TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-12-21, n. 202000725

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-12-21, n. 202000725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000725
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 00725/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P S e Figlio Autolinee S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V A P e M S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria in Cagliari, via Dante 23;

nei confronti

Sun-Lines Elite Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e J F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.:

- del decreto n. 282 del 23.7.2020, comunicato con nota datata 24.7.2020, recante l'aggiudicazione in favore della Sun Lines Elite Service S.r.l. del Lotto n. 2 – servizio di bus navetta interno all'Area ad accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito – CIG 82698342E8 CPV 60140000-1 della procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi ai passeggeri presso il porto di Olbia Isola Bianca;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, ivi compresi: (i) i verbali di gara;
(ii) gli atti e i provvedimenti relativi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e di verifica del possesso dei requisiti;

con condanna:

- dell'Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anzitutto in forma specifica attraverso aggiudicazione in favore della ricorrente dei servizi di trasporto facenti parte del Lotto 2 della procedura di gara, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato con la Sun Lines Elite Service S.r.l.;
in ogni caso, per equivalente economico, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance;

nonché per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente di conseguire l'ostensione integrale e senza omissis di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di anomalia e di verifica del possesso dei requisiti - documenti, per vero, consegnati solo in parte in data 10.8.2020 - con annullamento di ogni eventuale provvedimento di diniego, esplicito o implicito, all'accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari e di Sun-Lines Elite Service S.r.l.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara del 16 aprile 2020 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (da qui in poi soltanto “Autorità Portuale”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento -con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’attribuzione di un punteggio sino a 70 punti per il merito tecnico e sino a 30 punti per il ribasso offerto- di svariati servizi per i passeggeri del porto di Olbia Isola Bianca, tra i quali al Lotto n. 2, oggetto del presente giudizio, il servizio di bus navetta interno all’Area ad accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, partenza e transito, per un valore stimato di euro 1.849.920,00 (IVA esclusa) e una durata di 1.095 giorni.

All’esito delle operazioni selettive relative al Lotto 2, l’odierna ricorrente P S e Figlio Autolinee S.r.l. (da qui in poi soltanto “Scoppio”) si è classificata al secondo posto, con un punteggio complessivo di 76,240 (70 punti per l’offerta tecnica e 6,24 punti per quella economica, con un ribasso dell’11%), mentre al primo posto si è classificata la Sun-Lines Elite Service S.r.l. (da qui in poi soltanto “Sunlines”), con un punteggio complessivo pari a 85,665 (55,665 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica, con un ribasso del 53 %).

Avviato il procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo la Commissione rilevato che l’offerta della Sunlines “...appare anormalmente bassa in base ad elementi specifici quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il costo ora/uomo scaturente dal ribasso, che appare eccessivamente contenuto rispetto agli impegni assunti con l’offerta tecnica, e il costo della manodopera anch’esso estremamente contenuto rispetto al piano di assorbimento presentato e il costo delle dotazioni strumentali illustrate nell’offerta” (così il verbale 18.6., prot. 11891), il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto alla stessa Sunlines chiarimenti in merito:

- ai costi della manodopera: avendo la società dichiarato nella propria offerta l’assunzione di n. 5 autisti e l’assorbimento dal gestore precedente di n. 3 autisti alle medesime condizioni, il RUP le ha chiesto di specificare gli elementi retributivi previsti in favore del suddetto personale, collegati alle rispettive voci del CCNL di riferimento, nonché i costi “aziendali” relativi a spese per formazione /sicurezza / DPI, contributi, imposte etc., così da quantificare con precisione il costo orario medio totale;

- alle spese per investimenti: avendo la società dichiarato la conversione di 1 autobus da Euro 3 a Euro 5, nonché l’acquisto di n. 2 bus Euro 6, il RUP l’ha invitata a produrre la documentazione comprovante i relativi costi di acquisito e avvio al servizio di tali automezzi;
inoltre, avendo la società indicato la conversione della pedana manuale in uso a tutti i mezzi sopra indicati in pedana elettro idraulica, il RUP l’ha invitata a documentare i relativi costi tecnici e amministrativi;
infine, avendo la società dichiarato il posizionamento di pensiline e panchine con incorporato pulsante di chiamata navetta, il RUP l’ha invitata a documentare i costi tecnici e amministrativi relativi all’acquisto, all’installazione e alla messa in opera di tali strutture e relativi impianti.

