TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-19, n. 202308558
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 08558/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06288/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6288 del 2017, proposto da
Engie Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via dei due Macelli, n. 66;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- della delibera n. 26530 del 30 marzo 2017 adottata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, notificata a Engie a mezzo pec in data 28 aprile 2017;
- del provvedimento di rigetto degli impegni presentati da Engie in data 25 ottobre 2016, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 16 novembre 2016 e comunicato a Engie in data 23 novembre 2016;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 aprile 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) con cui si accertava la violazione dell’art. 62 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.) attesa la previsione e l’addebito di una commissione per il pagamento delle bollette, relative ai consumi elettrici, tramite carta di credito, sul sito internet del professionista.
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato, cui la parte rinunciava alla camera di consiglio del 1° agosto 2017, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
4. Le parti si scambiavano ulteriori documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica del 28 aprile 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Terminata l’illustrazione dello svolgimento del processo, è possibile passare allo scrutinio del ricorso della società.
5.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 62 cod. cons. atteso che la disposizione, in linea con la direttiva europea sui diritti dei consumatori, non vieterebbe l’addebito di spese per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento: invero, la regolamentazione si limiterebbe ad imporre una