TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202200945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202200945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200945
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 00945/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2022, proposto da
Sem S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C L e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli-ADM Emilia Romagna Marche Ufficio di Modena Antifrode, Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - ADM D.T. VI Emilia-Romagna e Marche, Ufficio delle Dogane di Modena, comunicato con PEC in data 31 gennaio 2022, di diniego al riconoscimento della qualifica di “Destinatario Registrato” in capo alla Società SEM Spa, con riferimento alla istanza inoltrata ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Accise - T.U.A, di cui al d.lgs. n. 504/1995 e succ.mod.;

- del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis legge n.241/1990 trasmesso dalla medesima Autorità in data 23/12/2021;

- per quanto occorrer possa del riscontro negativo, di cui alla “comunicazione” in data 23 febbraio 2022 della medesima ADM di Modena, alla istanza di riesame inoltrata in data 11 febbraio 2022, meramente confermativo del già assunto provvedimento di diniego;

e per l'accertamento del diritto

della Società SEM Spa ad ottenere il riconoscimento della qualificazione di “Destinatario Registrato”, come richiesto ai sensi dell'art.10, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 e succ.mod, al fine di poter esercitare la propria attività economica in partnership con Shell France e con Ferrari e Maserati, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;

con conseguente condanna

della Amministrazione resistente a rilasciare senza indugio il provvedimento autorizzativo richiesto, quale risarcimento in forma specifica, pena la richiesta dei danni tutti subiti e subendi a causa dell'illegittimo diniego opposto e/o per il ritardo nell'adempimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli-ADM Emilia Romagna Marche Ufficio di Modena Antifrode e dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone la SEM s.p.a. odierna ricorrente di essere proprietaria di un deposito libero autorizzato per la commercializzazione di prodotti petroliferi in Spilamberto (Modena) attualmente affittato e gestito dalla Ditta Bertelli Walter e R Cburanti S.p.a., che ne è la fruitrice.

In forza di tale attività di commercializzazione, SEM S.p.a. ha in essere un rapporto di collaborazione continuativa (partnership) con la Société des Pétroles Shell Tour Pacific operante nell’ambito della distribuzione commerciale di carburante di alta qualità - benzine speciali - prodotte in Francia appositamente dallo sponsor/fornitore Shell France presso il Deposito di Annecy e destinate all’approvvigionamento del Gruppo Stellantis.

Le citate benzine speciali sono sottoposte al regime fiscale delle accise e dunque vincolate al regime di vigilanza fiscale sulla produzione, circolazione e immissione in consumo in ambito comunitario.

L’approvvigionamento di dette benzine speciali consiste nel trasferimento del carburante, in regime sospensivo di accisa, dal deposito di Annecy (Francia) al deposito fiscale gestito dalla Società Firmin S.r.l. di Lavis (Trento) la quale previo assolvimento dell’accisa afferente, provvede all’immissione in consumo di tale carburante speciale, affinché possa essere trasferito, scortato dal documento di accompagnamento previsto dalla vigente normativa (DAS), al deposito, per uso commerciale, della Società Bertelli Walter e R Cburanti S.p.a. di Spilamberto.

Non essendo la ricorrente titolare di deposito fiscale deve necessariamente avvalersi di un soggetto terzo per l’assolvimento di tutte le procedure necessarie per l’immissione in consumo delle benzine, ai fini dell’espletamento della propria attività commerciale.

Il 29 settembre 2021 SEM s.p.a. ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Modena il riconoscimento della qualifica di “destinatario registrato”, al fine di poter ricevere, esclusivamente ed unicamente, le “benzine speciali”, già immesse in consumo in un altro Stato membro, presso il deposito, libero, di prodotti energetici per uso commerciale, gestito dalla Società Bertelli Walter e R Cburanti S.p.a, ubicato come detto in Spilamberto.

Con detta istanza la ricorrente specificava la sussistenza di tutti i presupposti amministrativi fiscali e tributari previsti dalla normativa vigente per poter conseguire la richiesta qualificazione al fine di ottimizzare gli adempimenti per poter svolgere la propria attività.

