TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202403151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202403151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403151
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2024

N. 03151/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12159/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12159 del 2023, proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro-tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Atac S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 107 del 31 marzo 2023, recante “ Indirizzi al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ai fini dell’estensione della durata dei vigenti contratti con ATAC S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2023, per adeguamento alle sopravvenute prescrizioni normative introdotte con il D.Lgs. 201/2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Atac S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’odierno ricorso ex art. 21 bis L. 287/90 notificato in data 13 settembre 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo anche “AGCM”) ha impugnato la Deliberazione di Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 107/23, con cui è stata disposta la proroga dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 degli effetti del contratto originariamente intercorso tra Roma Capitale e Atac S.p.A. (nel prosieguo anche “Atac”) per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari.

2. Il ricorso è affidato a due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’AGCM sostiene che la proroga disposta in favore di ATAC sarebbe illegittima perché:

a) da un lato Roma Capitale avrebbe già esaurito tutte le possibilità di proroga legislativamente previste sia dalla normativa nazionale COVID-19 (d.l. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20), sia dall’art. 5, comma 5, del Regolamento europeo n. 1370/07;

b) dall’altro lato Roma Capitale avrebbe avuto tutto il tempo per scegliere se continuare a gestire il servizio in house ovvero ricorrere al mercato e, di conseguenza, espletare tutti i necessari adempimenti istruttori previsti dagli articoli 17 e 34 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Testo Unico Servizi Pubblici Enti Locali) entrato in vigore in data 31 dicembre 2022.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’AGCM si duole della violazione del Regolamento CE n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), atteso che tale disciplina euro-unitaria consentirebbe la proroga del servizio di trasporto pubblico - al fine di garantirne la continuità ed evitare interruzioni in danno della collettività - soltanto per un periodo di due anni, senza possibilità di ulteriori proroghe.

Pertanto, siccome una proroga di due anni del contratto di servizio in questione sarebbe già stata disposta in base al summenzionato Regolamento europeo, ad avviso di AGCM nessun’altra proroga avrebbe potuto essere approvata, irrilevante essendo il prospettato rischio di interruzione del servizio.

3. Roma Capitale e Atac si sono ritualmente costituite in giudizio, entrambe sollevando plurimi profili di inammissibilità e infondatezza dell’odierno ricorso.

4. Nelle more della fissazione dell’udienza pubblica, sono sopravvenute le seguenti circostanze:

a) è innanzitutto elasso il periodo di proroga contrattuale (1° aprile 2023 – 31 dicembre 2023) che era stato disposto con la Deliberazione capitolina impugnata;

b) sono sopravvenute dapprima la decisione della Giunta Capitolina n. 67 del 9 agosto 2023 e poi la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 159 del 19 ottobre 2023, aventi ad oggetto “ Approvazione della Relazione ai sensi dell’art 14 comma 3 del D. Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 e scelta dell’affidamento in house quale modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (non periferico) sul territorio di Roma Capitale, per le annualità dal 2024 al 2027 ”;
entrambi questi nuovi atti sono stati impugnati dall’AGCM con un autonomo ricorso incardinato innanzi a questo TAR (ricorso NRG 616/2024);

c) in data 31 ottobre 2023, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha trasmesso all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (nel prosieguo anche “ART”), con nota prot. n. QG/44727/2023, la “Relazione di Affidamento” ai sensi della Delibera ART 154/2019, nonchè il piano economico finanziario simulato (PEFs);

d) il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha successivamente portato avanti l’iter di approvazione del nuovo contratto di servizio in attesa del parere dell’ART, da rendersi entro 45 gg. dalla trasmissione della Relazione di Affidamento debitamente integrata ed inviata in data 27 dicembre 2023 (con nota prot. QG/53486/2023);

e) alla scadenza del periodo di proroga disposto dalla Deliberazione capitolina ora impugnata, Roma Capitale ha disposto una nuova proroga del contratto con Atac (la sesta) per il periodo dal 1°gennaio al 31 luglio 2024, con determinazione Dirigenziale n. 1597 del 29 dicembre 2023.

5. In considerazione delle sopravvenienze sopra menzionate, Roma Capitale e Atac hanno poi eccepito anche l’improcedibilità dell’odierno ricorso.

6. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024, pertanto, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

7. In limine litis , va soltanto precisato che il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio di tutti i plurimi profili in rito sollevati dalle parti resistenti.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, il Giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa ‘giustizia’ (cfr. Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014;
e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell’ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida “…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. … sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite… ” (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen. n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).

Nel caso all’esame, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, sicché il Collegio individua nell’improcedibilità dell’impugnazione la ‘ragione più liquida’ che meglio può realizzare l’economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio.

8. Il provvedimento impugnato è la Deliberazione di Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 107/23, con cui è stata disposta la proroga dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 degli effetti del contratto originariamente intercorso tra Roma Capitale ed Atac per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari.

Ad essere impugnata è, dunque, soltanto la proroga di tale contratto e non anche l’originario atto di affidamento in house per effetto del quale tale contratto è stato stipulato (atto di affidamento che l’AGCM aveva impugnato con un autonomo ricorso incardinato innanzi a questo TAR, il quale è stato però dichiarato perento con decreto di perenzione n. 4112 del 2013).

Si aggiunga che l’azione de qua si configura – in ossequio alla norma di legge che la disciplina (cfr. art. 21 bis della legge n. 287 del 1990) e alla ratio dell’eccezionale legittimazione ad agire conferita all’AGCM – come un’azione esclusivamente annullatoria .

In ragione di quanto precede, pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile perché:

a) la deliberazione impugnata ha ormai esaurito i propri effetti, risultando medio tempore elasso il periodo 1° aprile 2023 – 31 dicembre 2023 che delimitava temporalmente tali effetti;

b) è poi sopravvenuta un’ulteriore deliberazione di proroga (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1597 del 29 dicembre 2023) che ha nuovamente esteso l’efficacia del contratto al periodo 1° gennaio 2024 – 31 luglio 2024;
tuttavia tale ultima Determinazione non risulta ad oggi impugnata, sicchè l’eventuale annullamento della precedente deliberazione di proroga – oltre ad incidere su un atto che ha ormai esaurito i propri effetti – lascerebbe comunque impregiudicato il successivo atto di proroga sopra menzionato (i cui presupposti non coincidono interamente con quelli dell’atto ora impugnato);

c) sono inoltre sopravvenute la decisione della Giunta Capitolina n. 67 del 9 agosto 2023 e la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 159 del 19 ottobre 2023, aventi ad oggetto “ Approvazione della Relazione ai sensi dell’art 14 comma 3 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 e scelta dell’affidamento in house quale modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (non periferico) sul territorio di Roma Capitale, per le annualità dal 2024 al 2027 ”;
entrambi questi nuovi atti sono stati impugnati dall’AGCM con un autonomo ricorso incardinato innanzi a questo TAR (ricorso NRG 616/2024). Se ne evince, quindi, che l’unica possibilità di una pronunzia giudiziale di annullamento riguarda proprio questi ultimi atti con cui Roma Capitale ha optato per l’affidamento in house quale modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

9. Nè può essere positivamente apprezzata la richiesta di AGCM di emettere comunque una sentenza di mero accertamento dell’illegittimità della Deliberazione impugnata, nell’ottica di stigmatizzare la condotta sinora assunta da Roma Capitale e di conformare la sua successiva attività provvedimentale.

La richiesta va disattesa in quanto il presente rimedio processuale eccezionalmente conferito all’AGCM dall’art. 21 bis della legge n. 287 del 1990, non può essere considerato avulso rispetto al sistema generale di norme tracciato dal codice del processo amministrativo.

Ne consegue che il Giudice Amministrativo - in caso di improcedibilità dell’azione di annullamento per sopravvenuto esaurimento degli effetti provvedimentali dell’atto impugnato - può procedere ad un accertamento dell’illegittimità di tale atto soltanto se (e nella misura in cui) la parte ricorrente abbia dichiarato di avere un interesse a fini risarcitori ex art. 34 c. 3 c.p.a.

Nulla di tutto questo, tuttavia, appare prospettabile (né del resto è stato prospettato) nel caso di specie.

10. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

11. Attesa la natura in rito della pronunzia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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