TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-09-25, n. 202400266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-09-25, n. 202400266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400266
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 00266/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
T, rappresentato e difeso dall'avvocato L Focco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

-previa concessione di idonea misura cautelare del provvedimento di determina n.-OMISSIS- Comune di Casalbordino, avente ad oggetto “ Conferma dell’acquisizione al patrimonio comunale – ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria – inottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- – art. 31 del D.P.R. 380/01 Sig. Scappa Giulio”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casalbordino e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Chieti e Pescara e di T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

-la parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione - constatata la inottemperanza all’ordine di demolizione, dalla medesima parte non impugnata, di una struttura prefabbricata (del tipo bungalow) - ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime di proprietà di un terzo e della struttura stessa, e ha comminato alla stessa parte ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 20.000, ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del

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