TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2019-05-02, n. 201900981
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/05/2019
N. 00981/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2019, proposto da
P G, rappresentato e difeso dagli avvocati C G S, V F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C G S in Milano, via Massena n. 17;
contro
Comune di Valmadrera, non costituito in giudizio;
nei confronti
Dob. Far Immobiliare S.r.l., La Torre S.r.l., Colazzo Coperture, Edilcosta di Costa Diego, R C, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali,
del provvedimento del 24 gennaio 2019 del Resp. Area Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Valmadrera (Lecco) recante il diniego avverso l'istanza ex art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presentata dal ricorrente il 20 aprile 2018, prot. n. 8483 (P.E. n. 79/2018) relativa all'unità immobiliare ubicata al piano quarto del fabbricato sito in Valmadrera, viale XXV Aprile, n. 9;
nonché per l’accertamento e la formale declaratoria
del silenzio serbato dal Comune di Valmadrera, ai sensi degli articoli 31 e 117 del d. lgs. 2.7.2010, n. 104 (c.p.a.), formatosi sulle istanze di cui alla memoria del 6 luglio 2018 trasmessa a mezzo P.e.c. in pari data al prot. n. 13920, laddove il Sig. Grossi Paolo ha chiesto specificamente di disporre «la sospensione dell’istanza ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 o in subordine la convocazione di una conferenza di servizi»;
e per la condanna
del Comune di Valmadrera a dare riscontro puntuale alle istanze di cui alla memoria del 6 luglio 2018 trasmessa a mezzo P.e.c. in pari data al prot. n. 13920, laddove il Sig. Grossi Paolo ha chiesto di disporre «la sospensione dell’istanza ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 o in subordine la convocazione di una conferenza di servizi» e a concludere il procedimento, stante l’inadempimento formale ex art. 31, co. 1, del d. lgs. 2.7.2010, n. 104 (c.p.a.) alle suddette istanze;
nonché, per la condanna
del Comune di Valmadrera ad offrire formale riscontro alle istanze di cui alla memoria del 6 luglio 2018 trasmessa a mezzo P.e.c. in pari data al prot. n. 13920 (doc. 9) entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, o nel termine (anche minore) che risulterà equo e ragionevole e previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, del d. lgs. 2.7.2010, n. 104;
nonchè, ulteriormente, per l’annullamento
di tutti gli atti presupposti e connessi, comunque collegati, ivi compresa la comunicazione del 28 giugno 2018, protocollo digitale n. 13303, del Responsabile Area Edilizia Privata-Urbanistica recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza suindicata, ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riserva di motivi aggiunti al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO