TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2010-05-07, n. 201000386

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2010-05-07, n. 201000386
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201000386
Data del deposito : 7 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00479/2010 REG.RIC.

N. 00386/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00479/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 479 del 2010, proposto da:


M A F, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Augusto Servino in Catanzaro, via A.De Gasperi,11;


contro

Comune di Lamezia Terme, rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso D A in Lamezia Terme, Uff. Legale c/o Comune Lamezia T;

e con l'intervento di

.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 144 dell’1.4.2010 notificata in data 7.4.2010, del dirigente Area Promozione del Territorio del Comune di Lamezia Terme, con cui si ordina alla ricorrente la chiusura immediata dell’esercizio commerciale ubicato in Lamezia Terme via Umile da Bisignano;
2) della determinazione del Dirigente Area Promozione del Territorio n. 494 del 16.3.2010, 3) ove occorra, dell’art. 50 del Regolamento comunale per la disciplina e l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa, vigente nel Comune di Lamezia Terme.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati,

ritenuti, infatti, ad una sommaria cognizione, fondati i motivi di ricorso, per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento ex art. 75

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