TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-02-13, n. 201700050
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2017
N. 00050/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 180 del 2016, proposto da:
F V e S V, rappresentati e difesi dagli avv.ti L d F e R N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L d F, in Trento, via Oss Mazzurana, n. 72;
contro
la Provincia autonoma di Trento – Servizio autonomie locali, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
nei confronti di
Amministrazione separata usi civici (Asuc) di Alba, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. M I, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Trento, via dei Paradisi, n. 15/2;
Frazione di Alba di Canazei, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento n. 151 di data 10 maggio 2016 - Prot. n. s110/fz, con la quale veniva apposto il vincolo di uso civico, in estensione dell'originario decreto commissariale di assegnazione prot. n. 1188/38 dd. 10 ottobre 1938, a favore della frazione di Alba del Comune di Canazei sulla p.f. 958 di mq. 15.751 C.C. Canazei P.T. 9 II, intestata alla frazione, assegnandola alla categoria A) dell'art.11 della L. 1766/1927 a far data dall'intavolazione del decreto di riconoscimento della proprietà n. 12306/09 del 27 novembre 2009 del Giudice del Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Cavalese, compiutamente conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 8 giugno 2016 e di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il cons. Antonia Tassinari e uditi per le parti l’avv. R N per i ricorrenti, e l’avv. M I per l’ASUC di Alba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti in punto di fatto hanno rappresentato di essere da tempo possessori della p.f. 958 C.C. Canazei il cui proprietario è deceduto nel 1983. Proprietaria della suddetta particella è stata, peraltro, dichiarata, per intervenuta usucapione, la frazione di Alba, con decreto di riconoscimento del 27.11.2009 del Tribunale di Trento – sezione distaccata di Cavalese, successivamente confermato con sentenza del Tribunale di Trento n. 685/2015 e, recentemente, con sentenza della Corte d’Appello non passata in giudicato. Allo stato, quindi, a seguito delle vicende in sede civile, che hanno visto contrapporsi i ricorrenti e l’Amministrazione separata usi civici entrambi rivendicanti la sussistenza dei presupposti per l’usucapione, il possesso è stato ritenuto sussistere da parte della frazione di Alba, cui conseguentemente è stata riconosciuta la proprietà. Al fine di addivenire, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello, alla iscrizione della prenotazione del diritto di proprietà, con annotazione di uso civico, in capo alla frazione di Alba, riconosciuta proprietaria, il Servizio autonomie locali della