TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202305021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202305021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305021
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 05021/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00555/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2022, proposto da
IA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;



contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

AN EL, LO CH, PI GA, GI OL AG, SA AS, UG AN, non costituiti in giudizio;
IA HM, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MA IS De SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria e Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
AT PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Coccioli e Mario Coccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Battista in Roma, via Trionfale n. 5637;



per l'annullamento

degli atti con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito le funzioni di consigliere presso la Corte di Cassazione – settore civile – a n. 27 magistrati (procedura Fasc. n. 1021/CD/2020) e in particolare della delibera dell'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 6.12.2021 (Fasc. n. 1021/CD/2020) nonché della graduatoria finale approvata nella seduta di plenum del 6.12.2021;

dei verbali e delle deliberazioni della Terza Commissione del C.S.M. inerenti alla procedura Fasc. n. 1021/CD/2020;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi comprese le nomine ove intervenute.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura, di IA HM, di MA IS De SA e di AT PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. IA NI ha impugnato la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 6 dicembre 2021, ha conferito le funzioni di consigliere presso la Corte di Cassazione – settore civile – a n. 27 magistrati (procedura Fasc. n. 1021/CD/2020).

Il ricorrente, magistrato di V valutazione di professionalità all’epoca dell’adozione degli atti impugnati, attualmente fuori ruolo perché destinato alla Corte costituzionale in qualità di assistente di studio, ha dedotto di avere partecipato alla procedura bandita dal Consiglio Superiore della Magistratura con bando-bollettino n. 18514 del 23.12.2020 per il conferimento delle funzioni di consigliere presso la Corte di Cassazione per n. 22 posti vacanti, settore civile (successivamente ampliati in complessivi 29).

Nella seduta del 6.12.2021 il Plenum del CSM, premettendo che la Terza Commissione aveva dapprima proceduto alla valutazione comparativa dei 68 candidati legittimati e poi – dopo aver attribuito loro i punteggi relativi all’anzianità, al merito e alle attitudini – proposto i 27 magistrati da designare, aveva deliberato il trasferimento dei 27 magistrati proposti, a loro domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere settore civile, previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.

Il dott. NI, posizionatosi al 32° posto con il punteggio complessivo di 9,55, per una differenza di punteggio di 0,15 non era risultato tra i magistrati nominati.

Con istanza di accesso agli atti del 7.12.2021 egli aveva, quindi, chiesto al CSM di ottenere copia dei pareri rilasciati dalla Commissione tecnica per i magistrati posizionati ai posti da 23 a 31 della graduatoria finale, nonché dei verbali di tutte le sedute della Terza Commissione e del verbale relativo alla seduta di Plenum del 6 dicembre 2021.

Con nota n. 23425/2021 del 21 dicembre 2021, la Terza Commissione aveva autorizzato il rilascio solo parziale delle copie richieste.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 160/2006, violazione e falsa applicazione della circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

La circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014 prevedeva che il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere presso la Corte di Cassazione avvenisse sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, fondata sullo scrutinio di tre profili distinti: attitudini, merito e anzianità.

Per le attitudini era prevista l’attribuzione di un punteggio fino a sei punti; al riguardo la circolare prevedeva, all’art. 81, che si tenesse “conto del parere espresso dalla Commissione tecnica (di cui al citato art. 11, co. 13, del D.lgs. n. 160/2006) con riferimento al profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme, dal quale è possibile discostarsi con adeguata motivazione” (co. 1) e che costituivano “elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall’interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale” (co. 2).

La disposizione prevedeva, altresì, che “all’esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all’attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario” (co. 4), e che “la valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l’incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l’esercizio delle relative funzioni giudiziarie” (co. 5).

Con particolare riferimento all’attività della Commissione tecnica (di cui al citato art. 11, co. 13, del d.lgs. 160/2006), l’art. 78, co. 7, della circolare prevedeva che essa “procede dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato, poi dei titoli scientifici”. Per ciascun provvedimento e titolo la commissione formula un sintetico giudizio e successivamente “valuta se la capacità scientifica e di analisi delle norme sia elevata, buona o discreta distintamente per i provvedimenti giudiziari nel loro complesso e per i titoli scientifici nel loro complesso”, per poi formulare un giudizio complessivo di non idoneità o di idoneità.

Per la valutazione del merito, relativo all’impegno del magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria (art. 25, co. 1, circ.), ai sensi dell’art. 84, co. 1, della medesima circolare, così come modificato con delibera del 9 settembre 2020, erano attribuiti fino ad un massimo di 4,5 punti, secondo la seguente tabella:

a) punti 0,25 per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito svolte in primo grado;

b) punti 0,30 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado o di funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;

c) punti 0,35 in caso di applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione ai sensi dell’articolo 115, comma 3, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di legittimità o di funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione».

Quanto alle attitudini, nelle premesse della delibera impugnata il CSM aveva preventivamente fissato regole autovincolanti per l’esercizio della discrezionalità nell’attribuzione del relativo punteggio, allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento.

In particolare, al punto 3.1.2., dopo aver ritenuto che “ le singole valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica (quella di cui all’art. 11, co. 13, del d.lgs. n. 160/2006) nella presente procedura sono assolutamente condivisibili sia con riferimento alle valutazioni di idoneità o non idoneità dei candidati che in relazione agli specifici giudizi espressi in ordine al livello di capacità scientifica e di analisi delle norme desumibili dai provvedimenti giurisdizionali e dalle pubblicazioni ”, aveva stabilito per le attitudini i seguenti criteri per l’assegnazione dei punteggi:

a) non inferiore a 4 in presenza di un giudizio complessivo di “elevato” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti;

b) non

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