Con nota del 25 giugno 2020 la Sunlines ha fornito tali chiarimenti, ma il RUP ha ritenuto necessarie ulteriori precisazioni in relazione:

- al costo del carburante consumato dai mezzi che saranno adibiti al servizio (costo/litro e stima relativa ai consumi complessivi);

- alle pensiline, mediante indicazione dei costi relativi allo specifico modello prescelto e il numero complessivo di pensiline previste, tenendo conto anche dell’allestimento della fermata adiacente alla Stazione Marittima, nonché mediante indicazione dei costi del sistema di “chiamata” (predisposizione dei necessari sottoservizi, eventuali canoni, spese di manutenzione), nonché ai costi delle autorizzazioni amministrative per l’installazione e la gestione delle pensiline stesse;

- alla spesa per le divise del personale;

- alle spese per la fornitura dei walkie talkie citati nell’offerta tecnica;

- ai costi per i corsi di formazione del personale, secondo quanto previsto dalla legge e nell’offerta;

- all’importo di euro 3.280,00 indicato per gli oneri di sicurezza ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;

- all’importo di euro 106.500,00 indicato quale costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;

- al Piano di Assorbimento del personale già adibito al servizio, il RUP ha invitato la Sunlines a precisare le condizioni contrattuali da applicare, con particolare riferimento all’attuale retribuzione contrattuale e alle ore di impiego, specificando il tipo di contratto (full time / part teme e, nel caso, le caratteristiche di quest’ultimo) e eventuali differenti trattenimenti retributivi;

- alle condizioni retributive da applicare agli 8 autisti oggetto di nuova assunzione, con particolare riferimento alla retribuzione contrattuale ed alle ore di impiego, specificando il tipo di contratto (full time / part time e, nel caso, le caratteristiche di quest’ultimo) o eventuali differenti trattamenti retributivi;

- ai costi complessivi di acquisto e/o di esercizio dei 7 automezzi che Sunlines ha dichiarato in offerta di utilizzare per lo svolgimento del servizio;

- agli oneri accessori derivanti dall’attività di “turnazione” tra gli autisti indicata a pag. 6 dell’offerta tecnica di Sunlines;

- alla quantificazione degli importi relativi all’IVA per le diverse voci di costo.

Con nota del 7 luglio 2020, la Sunlines ha dato riscontro a tali richieste, fornendo ulteriori chiarimenti, sui quali la Commissione, come da verbale della seduta riservata n. 2 in data 13 luglio 2020, ha rilevato che “alla luce degli elementi forniti, molti dei quali sostanzialmente carenti laddove non addirittura contraddittori rispetto a quanto dichiarato dalla Sun Lines Service in sede di offerta tecnica, il RUP, con il supporto della Commissione, visto anche quanto previsto dall’art. 19.4 del Disciplinare di Gara, dispone che si proceda all’audizione orale del Legale Rappresentante della Società Sun Lines Elite Service” .

In seguito a tale audizione la Commissione ha espresso i rilievi di cui al verbale del 16 luglio 2020 e la stazione appaltante ha, poi, invitato la società interessata a produrre ulteriore documentazione giustificativa entro il 21 luglio 2020, poi effettivamente trasmessa in pari data.

All’esito delle relative operazioni di valutazione, la Commissione, come si legge nel verbale n. 3 del 23 luglio 2020, ha ritenuto che “- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell’offerta: - per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni presentate dall’operatore economico e depositate agli atti dell’Ente”.

Pertanto, con decreto presidenziale 23 luglio 2020, n. 282, il Lotto 2 è stato aggiudicato alla Sunlines.

Con il ricorso in esame la società Scoppio ha chiesto l’annullamento degli atti sopra descritti, nonché il risarcimento del danno subito, non condividendo i descritti esiti della valutazione di anomalia dell’offerta sul presupposto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere adeguatamente giustificato i costi del servizio in relazione alla propria offerta economica, in ogni caso la completezza dell’istruttoria e la completezza, logicità e coerenza della motivazione a fondamento del giudizio positivo espresso dalla stazione appaltante.

Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso.

Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata Sunlines, concludendo negli stessi termini.

Alla camera di consiglio del 16 settembre 2020, fissata per l’esame dell’istanza cautelare dedotta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive e produzioni documentali.

Con atto depositato il 24 settembre 2020 la società Scoppio, sulla base dell’integrale documentazione di gara prodotta in giudizio dalla stazione appaltante, ha formulato motivi aggiunti, approfondendo le doglianze già proposte con il ricorso introduttivo e, altresì, deducendo l’illegittimità del punteggio di 10 punti attribuito all’offerta tecnica della Sunlines in relazione alla voce “Impiego esclusivo di mezzi ecologici (

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