TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2010-10-19, n. 201032892

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2010-10-19, n. 201032892
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032892
Data del deposito : 19 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 16426/2000 REG.RIC.

N. 32892/2010 REG.SEN.

N. 16426/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 16426 del 2000, proposto da:
P A, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, via Bassano del Grappa, 4;

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale Roma B, rappresentata e difesa dall'avv. G M G, con domicilio eletto presso G M G in Roma, via G.G. Belli, 27;

per il riconoscimento

del diritto a percepire le differenze retributive in corrispondenza allo svolgimento di mansioni superiori di primario nonché per la condanna della Azienda USL Roma B a corrispondergli le somme dovute.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unita' Sanitaria Locale Roma B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2010 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza 15.12.1999 il Dr. P A, dipendente della Azienda Sanitaria Roma B, dirigente medico (all’epoca) di secondo livello nell’U.O. Nefrologia Ospedale S. Pertini, ha chiesto all’Azienda Sanitaria la corresponsione delle differenze retributive spettanti gli per svolgimento delle funzioni di primario a tempo pieno nel periodo 1 luglio 1996 – 15 marzo 1999, rappresentando che con delibere nn. 965 e 966 entrambe in data 1.7.1996 il direttore generale aveva autorizzato, nell’ambito dell’Ospedale S. Pertini, l’istituzione del servizio dialisi autonomo nonché l’avvio della litotrissia presso il medesimo servizio, attribuendone (per entrambe le attività), in via provvisoria, la responsabilità al Dr. P all’epoca dirigente di primo livello.

Sollecitato il riscontro a tale istanza con successiva nota 1.3.2000, cui l’Azienda sanitaria dava una risposta interlocutoria (limitandosi a riferire che la questione era all’esame), l’interessato ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio (notificato in data 11 Settembre 2000) per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico percepito (in corrispondenza alla qualifica di dirigente di primo livello) e quello di primario a tempo pieno, corrispondente alle funzioni superiori svolte senza interruzione dal 1.7.1995 al 15.3.1999 su posto organico vacante a seguito di atto formale del direttore generale;
sulla somma dovuta sono richiesti anche interessi e rivalutazione monetaria;
l’interessato, quindi ha chiesto la condanna dell’Az. USL Roma B al pagamento delle somme che risultano dovute.

A sostegno della propria pretesa il ricorrente deduce la violazione dell’art. 36 Cost.ne sulla adeguatezza della retribuzione al lavoro svolto, così come riaffermato dalla consolidata giurisprudenza .

1.1 Si è costituita in giudizio l’Az. USL- Roma B nell’ottobre 2000 chiedendo il rigetto del ricorso e di poi, con memoria gennaio 2010, ha insistito nelle conclusioni, precisando che le mansioni superiori svolte dal ricorrente in realtà sarebbero rientrate nei compiti sostitutivi del primario spettanti all’aiuto medico, mentre lo stesso posto vuoto di organico mancherebbe, atteso che solo con la delibera G.R. 6562/1997 sarebbe stato istituito il posto in organico per il servizio urologia, litotrissia e dialisi, inserendolo nel dipartimento di chirurgia diretto dal relativo primario.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2010, uditi i difensori delle parti presenti, la causa è passata in decisione.

2. Quando sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la pretesa del ricorrente a percepire le differenze stipendiali per aver svolto le mansioni superiori di primario del Servizio autonomo di Dialisi nell’ambito della Divisione Nefrologia all’Ospedale S. Pertini, Roma, per il periodo 1 luglio 1996 / 15 marzo 1999.

La domanda appare fondata.

Infatti, come emerge dagli atti, con delibera 1.7.1995 n. 965 il direttore generale della Az. USL Roma B (modificando la precedente delibera n. 608/1994) istituiva, ed avviava come “servizio autonomo”, il servizio Emodialisi, assegnandone la responsabilità al Dr. P (ricorrente) dirigente di primo livello, in considerazione della specifica esperienza nel campo risultante dal curriculum;
inoltre presso il Servizio di Emodialisi con altra delibera in pari data veniva avviata anche l’attività di litotrissia presso il Servizio Dialisi, individuando 4 posti letto nella 1° Div. Chirurgia Generale, per i quali veniva nominato responsabile sempre il ricorrente.

Pertanto, nel caso di specie, a differenza di quanto replica l’Az. USL-Roma B, non siamo in presenza di un servizio dialisi istituito nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia (che, quindi, può essere diretto da un aiuto, e non da un primario), bensì di un Servizio autonomo, che ha autonomia gestionale e, quindi, comporta lo svolgimento di funzioni apicali, e cioè, nel caso specifico, dirigenziali di 2° livello,non configurabili come funzioni vicarie dovute ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 128/1969.

Quindi, in conformità alla giurisprudenza consolidatasi dopo l’A.P. 16.5.1991 n. 2, ai sensi dell’art. 29, comma 2 D.P.R. n. 761/1979 spetta al sanitario il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte su posto vacante e disponibile, ove tali mansioni si protraggano oltre i 60 giorni nell’anno solare.

2.1 Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alle differenze retributive tra il trattamento percepito e quello tabellare iniziale spettante per la qualifica di Primario, di cui ha esercitato le mansioni, per il periodo 1 luglio 1996 – 15 marzo1999, detratti 60 giorni per ogni anno solare.

Sulla somma così calcolata spettano gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, precisando che (ai sensi della Legge n. 724/1994 art.22, comma 36) l’importo dovuto a titolo di interessi è detratto dalle somme eventualmente spettanti a ristoro sul maggior danno subito dal titolare del credito per la svalutazione monetaria e che, infine, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno calcolati separatamente sul valore nominale del credito (Vedi A.P. n. 3/1998).

In conseguenza l’Azienda USL Roma B va condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, che gli sono state riconosciute, nell’importo complessivo risultante dal computo effettuato con i criteri indicati.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre gli accessori di legge, sono poste a carico della USL – Roma B che ha dato origine alla controversia.

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