TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-04-26, n. 202400125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-04-26, n. 202400125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400125
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00125/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2023, proposto dal sig. R C, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Comune di Fossalto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

il sig. N G M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del C.C. di Fossalto n. 10 dell’11 maggio 2023, pubblicata sull'Albo Pretorio comunale dal 5 al 20 giugno 2023, con la quale il Comune ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2023, nella parte in cui vi ha incluso la particella di terreno sita in Fossalto alla via Goldoni, riportata in catasto al foglio n. 18, part. 828, da tale Ente venduta al sig. C Remo con contratto Rep. n. 35 del 24 maggio 2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fossalto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. C afferma con il presente ricorso di essere proprietario di un terreno di mq. 85,00 circa, sito nel Comune di Fossalto alla Via Goldoni, e identificato nel Catasto terreni al foglio n. 18, part. 828 (un relitto stradale derivante da un precedente frazionamento di un’area demaniale), da lui acquistato nel 2004 in seguito ad una procedura a trattativa privata intercorsa con la medesima Amministrazione comunale.

Con Delibera di C.C. n. 19 dell’8 agosto 2001 l’Ente locale ne aveva disposto la sdemanializzazione e l’alienazione in favore del C, che ne aveva fatto richiesta.



2. L’interessato sostiene, altresì, di aver acquistato in buona fede detto terreno, in quanto, al momento della sottoscrizione del relativo contratto, avvenuto con atto di compravendita trascritto il 24 maggio 2004, non era a conoscenza del fatto che gli atti inerenti al procedimento di sdemanializzazione del bene e di alienazione dello stesso a trattativa privata fossero stati oggetto di impugnazione innanzi a questo Tribunale con il ricorso di cui al R.G. n. 523/2001 da parte di altro concittadino, il sig. N M, anche lui interessato all’acquisto del medesimo fondo.



3. Successivamente alla compravendita del fondo il C, prendendone possesso, lo recintava e vi realizzava un manufatto abusivo, per il quale, con istanza protocollata al Comune in data 24 aprile 2012, chiedeva il rilascio di un permesso di costruire a sanatoria.



4. Sempre stando a quanto viene affermato in ricorso, soltanto in occasione dell’istanza il C apprendeva che la citata delibera di C.C. n. 19/2001 e gli ulteriori atti relativi al procedimento di sdemanializzazione del terreno fossero stati gravati dinanzi al G.A., e definitivamente annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7345 del 1° giugno 2004. In quella circostanza, infatti, l’Ente locale, oltre a trasmettergli copia della sentenza, gli notificava la Delibera di C.C. n. 47/2012, con la quale l’Amministrazione prendeva atto della definitiva pronunzia annullatoria e incaricava un tecnico comunale per l’effettivo recupero del bene al patrimonio dell’Ente.

La delibera veniva allora impugnata dal C con ricorso incardinato dinanzi a questo Tribunale con il n. R.G. 185/2012, che veniva però dichiarato inammissibile per difetto di interesse con sentenza n. 364/2017.



5. A distanza di tempo, e senza che il Comune ponesse in essere, nelle more, alcuna attività materiale di recupero del fondo in questione, lo stesso Ente con Delibera di C.C. n. 10 dell’11 maggio 2023 approvava il “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2023 ” ai sensi dell’art. 58, commi 1 e 2, della L. 6 agosto 2008, n. 133.

Si provvedeva a tanto in attuazione della norma del d.l. n. 112/2008 secondo la quale, “ Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione” .

Ora, nell’ambito della ricognizione di cui alla delibera veniva inclusa dal Comune anche la già citata particella n. 828 acquistata dal C il 24 maggio 2004.

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