TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-05-05, n. 202205652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-05-05, n. 202205652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205652
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2022

N. 05652/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02797/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2797 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- del provvedimento di rigetto dell’istanza di transito nel ruolo appuntati e finanzieri.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente ha impugnato la determina con la quale è stata respinta l’istanza con la quale aveva chiesto di transitare nel ruolo “Appuntati e Finanzieri” ai sensi dell’art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 12 maggio 1995 n. 199.

A sostegno del gravame ha formulato le seguenti censure:

I. Eccesso di potere per sviamento dalla causa / eccesso di potere per disparità di trattamento / violazione principio di legalità formale e sostanziale. In particolare, disparità di trattamento rispetto alla posizione di -OMISSIS-;

II. Eccesso di potere per violazione dei criteri di selezione indicati in circolare e per disparità di trattamento nella valutazione dei profili personali dei frequentatori del Corso AA.MM.;

III. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa sotto il doppio profilo della valutazione delle sanzioni irrogate e dell’intero quadro formativo del ricorrente;

IV. Eccesso di potere per illogica applicazione dei criteri di scelta, eccesso di potere per contraddittorietà con i presupposti di fatto e sviamento dall’interesse pubblico, eccesso di potere per violazione dei principi del buon andamento e della imparzialità ed economicità dell’azione;

V. Eccesso di potere per violazione di circolare e carenza di imparzialità rispetto alla mancata valutazione di ulteriori specifici precedenti di servizio indicati dettagliatamente nella fase di partecipazione al procedimento ”.

L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso, riassunto a seguito della dichiarazione di incompetenza del TAR Sicilia-Catania, si rivolge nei confronti del provvedimento di rigetto dell’istanza con cui il ricorrente - allievo Maresciallo che, dopo aver già ripetuto il primo anno di corso, non ha superato gli esami finali del secondo anno - ha chiesto di continuare a prestare servizio nella Guardia di Finanza nel ruolo "Appuntati e Finanzieri" ai sensi dell’art. 49, comma 14, del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 199, secondo il quale “ i frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo «appuntati e finanzieri» ”.

Il transito dell’allievo Maresciallo nel ruolo "Appuntati e Finanzieri", al pari dell’istituto della riammissione in servizio di cui all’art. 68 del medesimo D.Lgs. n. 199, introduce una deroga al generale principio dell’assunzione tramite procedure concorsuali pubbliche al fine di consentire all’Amministrazione di recuperare le professionalità già maturate e sperimentate all’interno del proprio assetto, in vista del perseguimento di un interesse squisitamente pubblico (avvalersi delle prestazioni del soggetto da reintegrare nell’organizzazione amministrativa).

La decisione in ordine all’istanza di transito, essendo finalizzata alla concreta valutazione delle esigenze dell’Amministrazione nell’ottica del migliore espletamento delle sue funzioni, costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, come tale sindacabile soltanto nei ristretti profili dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti, palese abnormità e illogicità manifesta, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riguardo all’analogo istituto della riammissione in servizio ( ex multis : TAR Roma, Lazio, sez. I, 3 settembre 2021, n.9505;
Cons. St. sez. I, 31 gennaio 2014, n. 3268).

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disciplinato l’esercizio del suddetto potere discrezionale emanando la circolare n. 223508 del 30 luglio 2015, con la quale ha prefissato i criteri in base ai quali valutare le domande di transito degli allievi Marescialli nel ruolo "Appuntati e Finanzieri", ai sensi della menzionata disposizione normativa.

In particolare, è previsto che:

il provvedimento finale di accoglimento/diniego della domanda terrà conto:

1) del parere, non vincolante, espresso dalla gerarchia intermedia dell’istante;

2) dei seguenti elementi:

a) precedenti di carriera (valorizzando i giudizi conseguiti nel periodo di formazione), disciplinari, sanitari,

b) valutazioni caratteristiche;

c) qualità morali;

d) durata effettiva dell’iter addestrativo e del complessivo livello di preparazione tecnico-professionale maturato, in relazione ai compiti ordinariamente demandati a un finanziere ”.

Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

III. Con un primo profilo di doglianza il ricorrente lamenta che l’Amministrazione abbia dato luogo a una disparità di trattamento del ricorrente rispetto alla posizione dell’allievo -OMISSIS-, la cui istanza di transito, presentata a norma della medesima previsione, è stata accolta.

In particolare, il ricorrente evidenzia che “ all’Allievo -OMISSIS- stesso sono stati irrogati circa 54 giorni di sanzioni per motivi esclusivamente comportamentali (mentre, per soli motivi comportamentali, al ricorrente ne erano irrogati 61), in un arco di tempo di gran lunga inferiore rispetto ai tre anni di corso frequentati dall’Allievo -OMISSIS- ” e che “ sempre l’allievo -OMISSIS- ... non ha dovuto affrontare e superare il numero di esami affrontati e superati dal ricorrente… sono molti di più gli esami che ha sostenuto il ricorrente rispetto all’Allievo -OMISSIS- (perché quest’ultimo ha sostenuto al primo anno solo 9 esami, mentre il ricorrente ne ha sostenuti, durante il primo anno, 10 e, promosso al secondo anno, ha sostenuto 13 esami, per un totale di 23 esami) ”.

