TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201801727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201801727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201801727
Data del deposito : 22 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2018

N. 01727/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01453/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2017, proposto da
V T, Satyrion S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Aventaggiato in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, P.Tta Montale 2;
Provincia Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;

per il risarcimento del danno da ritardo

determinato dal comportamento tenuto dal Comune di Taranto, nonché dalla Provincia di Taranto, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso a costruire finalizzato alla realizzazione di un centro di allevamento e addestramento di cavalli e servizi ricettivi annessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e della Provincia Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ richiesto il risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro allevamento e addestramento cavalli.

In particolare, secondo la ricorrente l’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento e l’adozione del titolo edilizio a distanza di oltre dieci anni dalla richiesta ha determinato un ingente danno.

Questi i fatti come rappresentati dalla parte.

La sig.ra Tribuzio Vincenza, quale proprietaria dei suoli siti in agro di Taranto, contrada Giardinetto ricadenti in Catasto al Foglio di mappa n. 315, p.lle nn. 8-9-10-11-12-21-33-49-52, prospiciente la strada Pegne-Lucignano e la strada provinciale n. 94-in data 2 ottobre 1995, formulava al Comune di Taranto richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un centro di allevamento ed addestramento di cavalli di razza e servizi annessi. A fronte dell'inadempienza dell'amministrazione comunale, la ricorrente in data 26 aprile 1996 richiedeva al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta ai fini dell'adozione del provvedimento sostitutivo dell'atto amministrativo abilitativo all'edificazione di un centro di allevamento ed addestramento cavalli e servizi annessi.

Ccon decreto n. 401 del 9 agosto 1996, la Regione Puglia, a mezzo di commissario ad acta, in data 1 ottobre 1996, invitava l'E.C. ad attivare le procedure per la convocazione in via d'urgenza del C.C. per l'adozione del Planovolumetrico per la realizzazione di un centro di allevamento e addestramento cavalli di razza e servizi ricettivi annessi.

Il C.C., previa acquisizione di parere favorevole della commissione consiliare assetto del territorio, in data 21 gennaio 1997 deliberava di adottare il piano Planivolumetrico convenzionato proposto dall'istante, autorizzandone l'esecuzione ad avvenuto perfezionamento della convenzione ed al rilascio delle concessioni edilizie.

In data 14 febbraio 1998 il Commissario ad acta prendeva atto della delibera n. 142 di C.C. di approvazione definitiva del progetto Planivolumetrico e con successiva comunicazione del 20 febbraio 1998 invitava il Comune di Taranto a procedere alla sottoscrizione della convenzione per il 16 marzo 1998. In data 2 novembre 2004 la sig.ra Tribuzio stipulava con la società Satyrion s.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore un contratto di comodato gratuito di complesso immobiliare, di durata di dieci anni, afferente, tra gli altri, i terreni oggetto di richiesta di permesso di costruire, con possibilità, al termine, di acquistare il suolo in via privilegiata.

Il 5 aprile 2006 la soc. Satyrion s.r.l., in persona del leg. rapp.te protempore, relativamente al progetto n. 18413/3, riceveva valutazione positiva dalla Regione Puglia per un investimento complessivo di € 7.818.488,00.

In data 14 giugno 2006, la sig.ra Tribuzio presentava al Comune di Taranto istanza finalizzata ad ottenere il permesso di costruire relativo alla realizzazione del centro di allevamento e addestramento di cavalli e servizi ricettivi annessi relativo al lotto sito ad angolo tra le vie Pegne e la strada Provinciale n. 94-foglio di mappa 315 p.lle 8-9-10-11-12- 21-33-49 e 52.

Con provvedimento dirigenziale recante n. prot. 8788 del 19 ottobre 2006, il Comune di Taranto, Direzione Urbanistica-Edilità approvava il progetto esecutivo dei fabbricati, precisando che per il rilascio del permesso occorreva ulteriore documentazione e che erroneamente venivano richiesti oneri di urbanizzazione pari ad € 212.700,11.

Dopo aver depositato quanto richiesto, unitamente alla polizza fideiussoria a favore dell'E.C., la sig.ra Tribuzio stipulava in data 13 aprile 2011 con il Comune di Taranto apposita convenzione urbanistica-piano planivolumetrico per la realizzazione del ridetto centro a cui seguiva il versamento della prima rata a titolo di oneri di urbanizzazione rettificati per la pratica edilizia n. 366/2006.

