TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300674

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300674
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 00674/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00635/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2012, proposto da
A F, P F, M R B P in C, I B P in A D'Oulx, A B P, L B P (deceduto in corso di giudizio) e C B P rappresentati e difesi dagli avvocati M D e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;



contro

Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R F e A F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini n.73;



per la condanna

del Comune di Civitanova Marche

a) alla restituzione dell'intero immobile denominato “Palazzo F”, sito a Civitanova Marche (MC), località Civitanova Alta, Via del Piceno n. 15, occupato in via d’urgenza dal Comune di Civitanova Marche per la realizzazione delle opere di recupero e riqualificazione dello stesso immobile da destinare a nuova scuola media in località “Civitanova Alta”, con conseguente riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi nonché al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato godimento dell'immobile di cui trattasi a partire dal 7 febbraio 2000 e del danno non patrimoniale da illecito extracontrattuale oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

b) in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura pari al valore di mercato dell'immobile in oggetto, quale illegittimamente occupato e trasformato dal Comune di Civitanova Marche, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato godimento dell'immobile di cui trattasi a partire dal 7 febbraio 2000 e del danno non patrimoniale da illecito extracontrattuale oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Gli originari ricorrenti, nella spiegata veste di comproprietari di un immobile denominato “Palazzo F” - ubicato in Civitanova Marche, Via Del Piceno 15 - hanno proposto il presente ricorso al fine di ottenere la condanna del Comune civitanovese alla restituzione, previa rimessione in pristino stato, dell’immobile de quo (sottoposto a procedura ablatoria mai conclusa con l’adozione del decreto di esproprio), o, in subordine, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti per effetto della perdita della disponibilità del bene in questione.

Al riguardo, nel ricorso introduttivo si esponeva quanto segue.

1.1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 febbraio 1991, il Comune di Civitanova Marche deliberava di procedere all’espropriazione per pubblica utilità del “Palazzo F”, di proprietà pro indiviso dei ricorrenti (quali eredi F), in quanto ricadente nell’elenco delle proprietà soggette ad esproprio secondo il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Civitanova Alta (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 328 del 6 maggio 1983 e approvato in via definitiva con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 795 del 20 novembre 1986).

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 27 ottobre 1997, il Comune approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione della nuova scuola media nel centro storico di Civitanova Alta mediante il recupero e la riqualificazione del “Palazzo F”.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 770 dell'8 ottobre 1998, il Comune approvava il relativo progetto definitivo, unitamente al piano parcellare di esproprio, mentre con la successiva deliberazione di Giunta n. 1003 del 10 dicembre 1999 veniva approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica e si stabiliva di appaltare i relativi lavori con procedura ad evidenza pubblica.

1.2. Pertanto, con decreto dirigenziale prot. n. 35721 del 18 dicembre 1999, veniva disposta a favore del Comune di Civitanova Marche l’occupazione d’urgenza del “Palazzo F” per una durata di due anni a decorrere “ …dalla data di immissione nel possesso… ”, che aveva luogo il 7 febbraio 2000.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 376 del 3 giugno 2000, preso atto delle nuove disposizioni legislative in materia di lavori pubblici, il Comune provvedeva a modificare la predetta deliberazione di G.C. n. 1003/1999, mentre con la deliberazione di G.C. n. 651 del 20 novembre 2000 veniva approvata la modifica del quadro economico del progetto per l’esecuzione dei lavori in argomento.

In data 27 novembre 2000 l'amministrazione provvedeva alla consegna parziale dei lavori alla ditta che si era aggiudicata l’appalto. In seguito, prendendo atto che la scadenza del termine utile assegnato per la conclusione dei lavori in esame era fissato per il 9 agosto 2002, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 290 del 2 maggio 2001 e n. 557 del 9 ottobre 2002, il Comune approvava alcune varianti al progetto originario e disponeva opportune proroghe rispettivamente di 20 e 70 giorni per la conclusione dei lavori. Con successiva determinazione n. 161 del 19 novembre 2002 del direttore dei lavori veniva poi concessa un'ulteriore proroga di 40 giorni.

