TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-09-08, n. 201502138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-09-08, n. 201502138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201502138
Data del deposito : 8 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03619/2014 REG.RIC.

N. 02138/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03619/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. D C N ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Mario Rutelli n°39;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento;
l’Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Manzoni” di Ravanusa;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

1) del provvedimento del Dirigente Scolastico del 10/09/2014 prot. n. 4945, conosciuto dalla ricorrente in data 26/11/2014 in seguito ad istanza di accesso agli atti del 23/10/2014 e con il quale è stato attribuito all'alunno -OMISSIS- un insegnante di sostegno per un numero di ore pari a 12 per il corrente anno scolastico 2014/2015,

b) dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale hanno attribuito un numero di insegnanti di sostegno insufficienti ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso l'Istituto scolastico de quo ed in particolare all'alunno -OMISSIS-, di cui non si conoscono gli estremi;

c) "di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, ancorchè sconosciuto, anche di caratere omissivo";

nonchè per l'accertamento

- del diritto all'alunno -OMISSIS-, affetto da grave disabilità ("Funzionamento intellettivo limite. Disturbo espressivo del linguaggio. Pregressi episodi critici in eperpiressia") ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 18 ore settimanali secondo il rapporto 1/1, per il presente anno scolastico e per gli anni successivi sino alla eventuale modifica dei presupposti fondanti il diritto (gravità dell'handicap e valutazione della necessità del rapporto 1/1) e del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dal medesimo per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno

e per la condanna

delle amministrazioni resistenti all'assegnazione in favore dell'alunno -OMISSIS- di un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali secondo il rapporto 1/1, ed in caso di accoglimento delle superiori domande, la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dallo stesso per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento;
dell’Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Manzoni” di Ravanusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 luglio 2015 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.- La controversia ha ad oggetto i provvedimenti con i quali è stato assegnato al minore di cui trattasi, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), un insegnante di sostegno per 12 ore settimanali, inferiori a quelle necessarie secondo quanto indicato nella domanda di parte ricorrente laddove si fa riferimento alla necessità di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (18 ore settimanali).

1.2.- La domanda verte sull'accertamento del diritto per l'alunno (con ogni conseguenza, anche ai fini risarcitori) di vedersi erogato il servizio didattico per tutte le ore di frequenza o comunque per 18 ore settimanali previa predisposizione, da parte dell'amministrazione, di misure di sostegno.

2.- Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni.

3.- Con ordinanza n. 1096/2014 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

4.- All'udienza pubblica del 28 luglio 2015, il ricorso, su richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

5.1.- Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

5.2.- Parte ricorrente chiede, altresì, il ristoro del danno non patrimoniale subito a causa della disposta contrazione delle ore di sostegno.

6.1.- Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo sull'odierna controversia. Sul punto il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso nella sentenza di questo Tribunale n. 3111 del 2014 che qui si richiama ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm. dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi.

6.2.- Nel merito la questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti di questo Tribunale - alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia - nei quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della doverosità per l'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

6.3.- Quanto alla necessità che l'insegnante di sostegno debba essere assegnato secondo il rapporto 1/1, essa si evince dalla documentazione medico-didattica in atti.

6.4.- Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con conseguente riconoscimento del diritto del minore in epigrafe a fruire, per l'anno scolastico per cui è causa e fino a quando non muteranno le condizioni esplicitate nella documentazione medico-didattica, del numero di ore di sostegno richieste.

7.1.- All'accertamento del diritto, nei termini appena precisati, consegue anche la fondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, stante la gravità della condotta della parte pubblica del rapporto la quale ha negato al minore la fruizione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato (Corte cost. n. 215 del 1987).

7.2.- Sotto tale specifico profilo, va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l'esistenza di numerosi precedenti di questo Tribunale sfavorevoli al Ministero ed all'Ufficio scolastico, che, ciononostante, hanno reiterato provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

D'altronde, la condotta dell'amministrazione assume connotati di gravità in ragione del bene leso, ed è anche in relazione a tale aspetto (in linea con l'approdo della Cassazione che, con sentenza n. 1126 del 2015, in relazione a diversa fattispecie di danno non patrimoniale, ha eletto la «gravità dell'offesa» quale elemento di «indubbia rilevanza ai fini della quantificazione del danno») che deve quantificarsi in termini di risarcibilità il pregiudizio ai valori della persona umana garantiti e protetti sia dalla Costituzione sia dalle fonti sovranazionali.

7.3.- Ciò posto, il danno può essere quantificato, in ragione del numero di ore negate, in via equitativa, in € .1.000,00 (euro mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell'insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, con decorrenza dalla notifica del ricorso in epigrafe e sino all'effettiva assegnazione dell'insegnante nel rapporto 1/1.

L'obbligo di corrispondere tale somma va posto a carico del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi attuate dalle sue articolazioni periferiche (gli Uffici scolastici regionali).

8.- Il ricorso deve, anche in relazione alla domanda risarcitoria, pertanto, essere accolto con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme come sopra indicate.

9.- Le spese devono essere poste secondo la regola della soccombenza a carico delle amministrazioni resistenti, ad eccezione dell'Istituto scolastico nei confronti del quale possono essere compensate avuto riguardo alla relativa posizione nella vicenda procedimentale.

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