A seguito della pubblicazione da parte della Provincia di Taranto dell'avviso pubblico del 16 luglio 2011, relativo alla procedura di VIA per la realizzazione dell'intervento stradale, Direttrice Viaria litorale interna Taranto-Avetrana, la sig.ra Tribuzio, quale proprietaria dei terreni siti nel Comune di Taranto, foglio 315 particelle nn. 8-9-10-11-12-21- 33-49-52, limitatamente interessati dall'arteria stradale in questione, con nota indirizzata alla Provincia di Taranto dell'01 settembre 2011, prot. n. 54896, richiedeva modifiche al tracciato per l'asta di collegamento tra lo svincolo di Leporano ( km 12+255,70) e l'abitato di Leporano del " progetto di realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana a servizio del versante provinciale orientale".

In data 6 settembre 2011 il tecnico progettista formulava il parere di competenza condividendo ed accogliendo le richieste e successivamente l'Ente Provincia, con nota prot. n. PTA/2011/0056588 dell'8 settembre 2011, invitava il Comune di Taranto ad adottare i provvedimenti di competenza e comportante una modifica in variante al progetto.

Il C.E. con nota del 13 ottobre 2011 prot. n. 152576, comunicava alla Provincia di TA ed alla Regione Puglia la presa d'atto dell'accoglimento dell'osservazione avanzata dalla sig.ra Tribuzio.

Con nota del 22 gennaio 2013 prot. n. PTA/2013/0004779/A, la sig.ra Tribuzio chiedeva alla Provincia di TA ed al Comune di Taranto l'approvazione definitiva di modifica del tracciato per l'asta di collegamento tra lo " svincolo di Leporano" e l'abitato di Leporano del " progetto di realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana a servizio del versante provinciale orientale" evidenziandone l'urgenza in ragione di una richiesta di mutuo per € 2.500.000,00.

Con nota prot. del 12 marzo 2013, il Consiglio Provinciale comunicava che la modifica al tracciato viario era condizionata al termine della procedura di compatibilità ambientale, mentre nel contempo il Comune di Taranto con nota prot. n. 170069 del 19 novembre 2013, comunicava alla sig.ra Tribuzio l'avvio del procedimento di recesso dalla convenzione, mai conclusosi.

Il Comune motivava il ridetto procedimento in considerazione della circostanza che "...lo stato di fatto e di diritto dei luoghi non corrisponde più al Planivolumetrico e non risulta coerente con le attuali condizioni in ordine ai requisiti urbanistici necessari per l'approvazione del PDC relativo all'intervento, a seguito dell'approvazione della direttrice viaria....".

La Regione Puglia con atto dirigenziale n. 444 del 22.12.14 esprimeva parere conclusivo sulla compatibilità ambientale formulando " giudizio sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente nella sua originaria configurazione ai fini della realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana".

A seguito di ciò la sig.ra Tribuzio notificava alla Provincia di TA, atto di diffida di richiesta di completamento dell'iter amministrativo per la modifica del tracciato dell'asta di collegamento tra lo svincolo di Leporano e l'abitato del " progetto di realizzazione della direttrice viaria", così da consentire al Comune di proseguire nell'iter per il rilascio del permesso di costruire sulle aree di proprietà della stessa.

La Provincia di Taranto con nota del 12 marzo 2015 trasmetteva l'atto di diffida al progettista ing. Cimini e che quest'ultimo con nota del 27 marzo 2015 precisava che la nuova soluzione progettuale " interessa in minima parte le aree di proprietà della sig.ra Tribuzio".

La sig.ra Tribuzio, in data 8 maggio 2015, compulsava nuovamente l'Amministrazione comunale a concludere il procedimento avviato nel lontano 2006, atteso che sulla base della comunicazione dell'ing. Cimini, il progetto preliminare della direttrice non era più realizzabile.

Il Comune di Taranto con nota del maggio 2015 n. 84786 riscontrava che solo dopo l'approvazione della variante da parte della Provincia e del Consiglio Comunale si sarebbe valutata la rimodulazione dell'area

Con deliberazione C.P. n. 118 del 17 dicembre 2015 la Provincia approvava la modifica della bretella discendente dalla strada Taranto-Avetrana.