Con provvedimento del 31 gennaio 2022 preceduto da preavviso di diniego ex art 10-bis L.241/90 l’Agenzia delle Dogane ha respinto l’istanza sostanzialmente per due ragioni ostative autonome così riassumibili: a) per l’asserita necessità al fine dell’ottenimento della qualifica di “destinatario registrato” della titolarità di un proprio deposito commerciale non essendo possibile avvalersi di un soggetto terzo come pretende la SEM, ritenendo complementari gli artt 10 e 8 del d.lgs 504/1995 ;
b) per l’esistenza a carico della società Bertelli Walter e R Cburanti di atti di contestazione fiscale nell’ultimo quinquennio, i cui soggetti rappresentanti, presidente e vicepresidente del C.d.A., sono i medesimi, con ruolo invertito, all’interno della società SEM S.p.a.

La ricorrente con ricorso notificato il 31 marzo 2022 ha impugnato il suesposto diniego, deducendo motivi così sintetizzabili:

I)Violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 10 e 8 del TUA, approvato con d.lgs n. 504/1995 e suc.mod., in relazione alla disposizione in base alla quale è stata avanzata la richiesta di riconoscimento di “destinatario registrato”. Erronea applicazione della Circolare 8/D dell’1/06/2017. Falso ed erroneo supposto di fatto e diritto in ordine alla mancanza in capo a SEM Spa di “alcun rilevato contesto autorizzativo pertinente all’esercizio di deposito commerciale disciplinato dall’art. 25 del TUA”: SEM Spa non ha un proprio deposito, rispetto al quale divenire depositario registrato ai sensi dell’art.8 del TUA, ma si trova pienamente nelle condizioni previste dall’art.10 del TUA, il quale diversamente dall’art.8, non richiede che l’attività di commercializzazione venga effettuata passando per un deposito necessariamente in proprietà. Il destinatario registrato è una qualifica “a tempo ridotto”, nel senso che può introdurre solo ed esclusivamente prodotti (propri o di terzi) ad accisa in regime sospensivo in un deposito commerciale dove i prodotti sono tutti ad accisa assolta, fermo restando che l’accisa in sospensione deve essere obbligatoriamente assolta entro il giorno successivo all’arrivo del prodotto. “destinatario registrato” è una qualificazione fiscale che non identifica sempre e necessariamente la presupposta titolarità di un deposito proprio. Nel caso dell’art. 10 l’imposta è già stata assolta e non vi sarebbe nessuna frode o danno per l’erario. Si può dire che se fosse stata la Società Bertelli Walter e R Cburanti Spa, già titolare della licenza fiscale di esercizio prevista dall’art. 25 del TUA, a presentare istanza finalizzata all’ottenimento della qualifica di destinatario registrato, ben avrebbe potuto e dovuto l’Ufficio richiedere e valutare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’istante dettando gli obblighi tributari formali e sostanziali previsti dall’art. 8 del TUA.

II) Falso ed erroneo supposto di fatto e di diritto quanto alla presupposizione dell’Ufficio secondo cui la Società SEM S.p.a. “non riveste di fatto attività economica pertinente” all’esercizio di deposito commerciale, disciplinato dall’art. 25 del TUA. E in quanto l’aspetto “commerciale” verrebbe “esternalizzato” ad altra Società (in possesso delle strutture logistiche). Difetto di motivazione ed erronea motivazione per violazione delle norme civilistiche in materia di deposito conto terzi, di cui all’art. 1766 del codice civile e dei principi di avvalimento e coordinamento fra Imprese. Violazione dell’art.10 TUA se ed in quanto le suddette motivazioni dovessero essere state (anche implicitamente) poste alla base del diniego: sarebbe irrilevante per la ricorrente il requisito della proprietà dell’area potendo essa avvalersi di tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento giuridico ivi compreso il deposito conto terzi di cui all’art. 1766 c.c.

La ricorrente ha altresì proposto ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a contestuale domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento spettante.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2022 la difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla tutela cautelare, come da verbale d’udienza.

In prossimità della trattazione nel merito le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando memoria.

In particolare l’Agenzia delle Dogane quanto al motivo ostativo di natura strettamente fiscale ha ribadito l’indispensabilità della titolarità del deposito commerciale per ricevere, detenere e commercializzare la benzina proveniente da altro stato comunitario, citando in merito anche il contenuto di circolari interpretative (cfr. circ. 8/D/2017, nota riservata prot. n.120935/2016 e circ. 38/D/2021).

