TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-17, n. 202304360
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 04360/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Steris S.P.A, quale mandataria del costituendo Rti con Consorzio Stabile del Mediterraneo S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L G, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A A C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L R, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo del Rti con Sterimed S.r.l. e Sirimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sterimed S.r.l., Sirimed S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto deliberativo n.178 del 03.03.23 (doc.1), recante l'aggiudicazione a favore del RTI costituendo tra Servizi Ospedalieri spa, Sterimed s.r.l. e Sirimed s.r.l. della procedura aperta CIG 8892878B12 indetta dall'AORN A. C per l'affidamento del Servizio di sterilizzazione e fornitura a noleggio dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e consegna presso le UU.OO., con allestimento di apposita centrale di sterilizzazione in locali dell'Azienda ospedaliera;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara (docc.2 e 3), il verbale di verifica dell'anomalia e relativo giudizio di congruità dell'offerta (doc.4), la nota del RUP prot. 3821 del 09 02 23, recante la valutazione degli aggiornamenti delle dichiarazioni ex art.80 ccp e relativo giudizio di affidabilità dell'aggiudicatario (doc.5), l'eventuale dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ex art.32 co.7 ccp all'esito della verifica dei requisiti, ove disposta, nonché il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d'inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, con conseguente condanna dell'AORN A. C a disporre il subentro nell'esecuzione dello stesso in favore dell'odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 cpa;
- con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 cpa;
con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 cpa
per l'annullamento del parziale rifiuto opposto dall'AORN alla richiesta ostensiva di STERIS e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l'offerta avversaria priva di omissis, nonché all'ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell'AORN A. C a rilasciare detta documentazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Steris S.P.A in proprio e quale mandataria del Cost. Rti con Consorzio Stabile del Mediterraneo S.C.A.R.L. il 20/4/2023:
per l'annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni:
- dell'atto deliberativo n.178 del 03.03.23 (doc.1), recante l'aggiudicazione a favore del RTI costituendo tra Servizi Ospedalieri spa, Sterimed s.r.l. e Sirimed s.r.l. della procedura aperta CIG 8892878B12 indetta dall'AORN A. C per l'affidamento del Servizio di sterilizzazione e fornitura a noleggio dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e consegna presso le UU.OO., con allestimento di apposita centrale di sterilizzazione in locali dell'Azienda ospedaliera;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara (docc.2 e 3), il verbale di verifica dell'anomalia e relativo giudizio di congruità dell'offerta (doc.4), la nota del RUP prot. 3821 del 09 02 23, recante la valutazione degli aggiornamenti delle dichiarazioni ex art.80 ccp e relativo giudizio di affidabilità dell'aggiudicatario (doc.5), l'eventuale dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ex art.32 co.7 ccp all'esito della verifica dei requisiti, ove disposta, nonché il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d'inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, con conseguente condanna dell'AORN A. C a disporre il subentro nell'esecuzione dello stesso in favore dell'odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 cpa;
- con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 cpa;
con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 cpa
per l'annullamento del parziale rifiuto opposto dall'AORN alla richiesta ostensiva di STERIS e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l'offerta avversaria priva di omissis, nonché all'ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell'AORN A. C a rilasciare detta documentazione” (cfr. ricorso, pp.1 e 2);
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo del Rti con Sterimed S.r.l. e Sirimed S.r.l., il 17/5/2023:
per l'annullamento, in parte qua, degli atti meglio individuati nella memoria difensiva avverso i motivi aggiunti di Steris S.p.A. del 17/20.04.2023 contenente ricorso incidentale (con istanza cautelare della ricorrente incidentale);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Steris S.P.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo Rti con Consorzio Stabile del Mediterraneo S.C.A.R.L., il 15/6/2023:
per l'annullamento:
- dell'atto deliberativo n.178 del 03.03.23 (doc.1), recante l'aggiudicazione a favore del RTI costituendo tra Servizi Ospedalieri spa, Sterimed s.r.l. e Sirimed s.r.l. della procedura aperta CIG 8892878B12 indetta dall'AORN A. C per l'affidamento del Servizio di sterilizzazione e fornitura a noleggio dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e consegna presso le UU.OO., con allestimento di apposita centrale di sterilizzazione in locali dell'Azienda ospedaliera; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara (docc.2 e 3), il verbale di verifica dell'anomalia e relativo giudizio di congruità dell'offerta (doc.4), la nota del RUP prot. 3821 del 09 02 23, recante la valutazione degli aggiornamenti delle dichiarazioni ex art.80 ccp e relativo giudizio di affidabilità dell'aggiudicatario (doc.5), l'eventuale dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ex art.32 co.7 ccp all'esito della verifica dei requisiti, ove disposta, nonché il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d'inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, con conseguente condanna dell'AORN A. C a disporre il subentro nell'esecuzione dello stesso in favore dell'odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 cpa;- con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 cpa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A A C, della Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo del Rti con Sterimed S.r.l. e Sirimed S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Servizi Ospedalieri s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame introduttivo, l’odierna ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione a favore del RTI Servizi Ospedalieri S.p.a. della procedura aperta bandita dall’AORN C per l’affidamento del contratto di appalto, con durata settennale ed importo a base d’asta pari ad € 16.861.745,00 oltre IVA, avente ad oggetto il “ servizio di sterilizzazione e fornitura a noleggio dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e consegna 3 presso le UU.OO., con allestimento di apposita centrale di sterilizzazione in locali dell’AORN “A. C ”.
Il disciplinare di gara aveva previsto l’assegnazione di n. 70 punti per la qualità dell’offerta tecnica, di n. 25 punti per il ribasso sulla base d’asta e, infine, di n. 5 punti in ordine al ribasso offerto sulle tempistiche di esecuzione dei lavori di adeguamento della centrale di sterilizzazione, avendo il progetto predisposto dall’AORN stimato in 300 giorni consecutivi il tempo necessario per la sua realizzazione. Alla gara avevano preso parte cinque raggruppamenti e, all’esito della valutazione operata dalla commissione di gara, la ricorrente si era classificata al secondo posto.
Con la prima doglianza, la Steris S.p.a. ha censurato l’aggiudicazione in favore della Servizi Ospedalieri S.p.a. in quanto adottata in violazione sia degli artt. 30, 32, 80, 85 D.lgs. n 50/16, sia delle Linee Guida ANAC n.6 relative all’illecito professionale dei concorrenti.
In particolare, ha stigmatizzato come, a fronte dei numerosi procedimenti penali instaurati nei confronti degli amministratori e dei procuratori sia della mandante che della mandataria del raggruppamento aggiudicatario, oggetto peraltro delle dichiarazioni rese sia al momento della presentazione dell’offerta sia nel corso della gara, il RUP, con la nota del 09.02.23, pur riconoscendo la gravità