Il Comune, con nota del 18 febbraio 2016, affermava che, essendo assente il parere favorevole definitivo di compatibilità ambientale della Regione, il permesso non poteva essere rilasciato.

A seguito di diffida il Comune di Taranto con nota dell'8 marzo 2016, rilevava di essere in attesa di comunicazione ufficiale dalla Provincia in merito alla modifica della bretella.

Con raccomandata del 24 marzo 2016, la sig.ra Tribuzio rilevava come il progetto dell'arteria stradale, in base alle varie modifiche subite non aveva ottenuto il parere favorevole di compatibilità ambientale e che la limitata occupazione della proprietà della sig.ra Tribuzio non poteva costituire impedimento al rilascio del richiesto p.d.c. Il 20 gennaio 2016 con nota prot. n. 20, la sig.ra Tribuzio depositava copia della deliberazione provinciale al Comune reiterando richiesta di permesso di costruire

Solo in data 22 dicembre 2016 il Comune di Taranto rilasciava alla sig.ra Tribuzio il permesso di costruire.

Questi i motivi a sostegno della pretesa al risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento di cui in premessa:

Violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto procedimento. Inosservanza colpevole del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 L. 241/1990. Sussistenza del diritto al risarcimento del danno ex art. 2 bis L. 241/90. Violazione dell'art. 20 del DPR 380/2001 sul permesso di costruire. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento e malgoverno. Violazione dell'art. 97 Cost.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto eccependo la inammissibilità del ricorso per la tardività nella proposizione del medesimo ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., nonché l’inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, atteso che l’odierna fattispecie non integra i presupposti ex lege richiesti per acclarare il c.d. “ danno ingiusto da ritardo provvedimentale.

Nella pubblica udienza del 10 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Deve previamente esser esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla difesa civica.

Come risulta dalla documentazione esibita dalla difesa civica e, in particolare, dalla nota relazione del 08.05.2018 recante prot. n. 74594 del Dirigente pro-tempore della Direzione Urbanistica-Edilizia del Comune di Taranto, rispetto ai fatti rappresentati dalla parte, si deve tener conto anche delle ulteriori circostanze rilevate dal Comune il quale assume che :”.... Il procedimento in esame si è svolto in un lungo periodo di tempo, a seguito di numerose modifiche ed integrazioni apportate dalla proponente, tanto al progetto del planovolumetrico iniziale, quanto alla proposta del P.d.C. successivo ( istanza del 14.06.2006prot. n. 2303), nonchè alla infrastruttura pubblica del progetto stradale della Taranto- Avetrana, e poichè tale procedimento, oltre che delle ripetute modifiche e tardive integrazioni operate dalla istante, è stato condizionato anche dal menzionato progetto della strada provinciale della direttrice viaria Taranto-Avetrana, nel frattempo progettata ed approvata dal competente Ente provinciale, prima di procedere alla mera analisi del procedimento istruttorio, della proposta del planovolumetrico e del conseguente P.d.C. occorre ripercorrere il processo di formazione del progetto della suddetta strada provinciale..... " Con istanza del 27.10.1993 la Sig.ra Tribuzio Vincenza chiedeva a questo C.E. l'approvazione di un progetto planovolumetrico, per la realizzazione di un centro di allevamento e addestramento cavalli di razza e servizi recettivi annessi, in agro di Taranto località Giardinetto, su un suolo di proprietà identificato catastalmente al Fg. 315 P.lle 8-9-10-11-12-21-33-49-52, destinato dal vigente PRG a " Verde di rispetto", in parte, e " Zona di verde agricolo di tipo B", per la restante porzione. Detta ultima destinazione urbanistica, regolamentata dall'art. 17 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale, prevede che possono essere ammesse, previa adozione da parte del C.C. di un planovolumetrico, da convenzionarsi ai sensi della L. n. 765/1967, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 8 della medesima legge, le iniziative rivolte alla realizzazione delle attrezzature di tipo agricolo industriale, quali ad esempio