In data 16 dicembre 2002 veniva quindi sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori.

1.3. Successivamente, in data 9 dicembre 2004, l’avv. Roberto Alessandro C, in nome e per conto degli originari ricorrenti, chiedeva all’amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di ottenere copia di tutti gli atti relativi alla procedura di esproprio del “Palazzo F”. Tale istanza veniva evasa dal Comune con la nota prot. n. 3759 del 24 gennaio 2005.

Dall’esame della documentazione così acquisita gli originari ricorrenti constatavano che il Comune non aveva mai provveduto a concludere il procedimento espropriativo entro il termine stabilito con il summenzionato decreto dirigenziale prot. n. 35721 del 18 dicembre 1999, né aveva fissato, nella deliberazione di G.C. n. 770/1998, i termini di cui all’art. 13 della L. n. 2359/1865. Conseguentemente il Comune di Civitanova Marche veniva a trovarsi in una posizione di assoluta illegittimità per aver sottratto ai legittimi proprietari, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, l’immobile denominato “Palazzo F” e per averlo illegittimamente trasformato in un edificio scolastico.

Pertanto, con atto di diffida e messa in mora notificato in data 15 marzo 2005, gli originari ricorrenti chiedevano al Comune il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa dell’immobile de quo , da commisurarsi al valore venale del bene stesso, nonché il riconoscimento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione di urgenza decorrente dalla data del 7 febbraio 2000.

Per tutta risposta, con nota prot. n. 29298 in data 13 giugno 2005, l’amministrazione, pur riconoscendo il proprio debito, eccepiva in compensazione un presunto credito di complessivi € 115.297,45 (pari a £ 223.247.002), vantato dallo stesso Comune nei confronti dei proprietari del “Palazzo F” a titolo di rimborso delle somme anticipate per l’esecuzione urgente, a salvaguardia della pubblica incolumità, di alcuni lavori di puntellatura e rimozione di parti pericolanti dell’immobile, interventi disposti con l’ordinanza prot. n. 2030/18 R.O. del 25 gennaio 1996. In particolare, nella suddetta nota il Comune quantificava per ogni singolo proprietario, da una parte la somma ad esso dovuta a titolo di indennità di esproprio e di indennità di occupazione a decorrere dal 7 febbraio 2000 e, dall’altra, la somma da esso dovuta all’amministrazione per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del “Palazzo F”, precisando altresì che “ …l’importo dell'indennità provvisoria di esproprio è quello individuato in sede di approvazione del progetto esecutivo in Euro 119.885,95, importo che tiene conto dell'aggiornamento dell’importo definito con atto di G.C. n. 1609 del 30.11.1993, e che l’importo dell'indennità di occupazione è stato calcolato mediante applicazione degli interessi legali sulla somma per indennità di esproprio (Euro 119.885,95) a far data dal 07.02.2000 ”.

2. Alla luce delle predette circostanze di fatto la sig.ra F e i suoi originari consorti di lite hanno proposto il presente ricorso, deducendo, in sintesi, che:

- in considerazione della più recente evoluzione giurisprudenziale, la presente controversia appartiene alla giurisdizione del G.A.;

- non sussiste alcun problema di prescrizione, visto che l’occupazione di fatto di immobili privati da parte della P.A. costituisce un illecito permanente;

- nel caso di specie è del tutto evidente il comportamento illegittimo e illecito del Comune, che ha occupato il “Palazzo F” per ragioni di pubblica utilità e lo ha trasformato irreversibilmente, ma che non ha adottato, entro il termine previsto dal decreto di occupazione di urgenza, il decreto di esproprio;

- fra l’altro, trattandosi di procedura avviata prima dell’entrata in vigore del T.U. n. 327/2001, essa è regolata dalla L. n. 2359/1865, il cui art. 13 prevede che “ Nell’atto che si dichiara un’opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. […]

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa

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