TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-02-06, n. 200900119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-02-06, n. 200900119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900119
Data del deposito : 6 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00743/2007 REG.RIC.

N. 00119/2009 REG.SEN.

N. 00743/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 743 del 2007, proposto da:
F Rover, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel F, con domicilio eletto presso Katia Graziani in Bologna, via Goito 11;

contro

Anas S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. E B, con domicilio eletto presso M Grassani in Bologna, via de' Marchi, 4/2;

Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sgombero in via amministrativa ex art. 823, 2° c., emessa da

ANAS

SpA con la quale è stato intimato il rilascio della Casa Cantoniera sita in Forlimpopoli sulla s.s. 9 Via Matteotti n.52 km. 39+054 piano terra entro 30 giorni dalla notifica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, ex dipendente ANAS con alloggio di servizio presso una casa cantoniera, impugna l’ordinanza di sgombero in via amministrativa indicata all’epigrafe, con la quale, premesso che il concessionario era stato invitato a rilasciare l’alloggio con raccomandate del 7.4.2004 e dell’1.6.2005 per sopravvenuta carenza di titolo (collocamento a riposo) e che ANAS aveva urgenza di rientrare nella disponibilità dell’immobile, gli si ordinava di liberarlo entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, e lo si avvertiva che in caso di mancato spontaneo rilascio si sarebbe proceduto allo sgombero coattivo ai sensi dell’art.823, 2° comma, c.c.-

Deduce:

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