TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-02-26, n. 200900404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-02-26, n. 200900404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200900404
Data del deposito : 26 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02683/2007 REG.RIC.

N. 00404/2009 REG.SEN.

N. 02683/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2683 del 2007, proposto da:
Micciche' Maria, rappresentata e difesa dall'avv. G S, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Russo in Palermo, via Alfieri N. 36;

contro

Comune di Porto Empedocle, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ORDINANZA n° 61/2007 DI RIPRISTINO MURO.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/02/2009 il dott. Francesca Aprile e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato l’11 dicembre 2007 e ritualmente depositato, la sig.ra Miccichè Maria ha impugnato l’ordinanza n° 61/2007, con cui le è stato ingiunto il ripristino del muro ivi indicato.

La ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione dell’art. 3 della L.n° 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei fatti, nonchè per violazione dell’art. 38 L. n° 142/1990 e dell’art. 9 L. n° 241/1990.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009, su conforme richiesta del difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

In punto di fatto, sono infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, che appaiono smentite dalla lettera dell’ordinanza, correttamente motivata con riferimento alle “condizioni di pericolo continuo a persone passanti per la strada con ulteriore crollo”, nonchè ad un verbale di sopralluogo in data 04 settembre 2007 da cui “si riscontrava che il muro in oggetto è di proprietà della sig.ra Miccichè Maria”.

E’ infondato, altresì, il motivo proposto per asserito travisamento dei fatti o erroneità del presupposto, che l’impugnativa sostiene sulla base della negazione del diritto di proprietà spettante alla ricorrente sul muro di che trattasi.

Tali censure pongono una questione pregiudiziale, attinente alla titolarità del diritto di proprietà sul muro, che può essere conosciuta incidentalmente in questa sede, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n° 80/1998, come sostituito dell’art. 7 della legge n° 205/2000.

Dalla documentazione catastale e fotografica in atti, nonchè dagli esposti e missive prodotte in allegato al ricorso, si evince che il muro oggetto dell’ordinanza delimita il terreno di proprietà della ricorrente “sul lato che confina con via degli abeti” (così, testualmente, l’esposto denuncia al Procuratore della Repubblica di Agrigento, a firma della ricorrente, in atti, nonchè, in termini identici, la diffida al Sindaco del Comune di Porto Empedocle in data 06 settembre 2007).

Al caso va applicato, pertanto, il combinato disposto degli artt. 880 e 882 del codice civile, che stabiliscono la presunzione di comunione del muro divisorio e pongono le norme per la ripartizione delle spese di riparazione.

L’applicazione delle disposizioni normative summenzionate agli elementi di prova in atti conduce all’affermazione del diritto di proprietà della ricorrente (pur con la presunzione semplice di comunione con i proprietari comunisti di via degli abeti) sul muro oggetto dell’ordinanza.

Ne deriva, tornando al merito della decisione, l’insussistenza del lamentato travisamento dei fatti, salva restando la possibilità per la ricorrente di agire in regresso verso gli altri comunisti per la divisione delle spese da essa sostenute per la riparazione del muro.

Infine, è infondato anche l’ultimo motivo di ricorso, atteso che l’ordinanza impugnata rientra nel novero delle ordinanze in materia edilizia ai sensi del d.lgs. n° 267/2000 e non delle ordinanze contingibili e urgenti, con conseguente irrilevanza, ai fini del vaglio di legittimità, dell’esistenza dei presupposti propri di tale ultima categoria di provvedimenti.

Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere respinto, perchè infondato.

Nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

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