TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201200143
Data del deposito : 6 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00083/2012 REG.RIC.

N. 00143/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00083/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2012, proposto da:
La Btiglia di Cammarota Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. V D L, con domicilio eletto presso Donato Coviello Avv. in Potenza, via XX Settembre, 19;

contro

Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, in persona del Ministro in carica,
Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza, in persona del suo Dirigente,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 01-53/54/67 del 30/11/2011, emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza, di sospensione dell'attività imprenditoriale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Lavoro e Previdenza Sociale e di Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi i difensori Avv. V D L per la parte ricorrente;
Avvocato dello Stato Amedeo Speranza per le Amministrazioni resistenti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 30 gennaio 2012 e depositato il 29 febbraio 2012, Antonio Cammarota titolare e legale rappresentante della ditta La Btiglia corrente in Rionero in Vulture alla via Brindisi n. 18, ha impugnato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ex art. 14, comma 1, DLvo n. 81/2008, emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza in data 30.11.2011 prot. n. 01 – 53/54/67, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Il ricorrente riferisce che il provvedimento di sospensione è stato adottato a seguito di ispezione del servizio ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza del 30.11.2011, per avere il titolare della ditta La Btiglia impiegato personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari al 100% del totale dei lavoratori regolarmente occupati dalla ditta stessa.

Il ricorso risulta affidato ai seguenti motivi

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del DLvo n. 81/2008;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione del precetto di equità;

3) eccesso di potere e travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che con memoria ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2012 la causa è stata introitata per essere decisa.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oggetto di impugnativa, risulta adottato sulla base degli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo sottoscritto dalle ispettrici del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza in data 30.11.2011.

Dal verbale suddetto, che è atto pubblico, facente fede fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza,

emerge con assoluta chiarezza che all’atto della ispezione venivano trovati, all’interno dei locali in cui si svolge l’attività imprenditoriale del ricorrente i signori C N e G G.

Che gli stessi fossero poi intenti a prestare la loro opera lavorativa appare altresì fuori di dubbio sia per le dichiarazioni che gli stessi hanno reso alle domande loro formulate dalle ispettrici, sia per l’atteggiamento in cui i predetti sono stati ritrovati e cioè l’uno intento ad in equivoche operazioni di carico e scarico di merci e l’altro nel mentre aveva tra le mani documentazione sempre riferita all’attività svolta nel locali dell’azienda.

O, atteso che entrambi i lavoratori non sono risultati dalla documentazione obbligatoria e costituendo gli stessi il cento per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo del lavoro all’atto dell’accesso ispettivo, ricorre la fattispecie puntualmente prevista dall’art. 14, 1° comma, del decreto legislativo 81/2008 della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Peraltro le circostanze poste a base del provvedimento impugnato non risultano efficacemente contestate, sicchè non può muoversi censura alcuna all’operato dell’Amministrazione.

La natura della controversia e delle questioni sollevate costituiscono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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