TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-11-02, n. 201701118
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/11/2017
N. 01118/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G D, rappresentato e difeso dagli avvocati R M Z, G D T, con domicilio eletto presso lo studio Marco Lancieri in Bari, via Cardassi, n. 58;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati I P, D C M, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33;
per l'annullamento
- della «ingiunzione di demolizione di opere eseguite in totale difformità al permesso di costruire», a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Barletta, di prot. n. 23661 —int. 116 del 14 aprile 2011, notificata il 18 aprile 2011, con cui si ingiunge al ricorrente di “demolire entro e non oltre 90 gg. dalla data di notifica della presente le opere descritte in premessa consistenti in: 1) un manufatto finito e rifinito delle dimensioni di mq. (10,00 x 20,00) e dell’altezza media di m 3, 70 circa con copertura in legno a due falde inclinate costituito da muratura perimetrale da pilastri e travi in legno;2) il deposito attrezzi e wc di forma ad eIle e delle dimensioni in pianta di circa 15,00 mq. realizzato e relativo portico di pertinenza;3) la tettoia in legno delle dimensioni di mq 60,00 adiacente il predetto deposito e realizzata con Pdc 985/2010 realizzati su fondo agricolo distinto in catasto al Fg 91, plle 851, 852, 792, 793, ripristinando lo stato dei luoghi “;
- del verbale di P.G. prot. n. 26-bis del 10.1.2011 ad oggetto “Trasmissione rapporto amministrativo” e dell’allegato verbale di P G prot n 26 del 10.1.2011 ad oggetto “Verbale di sopralluogo ai sensi dell‘art. 354, co. 3, c.p.p.”;
- della comunicazione di avvio del procedimento del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta prot. n. 6722 del 2.2.2011 finalizzata all’emissione dell’ingiunzione di demolizione;
- della relazione istruttoria del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta, resa in data 4.3.2011, non conosciuta ma richiamata nel corpo dell’ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- della determinazione del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta, resa in data 24.3.2011, che prevede “disporre ingiunzione di demolizione”, non conosciuta ma richiamata nel corpo dell’ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Con motivi aggiunti depositati il 15.11.2013:
per l’annullamento
delle note prot. 36788 del 27.6.2013 e, in parte della nota prot. 49059 del 20.9.2013 del Comune di Barletta;
di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto,
Con motivi aggiunti depositati il 18.12.2013:
per l’annullamento
della restante parte nota prot. n. 499059 del 10.9.2013 del Comune di Barletta;
di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto, vivi compreso il rapporto della Polizia Municipale – Ufficio Polizia Edilizia del Comune di Barletta n. 33687 del 12.6.2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Vista l’Istanza congiunta delle parti costituite del 12 settembre 2017, con la quale dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa C C;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 21.6.20111 e depositato il 22.6.2011 G D ha impugnato l’ordinanza di demolizione di opere eseguite in difformità al permesso di costruire, su fondo agricolo sito nel comune di Barletta e gli atti ad essa connessi.
2. - Il Comune di Barletta si è costituito in giudizio il 9.07.2011.
3. - Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti in data 15.11.2013 e il 18.12.2013.
4. - Con successive memorie il sig. Diblasio ha riferito di aver presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria e che, a seguito dell’istruttoria avviata dalla civica amministrazione, ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria n. 36/2017.
5. - In vista dell’udienza di merito, con atto depositato in data 19 settembre 2017, le parti hanno depositato istanza congiunta dichiarando di non aver più interesse a coltivare la lite giudiziaria, atteso il rilascio del suddetto titolo edilizio in sanatoria.
6. - Alla luce della predetta dichiarazione delle parti, ribadita all’udienza pubblica del 25 ottobre 2017, il Collegio non può che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
7. - Avuto riguardo al complessivo andamento processuale della vicenda e alla richiesta congiunta delle parti, si giustifica la compensazione delle spese di lite.