allevamenti, essiccatoi, impianti conservieri, ecc. assoggettando questi al rispetto dei parametri predisposti per regolare gli interventi all'interno della zona artigianale C7, regolamentata dall'art. 37 delle N.T.A. di PRG......Con nota prot. n. 3816 del 21.04.1995, l'istante di sua iniziativa integrava la pratica edilizia con una nota dalla quale si evinceva l'orientamento di attribuire al complesso edilizio proposto, anche, una vocazione agrituristica, precedentemente non evidenziata. Il progetto veniva esaminato dalla Commissione Edilizia la quale, differentemente dalla istruttoria d'ufficio, in cui emergeva la rispondenza del planovolumetrico presentato allo strumento urbanistico, nella seduta del 14.07.1995, esprimeva parere contrario in quanto si configurava un intervento difforme dalla destinazione agricola prevista dal P.R.G., trattandosi di strutture di tipo turistico, sportivo,

alberghiero ( ristoranti, club-house, alloggi, ecc.), non in sintonia con l'allevamento ed addestramento dei cavalli. Per questo motivo, in data 23.08.1995, con istanza registrata al prot. n. 1813, la richiedente proponeva il riesame del progetto al quale la Commissione Edilizia, diversamente dal reiterato parere tecnico istruttorio, nella seduta del 10.01.1996 riconfermava il predetto esito negativo. In conseguenza di quanto esposto la proponente in data 03.04.1996, assunto al prot. n. 3020, sostenendo che l'Ente non aveva provveduto ad esaminare la citata proposta di riesame, notificava all'Amministrazione Comunale atto di invito e diffida, ai sensi dell'art. 4 della legge 04.12.1993, n. 493, come sostituito dall'art. 9 comma 4 del D.L. 24.01.1996, n. 30, ad adottare ogni provvedimento volto al rilascio della Concessione Edilizia. A seguito di tale atto stragiudiziale di diffida il Settore Avvocatura del Comune di Taranto, trasmetteva una comunicazione al responsabile del Settore Governo del Territorio, assunta in data 18.03.1996, al prot. n. 2451, di riscontro della istanza di riesame predetta. In risposta al detto invito dell'Avvocatura, il Settore Governo del Territorio, in data 11.04.1996, con nota prot. n. 3195, comunicava che la pratica era stata riesaminata dal C.E.in data 10.1.1996, con esito sfavorevole, che in data 16.02.1996, il messo notificatore, pur avendo tentato, non aveva potuto procedere alla notifica della determinazione del Sindaco, perchè la persona indicata dalla Sig.ra Tribuzio Vincenza a ricevere le comunicazioni, risultava sconosciuta all'indirizzo fornito. In data 26.04.1996 la Sig.ra Tribuzio Vincenza formulava istanza al Presidente della G.R., per la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.12.1993,n. 493, per l'adozione del provvedimento sostitutivo dell'atto amministrativo abilitativo all'edificazione, di un centro di addestramento e allevamento cavalli di razza e servizi annessi. Il Presidente della G.R., accoglieva la richiesta della istante, in ragione della inadempienza del Comune di Taranto a non aver espletato, nei termini prescritti dalla normativa vigente, le procedure dalla stessa prescritte, a non aver rilasciato la richiesta concessione edilizia e a non aver motivato l'eventuale diniego;
così sosteneva, il Presidente della G.R., nell'accoglimento dell'istanza, senza aver mostrato contezza della mancata notifica, dell'esito del riesame della Commissione Edilizia, di cui alla citata nota del 11.04.1996, prot. n. 3195, per l'impossibilità di rintracciare la persona indicata a ricevere le comunicazioni, all'indirizzo fornito dalla Sig.ra Tribuzio Vincenza.

Quindi il Presidente della G.R., con decreto del 09.08.1996, n. 401, nominava Commissario ad Acta l'Arch. C F, disponendo che lo stesso Commissario, con i poteri sostitutivi, nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme del regolamento edilizio e delle altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, si esprimesse sulla istanza di concessione edilizia. Il designato Commissario ad Acta, con nota pervenuta in data 03.10.1996, registrata al prot. n. 6823, invitava il Sindaco di Taranto a convocare d'urgenza il Consiglio Comunale, ponendo all'ordine del giorno il progetto in questione;
gli sviluppi di tale seduta portarono alla determinazione del Consiglio Comunale dell'adozione del menzionato planovolumetrico, con delibera del 21.01.1997, n. 27. Con delibera di C.C. del 20.12.1997, n. 142, detto organo collegiale approvava il predetto planovolumetrico, a termine della procedura di pubblicizzazione prevista dall'art. 21 della L.R. n. 56/80, autorizzandone l'esecuzione ad avvenuto perfezionamento della convenzione ed al rilascio delle relative concessioni edilizie. Contestualmente con delibera di C.C. del 20.12.1997, n. 141, si esprimeva parere favorevole per un progetto preliminare, relativo alla realizzazione della Litoranea interna lungo il versante orientale della Provincia di Taranto, nell'ambito di un processo di riordino