La doglianza è infondata.

Raffrontando, infatti, alla luce dei criteri fissati dalla menzionata circolare, la posizione del ricorrente con quella del allievo -OMISSIS- emerge che

- l’intera linea gerarchica ha espresso parere favorevole al transito nel ruolo "Appuntati e Finanzieri" dell’allievo -OMISSIS-, mentre per il ricorrente i pareri sono stati tutti di segno negativo;

- i giudizi caratteristici conseguiti nel periodo di formazione risultano di pari livello, avendo sia il ricorrente che l’allievo -OMISSIS- conseguito il giudizio di “normale” o quello equivalente di “discreto”;

- il ricorrente ha riportato un maggior numero di precedenti disciplinari (senza considerare le sanzioni irrogate per scarso rendimento nello studio), come affermato nello stesso ricorso: “ è da sottolineare che all’Allievo -OMISSIS- stesso sono stati irrogati circa 54 giorni di sanzioni per motivi esclusivamente comportamentali mentre, per soli motivi comportamentali, al ricorrente ne erano irrogati 61 ”;

- quanto alle qualità morali, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente “ ha evidenziato un atteggiamento estremamente introverso ”, “ ha difficoltà a relazionarsi con i colleghi ” (parere del Comandante della 11° Compagnia Allievi del 18 gennaio 2019) e “ ha tenuto nella vita privata un comportamento non confacente alla dignità e al decoro del militare ” (parere del Comandante dei Corsi Allievi del 18 gennaio 2019);
-OMISSIS-, viceversa, “ È un allievo che ha profuso impegno e perseveranza nelle attività cui è stato impiegato manifestando sicurezza in sé stesso, facendosi apprezzare e stimare dai colleghi e dai superiori. Sincero, leale e retto, è un militare che allo stato ha tenuto un comportamento decoroso nella vita privata ” (parere del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti in atti).

Tali elementi rendono evidente i profili di prevalenza che l’allievo -OMISSIS- vanta rispetto al ricorrente con riferimento ai parametri sub 1) (pareri espressi dalla gerarchia), sub a) (precedenti disciplinari) e sub c) (qualità morali).

Ne deriva che, anche ammettendo - come sostenuto nel ricorso - la superiorità del ricorrente con riferimento al criterio di cui alla lett. d) (durata effettiva dell’ iter addestrativo e complessivo livello di preparazione maturato), ciò non sarebbe sufficiente a ritenere integrato, con la dovuta evidenza, il vizio di disparità di trattamento prospettato nel ricorso.

IV. Con un secondo argomento di doglianza il ricorrente si duole della disparità di trattamento che avrebbe penalizzato il ricorrente “ rispetto ai frequentatori del corso poi divenuti Marescialli ”.

Va considerato che, per unanime orientamento giurisprudenziale, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto nell’ipotesi di situazioni identiche, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa ( ex multis : TAR Torino, Piemonte, sez. II, 14 ottobre 2021, n.915;
Cons. St., sez. IV, 22 luglio 2021, n.5508).

Alla luce di tale premessa è agevole rilevare l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, posto che le situazioni messe a confronto sono differenti: il ricorrente è stato rinviato d’autorità dal corso ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 199/95 (secondo cui " sono rinviati dal corso, d’autorità, gli allievi marescialli che ... vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso ") e perciò ha potuto avanzare l’istanza di transito nel ruolo appuntati e finanzieri;
i frequentatori del corso che, invece, lo hanno superato, si trovano in una condizione del tutto diversa, come reso evidente dal fatto che non sono neppure legittimati a formulare l’istanza di transito in questione (riservata agli allievi “ che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso ”).

Ne discende l’irrilevanza, ai fini della decisione, dei documenti dei quali il ricorrente chiede, in via istruttoria, l’acquisizione, ossia “ i precedenti disciplinari, sanitari e di servizio, i rapporti informativi, le schede riepilogative e i pareri della Scuola per l’idoneità al corso AA.MM. dei militari che hanno partecipato allo stesso corso AA.MM. del ricorrente ”.

V. Privo di pregio è l’ulteriore motivo con il quale si contesta che “ l’Amministrazione non operava alcuna distinzione fra sanzioni direttamente collegate a condotte non improntate alla disciplina e quelle comminate per scarso rendimento nello studio ” atteso che, nella motivazione del provvedimento impugnato, è chiaramente indicato che “ il militare sotto il profilo disciplinare ha riportato 143 giorni di consegna nel triennio addestrativo irrogati non solo per scarso impegno negli studi ma per una significativa quota (pari a totali 61 giorni) per condotte in contrasto alle norme comportamentali ”.

