TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2019-11-13, n. 201907362
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Pubblicato il 13/11/2019
N. 07362/2019 REG.PROV.CAU.
N. 12253/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12253 del 2019, proposto da Associazione Guide Turistiche Abilitate (“Agta”), M C, S L, D B, G B, V R M, F P, M R, C T, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato B D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gebart S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l’accertamento della intervenuta violazione del diritto di accesso, con adozione delle misure ex art. 116 c.p.a. da parte della Galleria Borghese - Ministero per i beni e le attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata ostensione degli atti e dei documenti che la ricorrente aveva richiesto, ai sensi degli articoli 22 e ss., con la sua istanza di accesso recapitata al MIBAC - Galleria Borgese in data 24/8/2019, ossia ‘degli atti e dei provvedimenti con i quali codesta Amministrazione ha adottato le nuove regole concernenti la “rimodulazione del flusso dei gruppi organizzati” applicabili dal 1 Agosto 2019, delle quali è stata data mera informazione nel sito internet dell'Amministrazione medesima, oltre che di tutti gli atti del relativo procedimento istruttorio';
nonché per l’annullamento, previa tutela cautelare
del provvedimento, di cui qui s'ignorano numero e data, con cui il MIBAC- Galleria Borghese ha stabilito la rimodulazione del flusso dei gruppi organizzati per il loro accesso al Museo, e di cui ha dato notizia attraverso un avviso pubblicato nel profilo internet dell'Amministrazione in data 1/7/2019 (http://galleriaborghese.beniculturali.it), con cui è stato comunicato che “dal 1 Agosto 2019 i gruppi di visitatori che intendono visitare la Galleria Borghese con una guida, propria o del Museo, dovranno prenotare con almeno tre settimane di anticipo chiamando il numero .... oppure inviando una mail a .... Ciascun gruppo potrà essere costituito da un minimo di 5 fino a un massimo di 15 visitatori e dovrà sostenere una maggiorazione complessiva sul prezzo del biglietto pari a 70 euro, che saranno versate da capogruppo. Si segnala che il capogruppo è tenuto a conservare il biglietto per tutta la durata della visita, in quanto il personale di custodia effettua controlli e nel caso ne risulti sprovvisto, lo stesso sarà invitato a recarsi nuovamente in biglietteria per acquistarlo o a creare gruppi meno numerosi. Al fine di garantire migliori condizioni di fruizione per tutti i visitatori della Galleria, il numero di gruppi consentiti per turno di visita è limitato. ... Restano esclusi i gruppi scolastici .... i gruppi senza guida: i gruppi sprovvisti di una guida possono usufruire delle visite guidate della Galleria Borghese, organizzate da parte della società Gebart Spa, che sono condotte da storici dell'arte specializzati in didattica e museologia ...”, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, tra i quali espressamente, per quanto occorra, dell'Avviso medesimo pubblicato in data 1/7/2019 nel sito internet dell'Amministrazione resistente concernente la ‘rimodulazione del flusso dei gruppi organizzati' qui contestata, oltre che le misure attuative adottate dal MIBAC-Galleria Borghese, o da suoi aventi causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 55 e 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, unitamente alla domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, la parte ricorrente chiede che sia accertata la spettanza dell’accesso ai documenti amministrativi richiesti con l’istanza recapitata al Mibac il 24 agosto 2019, ossia “degli atti e dei provvedimenti con i quali codesta amministrazione ha adottato e nuove regole concernenti la rimodulazione del flusso dei gruppi organizzati applicabili dal 1 agosto 2019, delle quali è stata data mera informazione nel sito internet dell’Amministrazione medesima, oltre che di tutti gli altri atti del procedimento istruttorio”;
Ritenuto che:
- la domanda relativa all’accesso agli atti debba essere accolta, rientrando nel campo dell’interesse della parte ricorrente conoscere il contenuto degli atti e documenti richiesti con l’istanza sopra indicata;
- quanto alla domanda cautelare di sospensione, non vi siano, allo stato, i presupposti per la concessione dell’invocata misura, essendo stato, tra l’altro, preannunciato il deposito di motivi aggiunti da parte della ricorrente;
- le spese della presente fase possano essere compensate;