osservazioni formulate, deducendone la contrarietà con le disposizioni del Piano comunale di spiaggia e preannunciando, di conseguenza, l’adozione del diniego sulla richiesta di proroga delle concessioni nella titolarità della stessa (n. 81/2005 e 48/2006 e successiva licenza suppletiva n. 17/2006). Assegnava, quindi, un ulteriore termine di 10 giorni per “ uniformarsi a quanto disposto ”, precisando che la “ presente comunicazione vale quale diniego alla proroga della C.D.M. … se la S.V.I. non ottempera nei termini sopra concessi ”.
2. Avverso detto ultimo atto, nonché avverso gli atti “presupposti, connessi e consequenziali”, individuati nelle sopra citate note del Comune di Roccella Jonica prot. nn. 10500 del 30.10.2020 e 11120 del 11.11.2020, nel Piano Comunale di Spiaggia approvato con determinazione n. 51 del 6.3.2019, nella “istruttoria per diniego proroga concessione demaniale marittima” del 5.1.2021 e nella Delibera di G.C. n. 35 del 25.5.2020 (questi ultimi due conosciuti a seguito di accesso esercitato in data 18.1.2021), la sig.ra Manno e la società “Il Gabbiano” sono insorti con il ricorso in esame, denunciandone l’illegittimità a mezzo di plurime doglianze articolate in relazione ai vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, declinati questi ultimi con riferimento a molteplici profili.