TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300280
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00280/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00283/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2016, proposto da
Cento Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa inizialmente dagli avvocati M M e C V e successivamente, a seguito della rinuncia al mandato da parte degli stessi, dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Area Urbana Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa inizialmente dagli avvocati M M e C V, e poi proseguito, a seguito di dichiarazione di interruzione per fallimento, dal Fallimento Area Urbana Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio legale Porcu e Barberio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;



contro

Comune di Quartucciu, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Filiberta Lallai e Carlo Scofone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



- per quanto riguarda il ricorso principale:

-- per l’accertamento e la declaratoria:

--- che nulla è dovuto da parte della Cento Società Cooperativa e della Area Urbana Cooperativa Edilizia a titolo di oneri di urbanizzazione, per le urbanizzazioni primarie, per le urbanizzazioni secondarie e per le opere aggiuntive;

--- in particolare, che dal maggio del 1999, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999 (art. 41) o quantomeno dall’aprile del 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 (art. 115), l’obbligazione di facere , consistente nel realizzare la copertura del canale “Is Cungiaus”, non era realizzabile e conseguentemente che l’obbligazione de qua era nulla ab origine o si è estinta successivamente;

--- per l’effetto, che nulla è dovuto da parte della Cento Società Cooperativa e della Area Urbana Cooperativa Edilizia a titolo di oneri di urbanizzazione per la copertura del Canale “Is Cungiaus” e che del pari la Cento Società Cooperativa e l’Area Urbana Cooperativa Edilizia non sono tenute a realizzare l’opera aggiuntiva di copertura del canale “Is Cungiaus”;

--- in particolare, che le opere di urbanizzazione secondaria non sono state realizzate dalle Cooperative per esclusiva responsabilità del Comune di Quartucciu e, per l’effetto, che la Cento Società Cooperativa e l’Area Urbana Cooperativa Edilizia nulla debbono al Comune di Quartucciu a titolo di oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione secondaria;

--- di conseguenza, che sussiste attualmente il diritto della Cento Società Cooperativa e della Area Urbana Cooperativa Edilizia di realizzare le opere di urbanizzazione secondaria per l’importo pattuito;

--- che dal 3.11.2003 la Cento Società Cooperativa avrebbe dovuto ottenere lo svincolo parziale della polizza n. 1105683 concessa a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria;

--- che la polizza n. 1105683 non è stata svincolata e che la Cooperativa Cento ha continuato a corrispondere, seppur con riserva di ripetizione, i premi sull’intera polizza originariamente costituita;

--- che dal 3.11.2003 i premi pagati dalla Cooperativa Cento all’assicurazione sull’importo di € 800.095,03 non erano dovuti e, per l’effetto, accertata la responsabilità del Comune di Quartucciu, per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla Cooperativa Cento, consistente nella somma asseritamente corrisposta in eccesso per le causali sopra indicate, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;

--- che dal 3.11.2003 la Cooperativa Area Urbana avrebbe dovuto ottenere lo svincolo parziale della

polizza n. 1105682 concessa a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria;

--- che la polizza n. 1105682 non è stata svincolata e che la Cooperativa Area Urbana ha continuato a corrispondere i premi sull’intera polizza originariamente costituita;

--- che dal 3.11.2003 i premi pagati dalla Cooperativa Area Urbana all’assicurazione sull’importo di € 800.095,03 non erano dovuti e per l’effetto, accertata la responsabilità del Comune di Quartucciu, per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla Cooperativa Area Urbana, consistente nella somma asseritamente corrisposta in eccesso per le causali sopra indicate, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;

--- che dal 4.3.2005 la Cento Società Cooperativa avrebbe dovuto ottenere lo svincolo parziale della

polizza n. 1105689 concessa a garanzia delle opere aggiuntive, per un importo di € 387.342,67;

--- che la polizza n. 1105689 è stata svincolata per il minor importo di € 364.801,13 e che la Cooperativa Cento ha continuato a corrispondere, seppur con riserva di ripetizione, i premi sull’importo di € 409.884,22;

