TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-11-24, n. 201600330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-11-24, n. 201600330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600330
Data del deposito : 24 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2016

N. 00330/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2007 REG.RIC.

N. 00269/2010 REG.RIC.

N. 00162/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2007, proposto da:
S Sl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P P (C.F. PLTPTR47A22H236Y) e A B (C.F. BRALND75L10A952H), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Bolzano, via Alto Adige, n. 40;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M C (C.F. CPPMRC62C31A952X), B M G (C.F. GDCBCM67R70A952G) e A M (C.F. MRNLSN67E62A952I), con domicilio eletto presso l’Avvocatura del Comune, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R v G (C.F. VNGRNT57L45A952K), F C (C.F. CVLFRZ62A24A952Y) e Alfredo Pischedda (C.F. PSCLRD63L25Z112M), con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza S. Magnago, n. 1;

Ufficio Beni architettonici ed artistici della Provincia Autonoma di Bolzano;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Italia Nostra, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolucci (C.F. PLCFNC30R20A944U) e Anton von Walther (C.F. WLTJNN65H14A952L), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, via della Rena, n. 14;

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2010, proposto da:
S Sl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati P P (C.F. PLTPTR47A22H236Y) e A B (C.F. BRALND75L10A952H), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Bolzano, via Alto Adige, n. 40, e successivamente dagli avvocati Roberta de Pretis (C.F. DPRRRT63A61F187Z) e Gerhart Gostner (C.F. GSTGHR41T16A952C), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, via Sernesi, n. 34/1;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini (C.F. GSTGRN66L43B220P), B M G (C.F. GDCBCM67R70A952G), A M (C.F. MRNLSN67E62A952I) e Laura Polonioli (C.F. PLNLRA71C64A952S), con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

sul ricorso in riassunzione numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:
S Sl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta de Pretis (C.F. DPRRRT63A61F187Z) e Gerhart Gostner (C.F. GSTGHR41T16A952C), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, via Sernesi, n. 34/1;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini (C.F. GSTGRN66L43B220P), Laura Polonioli (C.F. PLNLRA71C64A952S), A M (C.F. MRNLSN67E62A952I) e B M G (C.F. GDCBCM67R70A952G), con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R v G (C.F. VNGRNT57L45A952K), H S (C.F. SLBHSJ55M23A952X), F C (C.F. CVLFRZ62A24A952Y) e P G (C.F. GNSPRZ75A43A952X), con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza S. Magnago, n. 1;

Ufficio Beni architettonici ed artistici della Provincia Autonoma di Bolzano;

per l'annullamento

Quanto al ricorso n. 285 del 2007:

1) del rigetto della domanda per la sanatoria di un fabbricato con destinazione abitativa ed annessa tettoia coperta (condono ai sensi della L.P. n. 6/2004) espresso dall’Assessore all’Urbanistica di Bolzano con lettera dd. 19.6.2007, prot. n. 20247/2005 ovvero prot. n. 46925/2007;

2) del parere della Commissione Edilizia dd. 9.5.2007 (non conosciuto);

3) del parere negativo dell’Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11.4.2007, prot. n. 36.11.01/55476;

4) del referto tecnico del Comune di Bolzano comunicato con lettera del direttore dell’Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano dd. 26.9.2006, prot. n. 20247/06 ovvero 70281/06;

5) nonché di ogni altro ulteriore atto infraprocedimentale, connesso, collegato o presupposto;

e, con motivi aggiunti depositati in data 10.6.2009 e in data 26.6.2009, previa sospensione dell’efficacia,

1) dell’ordinanza di rimessa in pristino dell’Assessora all’Urbanistica di Bolzano, prot. n. 19/2009 (36265/2009), con la quale viene ordinato alla S Sl il ripristino dello stato dei luoghi;

2) della lettera del Comune di Bolzano, prot. n. 6238/09 dd. 12.1.2009, con la quale viene comunicato l’avvio del procedimento per l’emissione di ingiunzione di rimessa in pristino riguardante l’abusiva realizzazione di un fabbricato sulla p.f. 5/4;

3) nonché di ogni altro ulteriore atto infraprocedimentale, connesso, collegato o presupposto, per i vizi caratterizzanti gli atti già impugnati con ricorso dd. 28.9.2007.

Quanto al ricorso n. 269 del 2010, previa sospensione dell’efficacia:

1) dell’ordinanza di rimozione e rimessa in pristino n. 14/2010 dd. 2.9.2010, notificata alla S Sl in data 13.9.2010;

2) della lettera prot. n. 3027/10 dd. 13.1.2010, con la quale veniva comunicato alla S Sl l’avvio del procedimento per l’emissione di “ingiunzione di rimessa in pristino riguardante l’abusiva realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo ed annessa tettoia” in pf. 5/4 CC Dodiciville.

