TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-03-05, n. 202400883
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2024
N. 00883/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Russo e Andrea Agatino Salvatore Fiorito, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Russo in -OMISSIS- Via Vitaliano Brancati, n. 16;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- presso i cui uffici domicilia in -OMISSIS- via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecutività,
del decreto del-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30 gennaio 2024 e depositato in data 14 febbraio 2024 il deducente ha rappresentato quanto segue.
In data 29 settembre 2023 è stato notificato al ricorrente l’avviso finalizzato al rigetto dell’istanza di rilascio del porto fucile per uso caccia.
In data -OMISSIS- è stata inoltrata richiesta di accesso agli atti e, successivamente, presa contezza degli stessi.
Con memoria del 29 ottobre 2023 è stato contestato il motivo posto a fondamento del possibile diniego e si sono prodotti documenti; l'unico motivo ostativo al rilascio del porto fucile per uso caccia scaturirebbe da una contestazione per presunto furto di energia elettrica, risalente ad oltre dieci anni, il cui reato è stato, in ogni caso, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione dalla Corte di Appello -OMISSIS- sentenza n. -OMISSIS- di non luogo a procedere.
In seno alla nota di avvio di procedimento la Questura dà contezza della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione ritenendo, tuttavia, che “ permane il fatto storico che rientra nel novero dei reati strettamente ostativi al rilascio del titolo ”.
Il deducente ha dunque proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di TA.
Con memoria depositata in data 22 febbraio 2024 l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
2. Con unico articolato motivo di ricorso l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. Violazione Circolare Ministero dell’Interno del 31.8.2017. Errata e insufficiente motivazione. Carenza di istruttoria .
Dopo aver richiamato l’art. 43 del T.U.L.P.S., il ricorrente evidenziato che la citata disposizione prevede, tassativamente, che il rilascio o il rinnovo della licenza può essere negato solo in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati, non essendo stata contemplata dal Legislatore la possibilità del divieto di rilascio della licenza nell’ipotesi di assoluzione per intervenuta sentenza di non luogo a procedere.
Determinante, per l’esponente, è l’indirizzo impresso, già da diversi anni, dalla giurisprudenza in ordine alla rilevanza della riabilitazione (e dell’estinzione del reato) al fine di escludere l’automatismo preclusivo di cui all’art. 43, primo comma, del T.U.L.P.S. (e di richiedere, invece, la valutazione discrezionale, di cui al secondo comma) in presenza di una condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione.
Sul punto, osserva l’esponente, è ius receptum che non può esservi automatismo alcuno al diniego di rinnovo (o rilascio) del porto d’arma nel caso in cui il richiedente sia stato condannato solo con pena pecuniaria per i reati contemplati in essa norma (quale, ad esempio, l’irrogazione del decreto penale di condanna alla pena pecuniaria proprio nel caso di furto aggravato di energia elettrica).
Evidenzia il deducente che l’organo di Pubblica Sicurezza, in forza dell'orientamento citato, pur a fronte di una condanna alla sola pena pecuniaria per i reati previsti dalla superiore norma, potrebbe, in ogni caso, esercitare il proprio potere discrezionale, finalizzato al rilascio del titolo di polizia o al suo diniego, valutando la buona condotta del richiedente e la possibilità di abuso delle armi; sul punto è intervenuto anche il Ministero dell’Interno con la circolare del 31 agosto 2017 che riassume le principali problematiche postesi, negli ultimi anni, all’attenzione della giurisprudenza in tema di requisiti per il rilascio o per la revoca del porto d’armi.
In particolare, evidenzia il deducente, la circolare precisa che i reati di cui all’art. 43, I comma T.U.L.P.S., in alcuni casi, possono non produrre un effetto “automaticamente ostativo” per il conseguimento delle licenze in materia di porto d’armi: l’automatismo ostativo si verifica, invero, solo in presenza di una sentenza che preveda l’irrogazione della pena della reclusione e non si determina, invece, nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva, ritenuta applicabile, con la pena pecuniaria, secondo gli artt. 53 e 57 della L. 689/1981. In tal caso, l’Autorità deve valutare se le circostanze oggetto della pronuncia di condanna siano indicative dell’assenza della buona condotta e della capacità di abusare delle armi, in base al secondo comma dell’art. 43 T.U.L.P.S., disposizione che, anche in forza del mutato quadro giurisprudenziale, è stata novellata con il D.Lgs. n. 104/2018 con la previsione che non sono più ostative al rilascio/rinnovo delle licenze le condanne concernenti i reati contemplati dal citato art. 43, seppur a determinate condizioni.
Per l’esponente, se il porto d’armi può essere rilasciato o rinnovato di fronte ad una condanna per i reati previsti dall’art. 43 del T.U.L.P.S. (seguita dalla riabilitazione), previo accertamento della buona condotta e del favorevole giudizio prognostico circa l'affidamento nell’uso delle armi, a maggior ragione, in presenza di una statuizione di non luogo a procedere e conseguente estinzione del reato per prescrizione, l'autorità di pubblica sicurezza non può opporre alcun automatismo nel denegare la licenza.
L'assunto è ancor più fondato, argomenta il deducente, laddove si consideri che, in presenza di una condanna, il ricorrente avrebbe ben potuto richiedere e ottenere la riabilitazione (con conseguente possibilità di beneficiare del rinnovo della licenza secondo i termini sopra precisati) laddove, per l'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, siffatta facoltà, ope legis , non gli è consentita.
La Questura, lamenta il ricorrente, avrebbe dovuto (precluso il meccanismo di diniego automatico della licenza) accertare il requisito della buona condotta e valutare la sussistenza del pericolo attuale di abuso delle armi ai sensi del più volte citato art. 43, secondo comma, T.U.L.P.S.; ciò avrebbe consentito di verificare che il fatto/reato, contestato al deducente, non solo è rimasto isolato ma risale a oltre 10 anni fa.
Inoltre, il ricorrente argomenta di essere stato titolare di