TAR Calabria, sentenza 10/05/2004, n. 1053
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Ai sensi degli artt. 4 e 5 DPR 26 ottobre 1972 n. 642, gli atti giudiziari conclusivi del giudizio devono essere emessi anche se il ricorso non era stato esteso su carta da bollo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
Ai sensi degli artt. 23, terzo comma, DL 2 marzo 1989 n. 66, 35 DLG 25 febbraio 1997 n. 77 e 183 e 191 TU 18 agosto 2000 n. 267, l'amministrazione dell'Ente Locale che consente l'acquisizione di beni o servizi in violazione delle norme in materia di contabilita' e' personalmente responsabile. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO
Con ricorso notificato il 6 agosto 2001, depositato in Segreteria il
successivo 7 agosto, il Consorzio xxx esponeva di essere gestore
dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani,
provenienti da una serie di Comuni, tra cui quello di Cosenza, e che
all'impianto in questione vengono convogliate, tramite reti fognanti e
collettori consortili, le acque reflue urbane trattate.
Tra i 45 Comuni aderenti al Consorzio, precisava parte ricorrente, vi
e' quello di Cosenza, che utilizza l'impianto di trattamento dei reflui sin
dal 1988.
Il Consorzio ricorrente specificava, ancora, che i mezzi economici
necessari al proprio funzionamento derivano dal versamento, da parte dei
Comuni aderenti, di contributi ordinari e di contributi di esercizio. Il
Contributo ordinario e' fissato in una quota annua uguale per tutti i
Comuni, mentre il contributo di esercizio e' determinato in una quota
proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune ed in una quota
determinata in ragione dell'effettivo utilizzo degli impianti e dei servizi
prestati.
In mancanza di apparecchi di misurazione, aggiungeva parte ricorrente,
le percentuali di refluo registrate e trattate sono state stabilite da una
commissione tecnica, composta dai rappresentanti dei Comuni fruitori. Per il
Comune di Cosenza la percentuale e' stata individuata nel 73%. Una seconda
commissione tecnica, istituita a seguito delle perplessita' manifestate dal
Comune di Cosenza, ha sostanzialmente confermato il dato accertato
dall'altra commissione tecnica.
Il Comune di Cosenza, sottolineava, infine, il Consorzio, ha pagato il
contributo dal 1993 al 1997, nonostante esso fosse stato determinato con le
stesse modalita' dei contributi relativi agli anni 1998 e 1999, il cui
ammontare e' stato invece contestato dal Comune.
Le somme non pagate dal Comune di Cosenza, affermava il Consorzio,
ammontano a complessive L.
7.335.285.215 e risultano dalla fattura n. 135
del 5 novembre 1998, relativa al secondo quadrimestre 1998, per un importo
di L. 1.557.846.444, dalla fattura n. 18 del 20 settembre 1998, relativa al
terzo trimestre 1998, per un importo di L. 463.284.155, dalla fattura n. 113
del 20 settembre 1999, relativa al conguaglio saldo 1997, per un importo di
L. 470.859.607, dalla fattura n. 131 del 20 settembre 1999, relativa al
conguaglio saldo 1998, per un importo di L. 131.266.069, dalla fattura n.
180 dell'11 novembre 1999, relativa al secondo quadrimestre 1999, per un
importo di L. 1.111.115.115, dalla fattura n. 42 del 3 aprile 2000, relativa
al terzo quadrimestre 1999, per un importo di L. 1.276.757.955,, dalla
fattura n. 155 del 27 novembre 2000, relativa al primo quadrimestre 1998
(residuo), per un importo di L. 150.537.126;
dalla fattura n. 54 del 19
febbraio 2001, relativa al secondo quadrimestre 2000, per un importo di L.
921.868.656, dalla fattura n. 53 del 5 febbraio 2001, relativa al terzo
quadrimestre 2000, per un importo di L. 1.251.750.088.
A tale somma andrebbero aggiunte L. 225.304.209, a titolo di interessi,
come da fatture n. 73 del 15 giugno 1999 e n. 95 del 16 maggio 2000.
Il Consorzio ricorrente chiedeva, quindi, la condanna del Comune di
Cosenza al pagamento della somma di L. 7.335.285.215, oltre L. 225.304.209 a
titolo di interessi, per complessive L. 7.560589.424 (pari ad euro
3.788.358), oltre interessi maturati dalle singole scadenze e non fatturati
e gli ulteriori su capitale ed interessi dalla domanda al soddisfo.
Lo stesso Consorzio chiedeva, inoltre, l'emissione di ordinanza
ingiunzione, ai sensi dell'art. 183 ter c.p.c., per l'immediato pagamento di
somma corrispondente alla sorte capitale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza deducendo l'infondatezza
della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, il Comune negava la sussistenza dell'obbligazione,
rilevando che non e' mai stato stipulato il contratto di adesione al
Consorzio, per il quale, secondo il disposto dell'art. 2603 c.c., e'
prevista la forma scritta ad substantiam.
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