TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-07-14, n. 201701800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-07-14, n. 201701800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701800
Data del deposito : 14 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2017

N. 01800/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00616/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 616 del 2016, proposto da:
S D, rappresentato e difeso dall'Avvocato M S, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, alla Via Milano n. 85;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dalla sentenza n. 450/12 resa in data 15.2.2012 dal Tribunale di Catania, recante condanna al pagamento di somme di denaro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe.

L’amministrazione intimata, nel costituirsi formalmente in giudizio, resisteva genericamente alla domanda ex adverso avanzata.

Nella camera di consiglio del 5.7.2017, come in verbale, il difensore insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

A tal fine, infatti, deve osservarsi che il ricorso è stato notificato in data 4.4.2016 e che la notifica della decisione in forma esecutiva - la cui clausola è stata apposta in data 6.8.2013 – all’Amministrazione resistente nella propria sede legale è avvenuta in data 21.1.2016.

Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa in data 2.2.2017, che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione.

Non risulta, viceversa, che il Ministero resistente abbia dato esecuzione al giudicato di cui si tratta.

Ne consegue, quindi, che deve ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Direttore della Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno - con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso la stessa Direzione - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Sono inoltre dovuti sia gli ulteriori interessi legali, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessivamente dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente;
sia il rimborso delle spese vive successive.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione resistente) e sono liquidate come in dispositivo.

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