urbanistico e sviluppo delle attività turistiche del Capoluogo, per dotarlo di una infrastrutturazione tesa al miglioramento della viabilità e costituire una valida alternativa all'attuale Litoranea Salentina, proposto dall'Amministrazione Provinciale ed esaminato dall'Assessorato della Direzione Governo del Territorio, per la verifica di rispondenza alle esigenze generali di assetto dell'area Sud-orientale e di conformità con le previsioni urbanistiche. Si fa presente che il tracciato stradale, con la predetta delibera n. 141/1997, del citato progetto preliminare, era individuato sul versante a SUD rispetto all'area del Planovolumetrico e, pertanto, non interferiva con l'area della Sig.ra Tribuzio;
l'arteria stradale sarà traslata successivamente sul fronte opposto, a Nord del centro di addestramento e allevamenti cavalli di razza, con delibera di C.C. n. 43/2007, il cui collegamento con la viabilità secondaria, la S.P. Talsano-Pulsano, sarà previsto con una bretella di collegamento che andrà a coinvolgere le aree del Planovolumetrico, creando una significativa problematica con il progetto Tribuzio". A seguito di numerosi provvedimenti consiliari inerenti la variante allo strumento urbanistico generale, per la realizzazione del primo tronco urbano della Direttrice viaria Taranto-Avetrana con delibera di C.C. d18.12.2008, n. 175 si approvava definitivamente la ridetta variante. In tale provvedimento si disponeva di tipizzare ad " Agricolo" le aree non più interessate dal progetto stradale e con destinazione urbanistica " Strada di P.R.G." e " Verde di rispetto" la parte di territorio interessato dalla viabilità, prevedendo che la fascia di rispetto si assoggettasse alla disciplina dettata dal D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285". Come rilevato dalla competente direzione comunale : "con istanza del 14.06.2006, registrata al prot. n. 2303, la sig.ra Tribuzio Vincenza, a distanza di otto anni e mezzo dall'approvazione del planovolumetrico ( delib. Di C.C. del 20.12.1997, n. 142), presentava richiesta per il rilascio del Permesso di Costruire. In data 17.10.2006 la Direzione Urbanistica-Edilità, chiudeva l'istruttoria, con un'analisi incentrata sulla sostanziale verifica del progetto presentato al planovolumetrico, di cui alla delibera di C.C. del 20.12.1997, n. 142, con esito favorevole, e notificava all'interessata in data 18.10.2006, con nota prot. n. 8799, l'approvazione della pratica edilizia, evidenziando che per il rilascio del P.d.C. occorreva una integrazione documentale".

