TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2019-05-02, n. 201900981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2019-05-02, n. 201900981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201900981
Data del deposito : 2 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2019

N. 00981/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2019, proposto da
P G, rappresentato e difeso dagli avvocati C G S, V F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C G S in Milano, via Massena n. 17;

contro

Comune di Valmadrera, non costituito in giudizio;

nei confronti

Dob. Far Immobiliare S.r.l., La Torre S.r.l., Colazzo Coperture, Edilcosta di Costa Diego, R C, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali,

del provvedimento del 24 gennaio 2019 del Resp. Area Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Valmadrera (Lecco) recante il diniego avverso l'istanza ex art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presentata dal ricorrente il 20 aprile 2018, prot. n. 8483 (P.E. n. 79/2018) relativa all'unità immobiliare ubicata al piano quarto del fabbricato sito in Valmadrera, viale XXV Aprile, n. 9;

nonché per l’accertamento e la formale declaratoria

del silenzio serbato dal Comune di Valmadrera, ai sensi degli articoli 31 e 117 del d. lgs. 2.7.2010, n. 104 (c.p.a.), formatosi sulle istanze di cui alla memoria del 6 luglio 2018 trasmessa a mezzo P.e.c. in pari data al prot. n. 13920, laddove il Sig. Grossi Paolo ha chiesto specificamente di disporre «la sospensione dell’istanza ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 o in subordine la convocazione di una conferenza di servizi»;

e per la condanna

del Comune di Valmadrera a dare riscontro puntuale alle istanze di cui alla memoria del 6 luglio 2018 trasmessa a mezzo P.e.c. in pari data al prot. n. 13920, laddove il Sig. Grossi Paolo ha chiesto di disporre «la sospensione dell’istanza ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 o in subordine la convocazione di una conferenza di servizi» e a concludere il procedimento, stante l’inadempimento formale ex art. 31, co. 1, del d. lgs. 2.7.2010, n. 104 (c.p.a.) alle suddette istanze;

nonché, per la condanna

del Comune di Valmadrera ad offrire formale riscontro alle istanze di cui alla memoria del 6 luglio 2018 trasmessa a mezzo P.e.c. in pari data al prot. n. 13920 (doc. 9) entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, o nel termine (anche minore) che risulterà equo e ragionevole e previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, del d. lgs. 2.7.2010, n. 104;

nonchè, ulteriormente, per l’annullamento

di tutti gli atti presupposti e connessi, comunque collegati, ivi compresa la comunicazione del 28 giugno 2018, protocollo digitale n. 13303, del Responsabile Area Edilizia Privata-Urbanistica recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza suindicata, ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riserva di motivi aggiunti al ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

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