Quanto al ricorso in riassunzione n. 162 del 2015:

1) del provvedimento dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bolzano del 19 giugno 2007, prot. n. 46925/2007 (ovvero n. 20247/2005), di rigetto della domanda presentata da S Sl di sanatoria di un fabbricato con destinazione abitativa e annessa tettoia coperta sulla p.f. 5/4 C.C. Dodiciville (condono ai sensi della l.p. n. 6/2004);

2) del parere della Commissione edilizia di Bolzano reso il 9 maggio 2007;

3) del parere negativo dell’Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia autonoma di Bolzano dell’11 aprile 2007, prot. n. 36.11.01/55476;

4) della nota del direttore dell’Ufficio gestione del territorio del Comune di Bolzano del 26 settembre 2006, prot. n. 70281/06 (ovvero n. 20247/05), di comunicazione del parere della CEC;

5) dell’ordinanza dell’Assessora all’Urbanistica del Comune di Bolzano del 21 aprile 2009, n. 19/2009 (prot. n. 36265/2009), con cui è stato ingiunto alla S Sl di rimuovere il manufatto abusivo realizzato sulla p.f. 5/4 C.C. Dodiciville e di ripristinare lo stato dei luoghi (in seguito annullata con ordinanza del 17 giugno 2009, n. 20/2009);

6) della lettera del Comune di Bolzano del 12 gennaio 2009, prot. n. 6238/09, di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’emissione dell’ingiunzione di rimessa in pristino della p.f. 5/4 C.C. Dodiciville;

e di ogni altro atto infraprocedimentale, connesso, collegato o presupposto.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano (ricorsi nn. 285/07 e 162/15) e del Comune di Bolzano (ricorso n. 269/10);

Visto l’atto di intervento in giudizio dell’Associazione Italia Nostra (ricorso n. 285/07);

Visti gli atti recanti motivi aggiunti (ricorsi nn. 285/07 e 162/15);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nei verbali d’udienza dei rispettivi ricorsi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società S Sl presentava al Comune di Bolzano, in data 10 dicembre 2004, domanda di sanatoria di violazioni edilizie, ai sensi della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 6.

L’istanza aveva per oggetto la sanatoria della costruzione esistente in zona agricola sulla p.f. 5/4, C.C. Dodiciville, costituita da un “fabbricato con destinazione abitativa e annessa tettoia coperta”, ultimato nel 1970 (con una cubatura pari a 120,00 mc), usato come abitazione (doc. 4 della ricorrente).

Il referto del tecnico comunale del 23 agosto 2006 segnalava che “viene dichiarato un uso abitativo dell’immobile, ma da una lettera dell’avvocato von Walther, che scrive per incarico di confinanti della particella in questione, risulta essere sempre stato una rimessa per le serre adiacenti (fabbricati per cui si chiede un ulteriore condono - prat. 87/2004). Inoltre l’edificio è di particolare interesse storico - artistico e si trova in una zona di rispetto paesaggistico (serve l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo). Il vincolo indiretto ( recte : diretto) di tutela artistica è stato posto nel 1951, prima della costruzione dell’opera e quindi non è sanabile” (allegato al doc. 7 del Comune).

Nella seduta del 30 agosto 2006 la Commissione edilizia comunale, rilevata la presenza di “numerosi e fondamentali elementi per il totale rigetto della domanda di condono”, esprimeva parere negativo all’accoglimento della domanda (doc. 7 del Comune).

In data 11 aprile 2007 l’Ufficio Beni architettonici ed artistici della Provincia autonoma di Bolzano, esprimeva parere “assolutamente negativo” alla domanda di sanatoria (doc. 4 del Comune).

La Commissione edilizia comunale, nella seduta del 9 maggio 2007, confermava il proprio parere negativo, dopo aver preso atto del sopra citato parere provinciale (doc. 3 del Comune).

Con provvedimento del 19 giugno 2007 l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bolzano respingeva la domanda di sanatoria, sulla base delle seguenti considerazioni: “…dal punto di vista urbanistico la zona è verde agricolo. Tale tipologia di intervento non è ammessa, neppure ai sensi dell’art. 107 della L. P. 13/97;
in tale zona sono legittime costruzioni ad uso ortofloricolo (serre), ma sono escluse del tutto le nuove costruzioni con destinazione residenziale, o con destinazione diversa da quelle stabilite nel predetto articolo (ricovero bestiame, conservazione dei prodotti agricoli, preparazione e vendita diretta). L’uso dichiarato, invece, è inequivocabilmente abitativo, quindi incompatibile;

- ai sensi del piano paesaggistico del Comune di Bolzano vige nella zona in questione un divieto assoluto di erigere o ampliare qualsivoglia costruzione (art. 2 punto 1 del

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