TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-01-10, n. 201300027
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N. 00027/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2012, proposto da:
R G, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, Capo della Polizia, Questura di Macerata;
per l'annullamento
del provvedimento disciplinare nr. 333 — D./35939, del 07 novembre 2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, co. 1°, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 e udito il difensore del ricorrente, che è stato reso edotto del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in epigrafe è stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma e presso il domicilio reale della Questura di Macerata e non presso il domicilio legale dell’amministrazione, nella sede Distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, cui spetta la rappresentanza legale dell’amministrazione statale ai sensi dall’art. 11 del R.D. n° 1611/1933, come modificato dall’art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260;
Ai sensi dell’art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260, applicabile nei giudizi promossi dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali in virtù dell’art. 10, comma 3, L. 3 aprile 1979 n. 103, è nulla la notificazione del ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di un’amministrazione statale, che sia stata effettuata presso la sede dell’organo anziché presso l’Ufficio dell’Avvocatura Distrettuale competente.
L’art. 11 del testo unico sulle leggi in tema di rappresentanza e patrocinio delle amministrazioni dello Stato, summenzionato, stabilisce, infatti, che le notifiche degli atti introduttivi del giudizio devono essere effettuate nella sede dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa;nel caso di specie, pertanto, il ricorso andava notificato presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale di Ancona.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per irritualità della notifica.
Nulla dev’essere disposto per le spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.