TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402064
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2024
N. 02064/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04685/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4685 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale Africa, 120;
contro
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2018, notificata in data 22 gennaio 2018, recante il rigetto dell’istanza di riassunzione in servizio;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- impugna la nota del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 18 gennaio 2018, con la quale l’Amministrazione ha riscontrato negativamente la nuova istanza di riammissione in servizio presentata dal ricorrente il 19 dicembre 2017.
2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso per l’immissione di 2.277 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale; concorso indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 22 del 21 marzo 2006.
Risultato vincitore, il 30 settembre 2011 il sig. -OMISSIS- è stato incorporato presso la Scuola allievi carabinieri di Roma per la frequenza del corso d’istruzione (doc. A depositato dall’Amministrazione).
Con provvedimento del 19 ottobre 2011, tuttavia, il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria del concorso e dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo carabiniere, per mancanza del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lett. l) , del bando di concorso, ove si prevedeva che i candidati non dovessero essere imputati per delitto non colposo (doc. B dell’Amministrazione). Ciò in quanto il sig. -OMISSIS- risultava essere stato condannato il 4 ottobre 2010 dal Giudice di pace di Taranto alla pena di euro 600,00 di multa per il reato di lesioni personali, con sentenza avverso la quale pendeva appello (doc. C dell’Amministrazione).
Pronunciandosi in data 11 gennaio 2012, il Tribunale di Taranto ha poi confermato la condanna, con la riduzione della pena a 400,00 euro di multa (doc. D dell’Amministrazione).
Il provvedimento di esclusione dal concorso e di decadenza dalla nomina è stato, frattanto, impugnato dal sig. -OMISSIS- innanzi a questo Tribunale. La causa è stata definita con la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 3 maggio 2012, che ha respinto il ricorso, sulla base della considerazione “ (...) che la esclusione del ricorrente dalla graduatoria concorsuale con la conseguente decadenza della sua nomina ad allievo carabiniere si appalesa conforme alla normativa di bando ed alla disciplina di settore concernente il reclutamento nelle Forze Armate (...) ” (doc. E dell’Amministrazione).
Nelle more del giudizio amministrativo, con nota del 19 marzo 2012, il sig. -OMISSIS- ha comunicato all’Amministrazione l’intervenuta remissione della querela che aveva condotto alla condanna in sede penale, evidenziando il venir meno del motivo che aveva determinato l’esclusione e chiedendo la conseguente revisione della propria posizione (doc. F depositato dall’Amministrazione).
L’istanza è stata riscontrata negativamente dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, il quale ha richiamato la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 2012 (doc. G dell’Amministrazione).
Con una successiva nota, datata 28 agosto 2013, il sig. -OMISSIS- ha comunicato di essere stato prosciolto dall’imputazione a suo carico, con sentenza della Corte di cassazione del 16 aprile 2013, in considerazione dell’estinzione del reato per effetto della remissione della querela. La parte ha, quindi, domandato il reintegro nella graduatoria e l’incorporazione quale carabiniere in ferma quadriennale (doc. H dell’Amministrazione).
Anche questa seconda istanza è stata riscontrata negativamente dall’Amministrazione, con nota del 14 settembre 2013, nella quale nuovamente si evidenziava che “ la controversia cui fa riferimento è stata vagliata dal Giudice adito con sentenza 3972/2012, depositata in segreteria il 3 maggio 2012 ” (doc. I dell’Amministrazione).
Il diniego di riammissione in servizio del 14 settembre 2013 è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- innanzi a questo Tribunale amministrativo, con ricorso iscritto al ruolo generale n. 11845 del 2013. Nell’ambito di quest’ultimo giudizio, con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 9 gennaio 2014, è stata respinta l’istanza cautelare, “ (...) in quanto il ricorso non risulta, ad un primo sommario esame, assistito da sufficiente fumus boni iuris avuto riguardo al profilo dell’applicabilità dell’istituto della riammissione di cui all’art. 961 Cod.ord.mil. al solo personale in servizio permanente e non anche agli allievi ” (doc. L dell’Amministrazione).
L’appello avverso la predetta decisione cautelare è stato rigettato dalla Sezione Quarta del