VI. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la determinazione gravata non avrebbe correttamente applicato i criteri di scelta dettati dalla circolare emanata dal Comando Generale, non essendo stato adeguatamente valorizzato “ il duplice profilo dell’ampiezza temporale e del numero di materie superate ” che caratterizza il ciclo didattico del ricorrente.

L’argomento di censura è privo di fondamento.

Il ricorrente, infatti, si sofferma unicamente sui profili della durata dell’ iter addestrativo e del numero di esami sostenuti, che costituiscono solo uno dei criteri presi in considerazione dalla circolare (quello di cui alla lett. d), tralasciando completamente di considerare gli altri elementi di valutazione indicati dalla medesima disposizione (che hanno riguardo ai pareri espressi dalla gerarchia, ai precedenti disciplinari e alle qualità morali), alla luce dei quali si rileva che:

- hanno espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza di transito avanzata dal ricorrente: l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione in data 1 febbraio 2019;
il Comandante della 11° Compagnia Allievi in data 18 gennaio 2019 (“ il Fin. -OMISSIS- nei 36 mesi di frequenza dei corsi presso quest’Istituto, ha evidenziato: uno scarso impegno nelle attività didattico addestrative;
una lacunosa preparazione tecnico-professionale;
- il mancato completamento del percorso di maturazione e crescita individuale … presenta profonde lacune in ambito didattico dovute alle forti difficoltà incontrate negli studi … da un analisi oggettiva degli elementi contenuti nel fascicolo personale del militare emerge che lo stesso non abbia né dimostrato maturità personale, didattica de disciplinare, né appare aver raggiunto un livello complessivo di preparazione tecnica e professionale adeguata ai compiti ordinariamente demandati a un finanziere
”);
il Comandante dei Corsi Allievi in data 18 gennaio 2019 (“ il militare non appare aver completato il percorso di maturazione tecnico-professionale né disporre di qualità morali e caratteriali tali da poterlo considerare idoneo a svolgere le mansioni affidate al ruolo cui chiede di transitare ”);

- sotto il profilo disciplinare, il ricorrente ha riportato 143 giorni di consegna nel periodo addestrativo, di cui 61 giorni per motivi strettamente comportamentali indipendenti dal rendimento didattico;

- con riferimento ai precedenti di carriera e alle valutazioni caratteristiche, nei tre anni di servizio ha riportato valutazioni di livello "normale". Deve, peraltro, escludersi che “ il giudizio di normalità colloca il ricorrente nella media dei frequentatori del corso ” posto che, come si evince dalle statistiche indicate dall’Amministrazione (sia pure con riferimento all’anno di corso successivo a quello frequentato dal ricorrente) circa 9 su 10 allievi frequentatori conseguono un giudizio superiore a quello di “normale”: nella nota del Comandante dei Corsi Allievi del 17 maggio 2019 - rispetto alla quale il ricorrente non fornito argomenti in senso contrario - si legge infatti che: “ al termine del secondo anno di studi per l’89° corso, dei nr. 622 allievi che ne fanno parte :a) numero 182 hanno conseguito il giudizio di ottimo;
b) numero 265 quello di molto buono;
c) numero 107 quello di buono;
d) numero 68 quello di sufficiente, cui corrispondono nel documento caratteristico le valutazioni di normale o discreto anche alla luce del profilo complessivo evidenziato
”);

- quanto alle qualità morali, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente “ ha evidenziato un atteggiamento estremamente introverso … ha difficoltà a relazionarsi con i colleghi ” (parere del Comandante della 11° Compagnia Allievi) e che “ ha tenuto nella vita privata un comportamento non confacente alla dignità e al decoro del militare ” (parere del Comandante dei Corsi Allievi).

Alla luce di tali evidenze, puntualmente indicate nella gravata determinazione di rigetto, non è dato rilevare alcun profilo di illogicità nella applicazione da parte dell’Amministrazione dei criteri di valutazione dell’istanza di transito presentata dal ricorrente.

VII. Neppure l’ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la “ mancata valutazione di ulteriori specifici precedenti di servizio ”, risulta fondato.

Va, invero, considerato che:

- nessuna documentazione è stata prodotta a riprova dello svolgimento del “ servizio di volontario in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano (dal 9/12/2008 al 8/12/2009) ” che, pertanto, non può condurre a conclusioni diverse da quelle sopra raggiunte;

- nei “ rapporti informativi redatti quando il ricorrente frequentava i due corsi di finanziere Allievo Maresciallo ” il ricorrente ha riportato dei giudizi di normalità che, come sopra esposto, lo collocano di gran lunga al di sotto della media dei frequentatori del corso;

- non può, infine, assumere rilievo dirimente l’aver frequentato “ il “Campo operativo” presso la “Scuola Addestramento di Specializzazione” nella sede di Orvieto nel mese giugno 2018” “il servizio prestato presso la “Tenenza della Guardia di Finanza di Jesolo”, in qualità di tirocinante, dal 22 agosto 2018 al 9 settembre 2018 ”, stante la durata estremamente limitata di entrambe le esperienze professionali.

VIII. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

IX. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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