--- che dal 4.3.2005 i premi pagati dalla Cooperativa Cento all’assicurazione sull’importo di € 22.541,55 non erano dovuti e per l’effetto, accertata la responsabilità del Comune di Quartucciu, per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla Cooperativa Cento, consistente nella somma asseritamente corrisposta in eccesso per le causali sopra indicate, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;

--- che dalla data del 4.3.2005 la Cooperativa Area Urbana aveva il diritto di ottenere lo svincolo parziale per un importo di € 364.801,13, della polizza n. 1105688 concessa a garanzia delle opere aggiuntive;

--- che, benché la polizza n. 1105688 non sia mai stata svincolata per l’importo autorizzato, la Cooperativa Area Urbana dalla data del 4.3.2005 non era tenuta al pagamento dei premi sull’importo

di € 364.801,13 e per l’effetto, accertata la responsabilità del Comune di Quartucciu, per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla Cooperativa Area Urbana, consistente nella somma

eventualmente corrisposta in eccesso per le causali sopra indicate, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;

--- che dal 4.3.2005 la Cooperativa Area Urbana avrebbe dovuto ottenere anche l’ulteriore svincolo parziale della polizza n. 1105688 concessa a garanzia delle opere aggiuntive, per un importo di ulteriori € 22.541,55 (quindi uno svincolo complessivo della polizza di € 387.342,67);

--- che dal 4.3.2005 la Cooperativa Area Urbana non era tenuta a pagare all’assicurazione i premi sull’importo di € 22.541,55 e per l’effetto, accertata la responsabilità del Comune di Quartucciu, per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla Cooperativa Area Urbana, consistente nella somma asseritamente corrisposta in eccesso per le causali sopra indicate, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;

--- che dal mese di maggio del 1999 o quantomeno dal mese di aprile del 2006 l’obbligazione di facere , consistente nel realizzare la copertura del canale “Is Cungiaus” si è estinta;

--- che, pertanto, dal mese di maggio del 1999 o quantomeno dal mese di aprile del 2006 la Cento Società Cooperativa avrebbe dovuto ottenere lo svincolo totale della polizza n. 1105689 concessa a garanzia delle opere aggiuntive, per un importo di € 387.342,67;

--- che, poiché la polizza n. 1105689 non è stata svincolata, la Cooperativa Cento ha continuato a corrispondere, seppur con riserva di ripetizione, i premi sull’importo di € 387.342,67;

--- che dal 3.4.2006 i premi pagati dalla Cooperativa Cento all’assicurazione sull’importo di € 387.342,67 non erano dovuti e per l’effetto, accertata la responsabilità del Comune di Quartucciu, per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla Cooperativa Cento, consistente nella somma asseritamente corrisposta in eccesso per le causali sopra indicate, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;

--- che dal mese di maggio del 1999 o quantomeno dal mese di aprile del 2006 l’obbligazione di facere , consistente nel realizzare la copertura del canale “Is Cungiaus” si è estinta;

--- che, pertanto, dal 3.4.2006 la Cooperativa Area Urbana avrebbe dovuto ottenere lo svincolo totale della polizza n. 1105688 concessa a garanzia delle opere aggiuntive, per un importo di € 387.342,67;

--- che dal 3.4.2006 la Cooperativa Area Urbana non è tenuta al pagamento dei premi all’assicurazione sull’importo di € 387.342,67 per la polizza n. 1105688, e per l’effetto, accertata la responsabilità del Comune di Quartucciu, per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla Cooperativa Area Urbana, consistente nella somma eventualmente corrisposta in eccesso per le causali sopra indicate, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;

--- che in data 4.9.1996 la Cento Società Cooperativa ha sottoscritto la polizza n. 1105686 a garanzia delle opere di urbanizzazione secondaria, per l’importo di € 143.316,79;

--- che l’importo complessivo delle opere di urbanizzazione secondaria è pari a € 448.800,43 e che pertanto la polizza di pertinenza della Cento Società Cooperativa sarebbe dovuta essere di € 134.640,12;

--- per l’effetto, che il Comune di Quartucciu ha fatto sottoscrivere alla Cento Società Cooperativa

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