TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202200945
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 00945/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2022, proposto da
Sem S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli-ADM Emilia Romagna Marche Ufficio di Modena Antifrode, Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - ADM D.T. VI Emilia-Romagna e Marche, Ufficio delle Dogane di Modena, comunicato con PEC in data 31 gennaio 2022, di diniego al riconoscimento della qualifica di “Destinatario Registrato” in capo alla Società SEM Spa, con riferimento alla istanza inoltrata ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Accise - T.U.A, di cui al d.lgs. n. 504/1995 e succ.mod.;
- del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis legge n.241/1990 trasmesso dalla medesima Autorità in data 23/12/2021;
- per quanto occorrer possa del riscontro negativo, di cui alla “comunicazione” in data 23 febbraio 2022 della medesima ADM di Modena, alla istanza di riesame inoltrata in data 11 febbraio 2022, meramente confermativo del già assunto provvedimento di diniego;
e per l'accertamento del diritto
della Società SEM Spa ad ottenere il riconoscimento della qualificazione di “Destinatario Registrato”, come richiesto ai sensi dell'art.10, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 e succ.mod, al fine di poter esercitare la propria attività economica in partnership con SH NC e con RI e MA, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
con conseguente condanna
della Amministrazione resistente a rilasciare senza indugio il provvedimento autorizzativo richiesto, quale risarcimento in forma specifica, pena la richiesta dei danni tutti subiti e subendi a causa dell'illegittimo diniego opposto e/o per il ritardo nell'adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli-ADM Emilia Romagna Marche Ufficio di Modena Antifrode e dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone la SEM s.p.a. odierna ricorrente di essere proprietaria di un deposito libero autorizzato per la commercializzazione di prodotti petroliferi in Spilamberto (Modena) attualmente affittato e gestito dalla TT LI AL e ND RA S.p.a., che ne è la fruitrice.
In forza di tale attività di commercializzazione, SEM S.p.a. ha in essere un rapporto di collaborazione continuativa (partnership) con la Société des Pétroles SH Tour Pacific operante nell’ambito della distribuzione commerciale di carburante di alta qualità - benzine speciali - prodotte in Francia appositamente dallo sponsor/fornitore SH NC presso il Deposito di NE e destinate all’approvvigionamento del Gruppo Stellantis.
Le citate benzine speciali sono sottoposte al regime fiscale delle accise e dunque vincolate al regime di vigilanza fiscale sulla produzione, circolazione e immissione in consumo in ambito comunitario.
L’approvvigionamento di dette benzine speciali consiste nel trasferimento del carburante, in regime sospensivo di accisa, dal deposito di NE (Francia) al deposito fiscale gestito dalla Società Firmin S.r.l. di Lavis (Trento) la quale previo assolvimento dell’accisa afferente, provvede all’immissione in consumo di tale carburante speciale, affinché possa essere trasferito, scortato dal documento di accompagnamento previsto dalla vigente normativa (DAS), al deposito, per uso commerciale, della Società LI AL e ND RA S.p.a. di Spilamberto.
Non essendo la ricorrente titolare di deposito fiscale deve necessariamente avvalersi di un soggetto terzo per l’assolvimento di tutte le procedure necessarie per l’immissione in consumo delle benzine, ai fini dell’espletamento della propria attività commerciale.
Il 29 settembre 2021 SEM s.p.a. ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Modena il riconoscimento della qualifica di “destinatario registrato”, al fine di poter ricevere, esclusivamente ed unicamente, le “benzine speciali”, già immesse in consumo in un altro Stato membro, presso il deposito, libero, di prodotti energetici per uso