In data 18.10.2007, con delibera di C.C. n. 43, si adottava la variante urbanistica relativa al progetto definitivo della direttrice viaria Taranto-Avetrana, inerente il secondo tronco, approvato definitivamente in data 18.12.2008, con delibera di C.C. n. 175, la quale interessava l'area del Planovolumetrico, destinato al centro di addestramento e allevamento cavalli di razza e servizi annessi, coinvolgendo le aree destinate a standards.A distanza di oltre quattro anni dalla suddetta notifica ( 18.10.2006, prot. n. 8799), la Sig.ra Tribuzio Vincenza con comunicazione del 2.12.2010, registrata al prot. n. 2072, chiedeva che venisse eliminata la condizione riportata nella determina, di riportare le sagome negli ingombri stabiliti nell'approvazione del planovolumetrico, in quanto non rispondente alle N.T.A. del medesimo piano, che venisse stabilita la data per la stipula della convenzione e che venissero ricalcolati gli importi degli oneri di urbanizzazione. La Direzione Urbanistica- Edilizia, con nota del 25.01.2011, prot. n. 11712 comunicava il nuovo importo degli oneri di urbanizzazione, l'indicazione che non necessitava presentare nuovi grafici, recependo l'osservazione esibita dalla proponente in ordine alla sagoma dei fabbricati, e rimandava la stessa istante alla Segreteria della Direzione, al fine di fissare il giorno per la stipula della convenzione e in data 13.04.2011 si procedeva alla stipula della convenzione urbanistica, rep. n. 8963 registrata in data 27.04.2011 al n. 529 sez. I. Con nota dell'01.07.2011, assunta al prot. n. 1075, dopo la stipula della convenzione e sette mesi dopo la su citata comunicazione, di modifica dell'integrazione documentale della notifica di approvazione, la proponente presentava, oltre alla documentazione richiesta, domanda per effettuare il sopralluogo, per il rilascio del Verbale di linee e quote. Ne discende, che prescindendo dalla problematica legata alla bretella di collegamento alla Taranto-Avetrana, sono trascorsi oltre 13 anni, nell'arco complessivo dell'istruttoria della pratica, per perdite temporali riconducibili all'esclusiva responsabilità della proponente. Inoltre, in occasione del citato verbale di linee e quote, prima di procedere al sopralluogo, da verifiche d'ufficio si rilevava che il lotto di intervento era interessato da uno svincolo e da una bretella di collegamento tra la S.P. Talsano-Pulsano e la Direttrice viaria Taranto-Avetrana,coinvolgendo, tanto con il nastro stradale quanto con la fascia di rispetto, alcune aree previste a standards dal planovolumetrico. Tale constatazione bloccava di fatto la definizione del procedimento, annullando il predetto sopralluogo e di conseguenza il rilascio del titolo autorizzativo. Con comunicazione del 01.09.2011, assunta al prot. n. PTA/2011/0054896/A della Provincia di suddetto, proponendo una variante all'arteria stradale interessata, al fine di svincolare il fondo di proprietà dalla infrastruttura pubblica, onde poter attivare il programma edilizio, per la realizzazione del complesso agricolo industriale. Tale procedimento, a seguito di interlocuzione con gli enti interessati si concludeva con l'adozione di determinazione dirigenziale n. 444 del 22.12.2014 da parte della Regione Puglia che" esprimeva giudizio sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente al progetto nella sua originaria

configurazione ai fini della realizzazione, della Direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana, a servizio del versante provinciale orientale-II tronco: dallo svincolo di Talsano-San Donato, allo vincolo di Avetrana-Nardò, proposto dalla Provincia di Taranto".

In data 11.05.2015, con nota prot. n. 74706, la proponente reiterava la richiesta per il rilascio del P.d.C. a cui seguiva riscontro da parte della competente direzione comunale. Il C.E. esponeva, infatti l'impossibilità di attuare le previsioni del Planovolumetrico avendo rilevato la sovrapposizione dell'area interessata con una bretella di collegamento alla Direttrice viaria Taranto-Avetrana, e che pertanto solo dopo l'approvazione della variante relativa alla bretella di collegamento tra la S.P. Taranto-Pulsano e la richiamata Taranto- Avetrana, da parte degli organi collegiali deputati, rispettivamente la Provincia di Taranto e il Consiglio Comunale di questo C.E., poteva essere valutata la rimodulazione dell'area oggetto dell'intervento. La Provincia di Taranto con nota PTA/2015/0047133/P del 05.10.2015, ha invitato i Comuni in indirizzo a dar seguito alle richieste indicate nella determina regionale n. 444/2014 ( parere VIA);.......Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118 del 17.12.2015, si approvava la planimetria relativa al Progetto preliminare, contenente le modifiche richieste dalla sig.ra Tribuzio Vincenza, all'originario progetto inerente i lavori di costruzione della Litoranea interna Taranto- Avetrana..................Il Dirigente della Provincia di Taranto, in risposta ad un sollecito dellacitata proponente, di approvazione definitiva della modifica del tracciato dell'asta di collegamento tra lo svincolo di Leporano e il centro abitato, comunicava con nota prot. n. 17316 del 12.3.2013, che l'approvazione sarebbe intervenuta al termine della procedura di compatibilità ambientale.

