TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-10-27, n. 202100691
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Pubblicato il 27/10/2021
N. 00691/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2020, proposto da
-OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-,-OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul figlio-OMISSIS-, -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-in qualità di Esercente La Potestà Sulla Figlia -OMISSIS-in Qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore-OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Di Pierri, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'obbligo di istituire sul territorio regionale strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, formazione e assunzione di personale pubblico specializzato nel trattamento e gestione di adulti adolescenti e minori aventi problematiche attinenti all'autismo mediante efficaci metodi riconosciuti a livello internazionale tra i quali, e a titolo di esempio, il cd. “ABA” – Richiesta di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in esame, depositato in data 29/10/2020, i deducenti, genitori/tutori di ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, hanno chiesto:
i) l’accertamento della violazione da parte della Regione Basilicata dell’art. 3 co. 2 lett. g), della L. n. 134/2015 (che prevede l’obbligo di rendere disponibili sul territorio regionale strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti) e delle ulteriori previsioni di cui alle lettere da a) a f) del medesimo articolo (che prevedono la qualificazione dei servizi costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico) e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione regionale all’attuazione di dette previsioni;
ii) la condanna dell’intimata Regione al risarcimento dei danni derivanti dall’inattuazione delle richiamate previsioni;
- la Regione Basilicata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- con memoria depositata in data 15/10/2021, parte ricorrente ha notiziato dell’avvenuta pubblicazione della L.R. n. 40/2021, recante le misure attuative oggetto delle pretese ricorsuali, instando dunque per una pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere;
- all’udienza pubblica del 20/10/2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che la sopraggiunta normativa regionale – pur non del tutto satisfattiva delle pretese ricorsuali (essendo all’uopo necessario il compimento di atti attuativi di carattere amministrativo) – si riflette comunque sulla permanenza dell’interesse sotteso al ricorso, non potendo parte deducente conseguire più alcuna utilità dal suo eventuale accoglimento (essendo stato irrevocabilmente definito il quadro normativo entro cui dette pretese potranno trovare accoglimento, ove ne ricorrano i requisiti). Il che consente di soprassedere dallo scrutinio dei profili di possibile inammissibilità dell’azione proposta, siccome protesa all’accertamento di un obbligo - quello di istituzione di strutture semiresidenziali e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico - corrispondente ad una potestà attuativa che, come le circostanze hanno dimostrato, esigeva il preliminare compimento di scelte di carattere normativo (in quanto tali non tutelabili nella presente sede giurisdizionale);
Ritenuto, per tali ragioni, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, in assenza controparti costituite, nulla va disposto in materia di spese di lite;