TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-04-02, n. 200900378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-04-02, n. 200900378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900378
Data del deposito : 2 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01910/1994 REG.RIC.

N. 00378/2009 REG.SEN.

N. 01910/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1910 del 1994, proposto da:
D'Amore Raffaella Paola, rappresentata e difesa dall'avv. M D, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, p.zza Galileo 5;

contro

Comune di Imola, non costituito in giudizio;

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. B C, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Don Bedetti 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della dirigente dell'unità operativa agricoltura del Comune di Imola 23 maggio 1994 prot. n. 17125 - 542 - Agr., comunicato il 25 maggio 1994;

- per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna 22 luglio 1993 n. 1567 di applicazione del Regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio 1991, non ancora conosciuta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. - Oggetto del presente ricorso sono il provvedimento del Comune di Imola 23 maggio 1994 prot. n. 17125, con cui si è negato alla ricorrente il rilascio della certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e gli atti ad esso presupposti.

Tale diniego, infatti, si fonda sul parere 6 maggio 1994 prot. n. 0724 espresso dal Servizio Provinciale Agricoltura e sulla deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 1993 n. 1567.

Alla ricorrente invero non sono stati riconosciuti i requisiti essenziali di: i) tempo (svolge attività lavorativa come dipendente a tempo pieno), ii) reddito (il reddito extra agricolo dichiarato è superiore a quello che può ottenersi dalla conduzione dell’azienda agricola;
iii) professionalità (ha iniziato l’attività agricola il 12 marzo 1993 e non è in possesso di laurea o diploma di interesse agrario).

II. – A sostegno del gravame deduce:

1) Errore sui presupposti e falsa applicazione del regolamento CEE n. 2328/91, in quanto i requisiti stabiliti da tale regolamento vanno applicati soltanto alle fattispecie previste dal legislatore comunitario, mentre nella fattispecie la normativa di riferimento va individuata nella legge 9 maggio 1975 n. 153;

2) Falso supposto di fatto e violazione dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (Articolo abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99) in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione, la ricorrente, diplomata in erboristeria, possiede i requisiti di tempo e reddito fissati dalla legge;

3) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e violazione dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 non avendo l’Amministrazione provveduto al doveroso accertamento della capacità professionale della ricorrente demandato alla apposita Commissione provinciale;

4) Ulteriore eccesso di potere in relazione all’articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1983 n. 34 per avere l’Amministrazione pedissequamente aderito al parere non favorevole del Servizio Provinciale Agricoltura palesemente illegittimo per violazione della legge 153 del 1975 e per errore sui presupposti.

III. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale e ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 22 settembre 1994 n. 641 veniva respinta l’istanza cautelare e, quindi, su richiesta presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, veniva fissata per la discussione l’udienza del 18 dicembre 2008.

A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

IV. – Prima di esaminare le censure dedotte in ricorso e ribadite nella memoria depositata dalla ricorrente il 4 dicembre 2008, il Collegio deve rilevare che il 24 maggio 1999 l’Assessorato all’Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Imola, ha rilasciato alla ricorrente certificato attestante in capo alla medesima ricorrente “il possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale previsti dall’articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153, al fine di usufruire dell’esenzione dal contributo così come previsto dagli articoli 3 e 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10” ( v. doc. 8 ricorrente, depositato in atti il 26 maggio 2008).

Il rilascio di tale certificazione soddisfa le pretese della ricorrente e pertanto deve ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso

V. – Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese e competenze del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti.

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