TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-06-04, n. 202100974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-06-04, n. 202100974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100974
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2021

N. 00974/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01011/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2018, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. S D N, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

per l'annullamento

- del provvedimento datato 22 maggio 2018 dello Sportello unico per l’immigrazione di Bari, prot. n. P-BA/L/Q/2018/100144, notificato, a mezzo raccomandata, in data 28 maggio 2018, di rigetto della domanda per il rilascio del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, in permesso di soggiorno subordinato;

- nonché per l’annullamento degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 il dott. Lorenzo Ieva;

Dato atto che l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Dato atto a verbale d’udienza della presenza dell’avv. S D N, a seguito del deposito di note d’udienza, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava il provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Bari di rigetto della domanda per il rilascio del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, in permesso di soggiorno subordinato.

In particolare, lamentava la violazione di legge (art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, d.P.C.M. 15 dicembre 2017) e l’eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A., ingiustizia manifesta, non avendo il preposto ufficio per l’immigrazione correttamente apprezzato i presupposti utili, ritenuti presenti, per l’ottenimento dell’anelato permesso di soggiorno.

A comprova, venivano prodotti documenti, tra cui i modelli DMAG, in forma invero non chiaramente intellegibile.

2.- Si costituiva indi formalmente l’amministrazione intimata, senza depositare documenti e senza articolare specifica difesa.

3.- Alla fissata camera di consiglio, l’istanza cautelare veniva accolta con sospensione dell’impugnato atto sfavorevole e con invito all’Amministrazione a voler riconsiderare la posizione del ricorrente.

4.- Indi, l’Amministrazione depositava sufficienti documenti illustrativi della valutazione esperita in sede istruttoria e articolava difesa;
nulla contestava o controdeduceva invece la parte ricorrente.

5.- Alla successiva udienza pubblica, il ricorso veniva introitato in decisione.

6.- Il ricorso è infondato.

Dalla disamina degli atti, emerge che l’istante, cittadino -OMISSIS-, già soggiornante in Italia per permesso di lavoro stagionale, dedito ad attività nel campo dell’agricoltura, alla data dell’istanza del 28 gennaio 2018, come dedotto in ricorso, non era in possesso dei requisiti previsti per la trasformazione del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato, come previsti ex lege e riassuntivamente indicati nella circolare congiunta del Ministero del lavoro e del Ministero dell’interno n. 35 del 17 gennaio 2018.

Segnatamente, risultavano effettuate 23 giornate lavorative, inferiori al minimo richiesto di 39, peraltro mancando pure la completa copertura previdenziale, pur richiesta. Il dato dell’effettuazione delle 23 giornate lavorative è riscontrabile, in base alla documentazione presentata (in modo confuso) dalla parte ricorrente (modello DMAG del 31 gennaio 2018), documentandosi la prestazione di ulteriori giornate lavorative solo tre mesi dopo (modello DMAG del 30 aprile 2018), ossia fuori termine.

Pertanto, il provvedimento sfavorevole adottato nei confronti dell’istante è legittimo. Non v’è alcuna violazione di legge o eccesso di potere per travisamento di fatti o carenza istruttoria.

7.- In conclusione, per sopraesposte motivazioni, il ricorso va respinto.

8.- Le spese possono essere compensate per la peculiarità delle questioni poste.

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