TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201801074
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2018
N. 01074/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2013, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Godini, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
contro
NP - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assumma e Ilaria De Leonardis, con le quali è elettivamente domiciliato in Bari, via Oberdan 40/U - Sede NP- Gestione ex Inpdap, Uffici dell’Avvocatura regionale;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliata ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
-del prospetto di liquidazione PS, pratica n. 002201300043511 del 10.05.2013;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo detratto a titolo di “interessi indennità di buonuscita (L. n. 1032/1973)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NP - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Vista la documentazione e la relazione depositata dall’NP in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, appartenente all’arma dei Carabinieri sin dal 1971, iscritto al fondo ENPAS a far data dal 15 agosto 1971, a seguito di procedimento -OMISSIS- attivato a suo carico, chiedeva, in data 2.9.1997, di essere posto anticipatamente in quiescenza.
Veniva, consequenzialmente, liquidato il trattamento di quiescenza ed il TFS maturati alla data delle dimissioni volontarie ed il ricorrente percepiva il trattamento di fine rapporto pari a lire 61.103. 550 (euro 31.557,35).
Con sentenza n. 5/2003 la Corte di Appello di Bari assolveva il ricorrente per non aver commesso i fatti contestatigli.
A seguito di specifica istanza, in data 13.8.2004, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- veniva riammesso in servizio, con ripristino del rapporto di impiego e ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 3 comma 57 della L. 350/2003.
L’Inpdap recuperava le somme riscosse e non dovute dal 13.8.2004 al 30.9.2004.
A seguito del successivo collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, l’NP (Gestione ex INPDAP), con il provvedimento impugnato, ha proceduto ad un nuovo calcolo del trattamento economico di buonuscita, disponendo la liquidazione, a titolo di TFS, della somma pari a euro 14.528,92, calcolato sul servizio complessivamente svolto dal 15.8.1971 al 12.2.2013, detraendo sia il lordo già percepito, sia la somma di euro 27.809,09 pari agli interessi maturati dalla data del primo pagamento.
Il ricorrente contesta la legittimità di tali detrazioni, deducendo, con un unico ed articolato motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del DPR n. 1032/73; la violazione e malgoverno dell’art. 3, comma 57 della L. 350/2003; il difetto assoluto di motivazione; il difetto di Istruttoria; l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Censura, in particolare, l’illegittimità della disposta trattenuta a titolo di interessi in quanto non sarebbe, a suo dire, applicabile al