A seguito del parere sfavorevole, alla compatibilità ambientale, reso con la su menzionata Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, n. 444 del 22.12.2014, il progettista con nota n. 165/8223 del 27.03.2015, trasmetteva alla Provincia nuovi elaborati grafici del progetto preliminare, modificati per tener conto delle problematiche che avevano impedito l’ottenimento del giudizio favorevole alla compatibilità ambientale.

In data 27.02.2015 perveniva alla Provincia di Taranto l’atto di diffida e messa in mora della Sig.ra Tribuzio Vincenza, con il quale si diffidava a dare impulso al completamento dell’iter di modifica del tracciato stradale;
quale conseguenza scaturiva la determinazione dell’Ente Provincia di approvazione della modifica all’asta di collegamento tra lo svincolo di Leporano ed il centro abitato, di cui alla suddetta delibera di C.P. n. 118/215. Pertanto, con comunicazione del 20.01.2016, prot. n. 20, la proponente nel trasmettere a questa Direzione Urbanistica copia della citata delibera del Consiglio Provinciale n. 118/2015, chiedeva nuovamente il rilascio del P.d.C La Direzione Urbanistica - Edilità riscontrava detta nota n. 20/2016 in data 18.02.2016, con prot. n. 27313, evidenziando che non era pervenuto dalla Provincia di Taranto alcun documento ufficiale, di modifica dell’infrastruttura, che come si rileva dalla stessa delibera n. 118/2015, il progetto non risultava aver ancora ottenuto il parere favorevole di compatibilità ambientale VIA della Regione Puglia. La Direzione, quindi, restava in attesa della documentazione ufficiale della Provincia, relativa alla bretella di collegamento tra la Taranto – Avetrana e la S.P. Talsano Pulsano, propedeutica alla variante urbanistica, da parte di questo C.E., e alla verifica di compatibilità dell’intervento in questione con detta infrastruttura, per l’eventuale rilascio del P.d.C.;
pertanto nulla era mutato rispetto alla precedente comunicazione del 25.05.2015, prot. n. 84786. In data 02.03.2016, registrata al prot. n. 35086, perveniva a questa Direzione Urbanistica -Edilità, l’atto di messa in mora e diffida della Sig.ra Tribuzio Vincenza, per il rilascio del P.d.C., indirizzato al Sindaco di Taranto e al Dirigente della stessa Direzione. A riscontro del predetto atto di messa in mora e diffida la Direzione Urbanistica, con nota del 08.03.2016 prot. n. 39559, confermava quanto già espresso con precedente comunicazione prot. n. 27313/2015. In data 01.04.2016, con prot. n. 54057, la Sig.ra Tribuzio Vincenza, a mezzo del suo legale Avv. C S, comunicava che il Comune disponeva di tutti gli elementi per revocare il procedimento di recesso della convenzione urbanistica ed assentire il permesso di costruire, a condizione di rispettare il progetto dell’infrastruttura stradale. Evidenziava, inoltre, che la compatibilità dei due interventi, pubblico e privato, configurava una situazione giuridica nella quale sono ben individuati sia il perseguimento del fine di interesse pubblico, sia il diritto del privato di porre in essere una sua legittima iniziativa il cui esercizio, se ritardato per effetto di lungaggini burocratiche, sarebbe leso con possibilità di rivendicare legittime richieste di risarcimento danni. Con nota prot. n. 15980 del 04.04.2016 la Provincia di Taranto ha trasmesso al Comune la documentazione aggiornata, del progetto preliminare relativo alla realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana a servizio del versante provinciale orientale – secondo tronco: dallo svincolo di Talsano – San Donato allo svincolo di Avetrana - Nardò. Quindi dal 01.07.2011, nella circostanza in cui, a seguito della presentazione della richiesta del verbale di linee e quote, si è constatata la sovrapposizione dell’infrastruttura pubblica al lotto d’intervento, fino alla trasmissione del progetto approvato dalla provincia, anche a seguito del procedimento di VIA regionale(2016), il Comune non era nelle condizioni di assentire alcun procedimento edilizio. Con comunicazione del 18.04.2016, recante prot. n. 64452, perveniva l’invito del Sindaco diTaranto, rispettivamente all’Assessore e al Dirigente della Direzione Urbanistica – Edilità, ad un incontro presso Palazzo di Città, allo scopo di procedere ad una disamina anche in contraddittorio con la Sig.ra Tribuzio Vincenza. Con istanza del 20.07.2016, prot. n. 127, la proponente presentava nuova richiesta di P.d.C. Seguiva la redazione e sottoscrizione del Verbale di linee e quote del 21.10.2016. In data 23.11.2016 il R.U.P. del procedimento chiudeva l’istruttoria con esito favorevole e, conseguentemente, in data 22.12.2016 la Direzione Urbanistica rilasciava il P.d.C. n. 360 per la realizzazione del centro di addestramento e allevamento cavalli di razza e servizi annessi. In data 16.12.2017 la Sig.ra Tribuzio Vincenza ha presentato richiesta di proroga d’inizio lavori, non avendo ottenuto i finanziamenti richiesti per la realizzazione del progetto
”.

