TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-10-13, n. 202301220
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 01220/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2022, proposto da
M L N, rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Vii Circolo Didattico "Giovanni Paolo II” - Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’esecuzione
della Sentenza n. 1193/2017 del 22/06/2017 emessa dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2216/2017 R.G., notificata in forma esecutiva il 13/02/2018, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di VII Circolo Didattico "Giovanni Paolo II"- Barletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante premette che con ricorso del 22/03/2017, iscritto al n. 2216/2017 R.G., ha chiesto al Tribunale di Trani – sez. Lavoro di “...accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all’immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal