TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2013-04-30, n. 201302262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2013-04-30, n. 201302262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201302262
Data del deposito : 30 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12745/2004 REG.RIC.

N. 02262/2013 REG.PROV.COLL.

N. 12745/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12745 del 2004, proposto da:
Cenatiempo Annunziata, rappresentata e difesa dall'avv. F D C, con lui domiciliata ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza n. 265 del 24/06/2004 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, CENATIEMPO ANNUNZIATA impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe e, in virtù di numerose censure in fatto e in diritto, ne chiedeva l’annullamento e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia.

All’udienza camerale del 07.03.2007, parte ricorrente rinunciava alla domanda di sospensiva.

Nessuno si costituiva per il Comune impugnato.

All’esito dell’udienza di trattazione del 17.04.2013, il Collegio tratteneva la causa in decisione

DIRITTO

Il ricorso è mosso avverso l’ordinanza di demolizione n. 265 del 24.06.2004 relativa ad alcune opere edili effettuate in agro di Ischia alla via Arenella (manufatto di mq. 60 in ampliamento a preesistente abitazione). Il ricorrente ha documentato la presentazione di domanda di condono ex L. 326/2003 in data 09.12.2004 (prot. 30807) relativa alle opere medesime.

Tale circostanza, integra senza dubbio, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, una causa di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.

E ciò in quanto in presenza dell'esercizio della facoltà straordinaria prevista dalla legge i provvedimenti repressivi, e con essi i conseguenti verbali di accertamento dell’inottemperanza, “perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l'Amministrazione tenuta, in quest'ultimo caso, in base a quanto previsto dall'art. 40 comma 1, l. n. 47 del 1985, al completo riesame della fattispecie”, con conseguente “traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva” (cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 7 maggio 2009, n. 2833;
Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze n. 342 del 24 gennaio 2012, n. 3933 del 20 luglio 2011, n. 1645 del 23 marzo 2011;
n. 15979 del 23 giugno 2010;
25 febbraio 2010, n. 1158 e 9 novembre 2009, n. 7051;
sezione settima, 9 febbraio 2009, n. 645;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 9 febbraio 2010, n. 1780;
Tar Emilia Romagna Bologna, sezione seconda, 12 gennaio 2010, n. 20).

Tale situazione, come sopra anticipato, si è venuta a verificare nel caso all’esame ove, a fronte del provvedimento del 24.06.2004, è stata proposta successivamente istanza di condono ex legge 326 del 2003, allo stato non ancora esitata e comprensiva delle opere di cui alla proposta impugnativa: come risulta dall’identità delle opere (ampliamento di un fabbricato adibito a prima abitazione) oltre che dalla compatibilità della quadratura indicata e, comunque, come non contestato, in assenza di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, e quindi di replica.

In presenza della descritta situazione non resta, pertanto, che far luogo alla preannunciata dichiarazione di improcedibilità del ricorso, fermo il potere del Comune di definire l’istanza di condono e, ove all’esito dovuti, di (ri)adottare i conseguenti atti (ancora) reiettivi e sanzionatori.

Alla luce della definizione in rito della controversia per la descritta ragione, le complessive spese di giudizio vanno compensate fra le parti.

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