TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-04-28, n. 202205198
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Pubblicato il 28/04/2022
N. 05198/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato J R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
“
-OMISSIS-
”, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città di Guidonia Montecelio (RM), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la Dichiarazione di illegittimità del ritardo ed inerzia illegittimamente serbati dalle amministrazioni
sull'istanza presentata in data-OMISSIS-dalla ricorrente in cui ha invitato il Comune di Guidonia Montecelio e la -OMISSIS- in persona del Direttore del Distretto Sanitario di Guidonia a predisporre un progetto individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. 328/00 per il proprio figlio affetto da disabilità grave;per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso al fine di predisporre un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. 328/00;nonché per la condanna a provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso al fine di predisporre un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. 328/00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Città di Guidonia Montecelio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- Con ricorso notificato l’11 gennaio 2022 e depositato il successivo 19 gennaio, la ricorrente come in epigrafe identificata – nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore (ed amministratrice di sostegno dello stesso), sig. -OMISSIS--OMISSIS-, ha agito ai sensi degli artt. 31, commi, 1, 2, e 3, e 117, c.p.a. per veder accertata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal comune di Guidonia Montecelio e dall’-OMISSIS--OMISSIS- sulla propria istanza – proposta la prima volta il-OMISSIS-e ancora reiterata, da ultimo, il 25 maggio 2021 – volta ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 e, conseguentemente, vedere condannate le amministrazioni all’obbligo di determinarsi sulla cennata istanza;
- Espone la ricorrente che, per far fronte alla grave patologia invalidante da cui risulta affetto il figlio minore, ha presentato la predetta domanda sulla quale, però, nessun riscontro sarebbe pervenuto da parte del comune di Guidonia Montecelio.
L’-OMISSIS--OMISSIS-, invece, pur avendo attivato l’equipe multidisciplinare all’uopo prevista dalla legge, avrebbe omesso di inviare alla medesima la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90 ma, soprattutto, non si sarebbe determinata in ordine all’istanza redigendo un piano individualizzato per fronteggiare le esigenze del minore limitandosi a consegnare una scheda denominata “progetto individuale” ma, in concreto, priva di ogni requisito minimo di legge per poter considerare soddisfatti gli scopi assistenziali cui il predetto documento si indirizzerebbe, specie sotto il profilo dell’individuazione degli strumenti economici occorrenti.
A nulla sarebbe valso, secondo la ricorrente, aver collaborato con l’amministrazione fornendo alla medesima un modello di progetto individuale predisposto da un’associazione operante nel settore e per questo motivo, asseritamente protraendosi l’inerzia da parte degli enti richiesti di intervenire, dopo un sollecito a mezzo del difensore in data 25 maggio 2021, la ricorrente si sarebbe determinata ad intraprendere l’azione oggetto del presente giudizio;
- In punto di diritto, dopo aver premesso una ricostruzione della normativa posta alla base dell’invocata emanazione del progetto individuale, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’inerzia asseritamente serbata dalle amministrazioni in oggetto poiché contraria a plurimi referenti normativi di rango costituzionale (artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.), sovranazionale (artt. 19 e 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con legge n. 18/2009) e ordinario (art. 2 della legge n. 241/90;art. 3 della legge n. 104/1992;art. 14 della legge n. 328/2000;artt. 2, 35 e 37 della l.r. Lazio n. 11/2016;art. 19 della legge n. 112/2016) conclusivamente osservando come la condotta omissiva mantenuta dalle amministrazioni evocate in giudizio abbia leso, sotto molteplici profili, il diritto del proprio figlio minore a soddisfare le sue esigenze di vita, a veder tutelata la sua salute, l’integrazione scolastica e, infine, abbia pregiudicato il diritto del medesimo ad intraprendere un processo di inclusione sociale;
- Si è costituito in giudizio il comune di Guidonia Montecelio deducendo l’infondatezza del medesimo, in quanto non corrisponderebbe al vero che l’Ente sia rimasto inerte rispetto alla domanda presentata dalla ricorrente.
Sul punto, dopo aver rammentato i plurimi interventi assistenziali dispiegati negli anni in favore del minore, il comune resistente ha rappresentato di aver, una volta ricevuto l’istanza in argomento, attivato l’unità di valutazione multidimensionale (UVM) la quale avrebbe svolto diversi incontri ai quali hanno partecipato anche l’odierna ricorrente e l’altro genitore del minore, l’ultimo dei quali si sarebbe tenuto il 5 novembre 2021, come da verbale allegato in atti;
- Anche l’-OMISSIS--OMISSIS- si è costituita in giudizio eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice adito (in quanto, avendo essa adempiuto a predisporre il progetto di vita per il minore – in concreto poi non sottoscritto, secondo l’Azienda Sanitaria, per scelta dei genitori – si sarebbe conclusa la fase di predisposizione del progetto e le eventuali controversie inerenti l’esecuzione dello stesso sarebbero rimesse alla giurisdizione del g.o.), nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta azienda (la quale, a suo avviso, sarebbe mera esecutrice di atti di programmazione assunti dalla Regione Lazio).
