TAR Roma, sez. III, decreto cautelare 2020-03-27, n. 202002270
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Pubblicato il 27/03/2020
N. 02270/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00639/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2020, proposto da
Rekeep Rail S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana C, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, 268;
contro
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G N, E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G N in Roma, via Xxiv Maggio n. 43;
nei confronti
Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via Piemonte, 39;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Delibera n. 199/2019 assunta il 20 dicembre 2019 (doc.18) e comunicata in pari data (doc.17), con cui Trenitalia Spa ha disposto in favore di Dussmann Service Srl l’aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’istituzione di un Accordo Quadro con singolo operatore economico per l’affidamento del servizio di pulizia del materiale rotabile della flotta Alta Velocità in asset alla Divisione Passeggeri Long Haul e degli impianti industriali associati;
- di tutti i presupposti Verbali di gara (docc. da 3 a 14) e di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo alla Determina di aggiudicazione, anche non cognito;
- del diniego di accesso al progetto tecnico, comprensivo degli allegati, prodotto in gara dall’Operatore economico risultato aggiudicatario e di cui al “messaggio” pubblicato sul portale di Trenitalia Spa in data 9 gennaio 2020 (doc.24), nonché del diniego al rilascio della documentazione comprovante il possesso da parte della controinteressata dei requisiti di partecipazione alla gara di cui al “messaggio” pubblicato sul portale di Trenitalia sempre in data 9 gennaio 2020 (doc.25);
nonché
previa declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, per la condanna di Trenitalia Spa al risarcimento del danno in forma specifica, mediante affidamento della procedura in favore della ricorrente e subentro nella esecuzione delle relative prestazioni, nonché, in su-bordine, per equivalente, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 84 comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, secondo il quale, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto sull’intero Territorio Nazionale, dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della Giustizia Amministrativa, fissate in tale lasso di tempo, sono rinviate d’ufficio a data successiva, e i procedimenti cautelari promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo sono decisi con decreto monocratico dal Presidente o dal Magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’art. 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a data successiva al 15 aprile 2020;
Visto il decreto n. 153 del 21 marzo 2020 del Presidente della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con il quale l’adozione dei decreti monocratici relativi ai procedimenti cautelari di cui all’art. 84, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 16 marzo 2020 è stata delegata al Magistrato relatore già individuato prima della data del decreto medesimo o che verrà individuata con separata determinazione;
Considerato che per il ricorso in epigrafe, da chiamarsi per la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio originariamente fissata per la data del 25 marzo 2020, che non è stata celebrata per effetto dell’art. 84 del decreto legge su richiamato, era stato designato relatore il consigliere A S;
Ritenuto che l’istanza cautelare non presenti caratteristiche di indifferibilità ed urgenza tali da non consentire di attendere la celebrazione della camera di consiglio fissata come da dispositivo;