TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202403151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202403151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403151
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2024

N. 03151/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12159/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12159 del 2023, proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;



contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro-tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Atac S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 107 del 31 marzo 2023, recante “ Indirizzi al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ai fini dell’estensione della durata dei vigenti contratti con ATAC S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2023, per adeguamento alle sopravvenute prescrizioni normative introdotte con il D.Lgs. 201/2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Atac S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con l’odierno ricorso ex art. 21 bis L. 287/90 notificato in data 13 settembre 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo anche “AGCM”) ha impugnato la Deliberazione di Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 107/23, con cui è stata disposta la proroga dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 degli effetti del contratto originariamente intercorso tra Roma Capitale e Atac S.p.A. (nel prosieguo anche “Atac”) per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari.

2. Il ricorso è affidato a due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’AGCM sostiene che la proroga disposta in favore di ATAC sarebbe illegittima perché:

a) da un lato Roma Capitale avrebbe già esaurito tutte le possibilità di proroga legislativamente previste sia dalla normativa nazionale COVID-19 (d.l. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20), sia dall’art. 5, comma 5, del Regolamento europeo n. 1370/07;

b) dall’altro lato Roma Capitale avrebbe avuto tutto il tempo per scegliere se continuare a gestire il servizio in house ovvero ricorrere al mercato e, di conseguenza, espletare tutti i necessari adempimenti istruttori previsti dagli articoli 17 e 34 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Testo Unico Servizi Pubblici Enti Locali) entrato in vigore in data 31 dicembre 2022.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’AGCM si duole della violazione del Regolamento CE n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), atteso che tale disciplina euro-unitaria consentirebbe la proroga del servizio di trasporto pubblico - al fine di garantirne la continuità ed evitare interruzioni in danno della collettività - soltanto per un periodo di due anni, senza possibilità di ulteriori proroghe.

Pertanto, siccome una proroga di due

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