Nel merito, ha concluso per l’infondatezza del ricorso adducendo, a comprova, le diverse attività svolte dall’Azienda al fine di addivenire alla conclusione di un progetto individuale in grado di coniugare le esigenze dell’istante con le risorse economiche a disposizione del Piano di Zona per far fronte a tutte le situazioni di bisogno aventi carattere analogo a quella espressa dalla famiglia della ricorrente, attività culminate nella predisposizione di una proposta progettuale individualizzata dapprima rifiutata dal padre del giovane con dichiarazione del -OMISSIS-e successivamente seguita da una nuova proposta, comunque rifiutata dai genitori del sig. -OMISSIS-, del -OMISSIS-;
- All’udienza camerale del 13 aprile 2022, dato atto della sussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- Preliminarmente, va dichiarata infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’-OMISSIS- resistente.
La consolidata giurisprudenza sul punto sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU., ord. n. 25011/2014) che dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è univoca nel ritenere sottoposte alla giurisdizione di questo giudice le controversie afferenti alla fase che precede la formalizzazione del progetto individuale, mentre sono di competenza del giudice ordinario le controversie relative alla fase di attuazione del medesimo (in termini T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, sent. n. 957/2020 secondo cui “ La controversia relativa a questioni attinenti alla predisposizione di un progetto individuale di assistenza, di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000, nei confronti dei soggetti riconosciuti invalidi civili con connotazione di gravità, deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ”).
Essendo la lite in questione indubitabilmente riguardante la predisposizione del progetto, sussiste la giurisdizione del plesso adito e, pertanto, la relativa eccezione di difetto di giurisdizione va respinta;
- Ugualmente, priva di fondamento è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata sempre dall’-OMISSIS-.
Difatti, la controversia in esame attiene alla individuazione delle misure di assistenza cui ha diritto di beneficiare la ricorrente e alla definizione delle modalità di fruizione delle stesse, attività che afferiscono ad un ambito di amministrazione attiva che l’ordinamento assegna inequivocabilmente alla competenza di una pluralità di soggetti pubblici tra cui rientra a pieno titolo anche l’-OMISSIS- resistente, come attesta del resto anche l’art. 14, comma 1, della legge n. 328/2000, a mente del quale “ Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (…), i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2 ”;
- Nel merito, il ricorso è infondato.
Come già rilevato nella sentenza n. 2961 del 15 marzo 2022 di questo Collegio, l’azione in parola difetta di presupposti sostanziali per la propria proposizione, ostativi al riconoscimento di un’inerzia antigiuridica serbata dalle amministrazioni evocate in giudizio.
Infatti, come precisato nel precedente di questo Collegio sopra ricordato, l’art. 14, comma 2, della legge n. 328/2000 – come modificato dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 66/2017 – prevede che l’istanza volta alla definizione di un progetto individuale comprenda, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, il Profilo di funzionamento ed il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche.
Dei due documenti da ultimo menzionati, il contenuto del primo è definito, nei termini che seguono, dall’art. 12, comma 5, della legge n. 104/92 e ss.mm.ii.: “ Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ”.
Ancora, l’art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 66/2017 e ss.mm.ii., dopo aver dapprima definito le professionalità che devono concorrere alla redazione del profilo di funzionamento (“ Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza ”), espressamente stabilisce che “ Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale ”.
Orbene, dell’avvenuta predisposizione di un profilo di funzionamento, espressamente qualificato dalla legge come documento propedeutico alla definizione del progetto individuale, non si rinviene traccia alcuna nell’istanza proposta dalla ricorrente, di talché la stessa non è completa di tutti i documenti occorrenti per l’emanazione del richiesto progetto.
Ne consegue che già tale, preliminare, rilievo impedisce di attribuire un connotato antigiuridico al contegno omissivo asseritamente lamentato dalla ricorrente.
Ma l’istanza va respinta anche in ragione della presenza di circostanze di fatto che escludono la sussistenza di un’inerzia antigiuridica addebitabile alle amministrazioni evocate in giudizio.
Infatti, dall’esame della documentazione versata in atti dall’-OMISSIS--OMISSIS- e dal Comune di Guidonia Montecelio emerge che tanto l’Azienza Sanitaria quanto l’ente locale hanno “preso in carico” l’istanza proposta nell’interesse del giovane disabile, attivando l’unità di valutazione multidimensionale ed elaborando una proposta di progetto individuale, ancorché in assenza del necessario profilo di funzionamento, sottoposta all’approvazione dei genitori il -OMISSIS-.
Tanto è sufficiente ad escludere il contegno omissivo delle amministrazioni qui evocate in giudizio e concludere per l’infondatezza del gravame proposto;
- Sussistono evidenti motivi di opportunità, tuttavia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.