Ha poi ribadito il carattere ostativo delle pendenze fiscali a carico della ditta Bertelli per carenza dei requisiti soggettivi prescritti dal TUA, sussistendo per il periodo 2015/2018 avvisi di accertamento a suo carico emessi dall’Agenzia delle Entrate per evasione dell’IVA, con contenzioso pendente presso la Commissione Tributaria territorialmente competente.

Con memoria depositata il 7 ottobre 2022 ex art. 73 c.p.a. la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame contestando anche l’asserita carenza del requisito morale soggettivo prescritto dal TUA della carenza di pendenze fiscali, le quali sarebbero unicamente a carico della ditta Bertelli quale impresa ausiliaria ma del tutto autonoma, si che le relative irregolarità non potrebbero spiegare effetti nei confronti della ricorrente. Ha rappresentato comunque che la Commissione Tributaria Provinciale di Modena con sentenza n. 501 del 23 novembre 2021 ha accolto il ricorso presentato dalla ditta Bertelli in riferimento agli avvisi di accertamento seppur relativi alle sole annualità 2015 e 2016.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 31 gennaio 2022 con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - D.T. VI Emilia-Romagna e Marche, Ufficio delle Dogane di Modena ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Accise - T.U.A (d.lgs. n. 504/1995) volta al riconoscimento della qualifica di “Destinatario Registrato”.

2.- A supporto del diniego l’Amministrazione ha indicato due motivi del tutto autonomi ovvero il primo di carattere strettamente fiscale consistente nell’insussistenza dei presupposti di cui al TUA per l’ottenimento della qualifica di “Destinatario Registrato” ed il secondo relativo alla carenza in capo alla società ausiliaria Bertelli Walter e R Cburanti del requisito morale soggettivo prescritto dagli artt. 8 e 23 TUA in tema di assenze di pendenze fiscali nell’ultimo quinquennio.

Segnatamente l’art. 23 comma 6 del TUA in materia di Depositi fiscali di prodotti energetici, recita “L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.”

3.- Giova preliminarmente rilevare in punto di fatto, come pacifico tra le parti, che la ricorrente SEM S.p.a. sia presieduta dal dott. A B e che la Bertelli Walter e R Cburanti S.p.a. sia presieduta dal dott. A B (fra loro cugini), e che il Presidente della SEM S.p.a. sia vice presidente della Bertelli Carburanti S.p.a. e, specularmente, il Presidente della Bertelli Carburanti sia vice presidente della SEM S.p.a.

Tale peculiare apparente collegamento sostanziale tra le due società ha dunque mosso l’Agenzia delle Dogane ad indicare quale autonomo motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza presentata il 29 settembre 2021 dalla ricorrente la carenza del possesso del requisito morale in capo all’istante SEM s.p.a.

4.- Tanto premesso il ricorso è infondato e va respinto

5.- Per giurisprudenza del tutto pacifica anche dell’adito Tribunale qualora un provvedimento amministrativo sia fondato su una motivazione plurima, ovvero su più ragioni tra loro autonome, indipendenti e non contraddittorie (come nel caso di specie,), il giudice che ritenga infondata la censura indirizzata verso uno dei motivi alla base dell'atto controverso, idoneo da solo a sostenerne e comprovarne la legittimità, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con conseguente assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi del provvedimento ( ex plurimis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 luglio 2022, n. 9244;
Consiglio di Stato., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4470;
T.A.R. Lazio, Roma., sez. II ter, 22 giugno 2022, n. 8410;
T.A.R. Emilia - Romagna Bologna sez. I, 2 agosto 2022, n. 631).

Nel caso di specie le doglianze inerenti il contestato possesso del requisito morale di regolarità fiscale ex art. 23 comma 6 TUA sono state dedotte da parte ricorrente non già nel ricorso introduttivo bensì nella memoria difensiva, non notificata, depositata il 7 ottobre 2022.

Non può pertanto non rilevarsi in riferimento a tali doglianze la tardività rispetto al termine decadenziale per l’esercizio dell’azione di annullamento nonché l’irritualità per violazione del contraddittorio ( ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 7 luglio 2022, n. 4561;
Consiglio di Stato sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1715).

6.- Tale autonomo motivo a supporto del provvedimento impugnato, idoneo a sorreggere il diniego gravato, è divenuto pertanto del tutto inoppugnabile si da risultarne allo stato precluso l’esame nel merito, con assorbimento dell’altro motivo di gravame dedotto con il ricorso introduttivo.

7.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della obiettiva complessità delle questioni esaminate.

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