La disamina dei fatti come rappresentati dalle parti evidenzia la tardività dell’azione risarcitoria proposta da parte ricorrente.

Secondo l’art.30 del c.p.a :

1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere

In altri termini, il citato articolo 30, 4 comma, cod. proc. amm. precisa che il termine di 120 giorni per la richiesta di risarcimento danno, scaturente dalla mancata conclusione del procedimento, da un lato, non decorre fino a quando perduri l’inadempimento e, dall’altro, inizia a decorrere dopo l’adempimento o, in ogni caso, dopo un anno dalla scadenza del momento fissato per la conclusione del procedimento.

Nella specie l’assunto inadempimento è cessato alla data 22 dicembre 2016 e il ricorso è stato proposto in data 21 novembre 2017 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale prescritto dall’art.30 c.p.a.

Quand’anche dovesse ritenersi che, successivamente alla stipula della convenzione urbanistica del 21.6.11, il Comune fosse nella condizioni di rilasciare il permesso di costruire, poiché tale circostanza è avvenuta nella vigenza del citato art.30 del c.p.a., deve comunque applicarsi il termine decadenziale di 120 giorni, abbondantemente decorso.

Quanto alle diffide del 27.2.15, dell’ 1.3.16 e dell’1.4.2016, le stesse, da un lato, sono intervenute a termini già decorsi e, dall’altro, quand’anche volessero considerarsi atti interruttivi, dall’ultima di esse e la proposizione del ricorso sono decorsi circa 18 mesi.

Peraltro, anche a voler ritenere che la fattispecie causativa del danno si sia perfezionata in un tempo anteriore all'entrata in vigore della normativa processuale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2015), con la conseguenza che il termine di 120 giorni per la proposizione dell’azione risarcitoria non può applicarsi retroattivamente alle fattispecie sostanziali anteriori, che rimangono soggette al solo termine ordinario di prescrizione -quinquennale -del diritto (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 297), l’azione è comunque tardiva.

Invero, l’iniziale richiesta di approvazione del progetto planovolumetrico per la realizzazione di un centro di allevamento e addestramento cavalli di razza e servizi recettivi annessi, è stata esaminata e riesaminata in maniera sfavorevole sino alla seduta della C.E. in data 10.1.1996.

Solo dopo la richiesta di nomina di un Commissario ad acta per il riesame della pratica, con determinazione del C.C. di Taranto del 20.12.1997, veniva approvato il planovlumetrico autorizzando l’esecuzione ad avvenuto perfezionamento della convenzione della relativa concessione edilizia.

Pur volendo ritenere (ma già con provvedimento dirigenziale recante n. prot. 8788 del 19 ottobre 2006, il Comune di Taranto, Direzione Urbanistica-Edilità approvava il progetto esecutivo dei fabbricati, precisando che per il rilascio del permesso occorreva ulteriore documentazione, in ordine alla quale la ricorrente non fornisce elementi utili per ritenere il completamento della pratica prima della stipula della convenzione avvenuta in data 13 aprile 2011) che da tale momento l’Amministrazione fosse nella possibilità di rilasciare il permesso di costruire (circostanza comunque neppure prospettata e provata) deve comunque ritenersi decorso abbondantemente il termine prescrizionale ordinario quinquennale.

In definitiva, la richiesta risarcitoria è tardiva e, quindi, inammissibile.

Sussistono nondimeno giustificati motivi in considerazione della peculiarità e complessità della questione, per disporre la compensazione delle spese di lite.

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